Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-10-2011) 21-11-2011, n. 42964

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.N., alias G.N. imputato del D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 – per avere detenuto ed in parte ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina – ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Genova, del 20 maggio 2011, che, sull’accordo delle parti, ha applicato nei confronti dello stesso la pena di otto mesi di reclusione e 2.000,00 Euro di multa. Con la stessa sentenza, il tribunale ha disposto la confisca, oltre che dello stupefacente, del denaro in sequestro.

Deduce il ricorrente violazione di legge con riguardo alla confisca del denaro (135 Euro versati in libretto postale infruttifero) disposta benchè mancasse la prova della provenienza illecita dello stesso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Se è vero, infatti, che, a seguito delle modifiche apportate, con la L. 12 giugno 2003, n. 134, all’art. 445 c.p.p., è oggi consentito, anche in sede di patteggiamento, procedere alla confisca cd.

"facoltativa", ex art. 240 c.p., comma 1, "delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto", è altresì vero che il relativo provvedimento deve essere adeguatamente motivato, dovendo il giudice specificamente indicare le ragioni per le quali ritenga che il denaro in sequestro rientri nella predetta previsione legislativa, cioè rappresenti, per quanto oggi interessa, il prodotto o il profitto del reato contestato. Nel caso di specie, il giudice ha del tutto omesso, sul punto, la necessaria motivazione, essendosi limitato a disporre, nel dispositivo della sentenza, "la confisca del denaro in sequestro", senza altro aggiungere.

Deve, quindi, disporsi l’annullamento della sentenza impugnata, nella parte relativa alla disposta confisca del denaro, con rinvio, sul punto, al Tribunale di Genova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e rinvia sul punto al Tribunale di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *