T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-12-2011, n. 1103

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il provvedimento impugnato, il comune di S. Felice Circeo ha respinto una istanza di condono edilizio presentata dalla società V. ai sensi dell’articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e conseguentemente ha ingiunto la demolizione delle opere.

La società V. ha quindi proposto il ricorso all’esame sostenendo che il provvedimento è illegittimo in quanto: a) emanato in pendenza del termine per la presentazione/integrazione delle domande di condono previsto dalla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 e quindi in pendenza del periodo di sospensione dei procedimenti di repressione degli abusi edilizi; b) viziato nei presupposti, in quanto le opere in contestazione sono in astratto sanabili non rientrando, a differenza di quanto ritenuto dall’atto impugnato, nella fattispecie di non condonabilità prevista dal comma 26, lettera d), del citato articolo 32; c) illegittimo in quanto la demolizione pregiudicherebbe la parte "legittima" dell’immobile in questione.

Al ricorso era allegata un’istanza di accertamento di conformità proposta in data 23 novembre 2004.

Con ordinanza n. 79 del 22 gennaio 2005 la sezione accoglieva l’istanza di tutela cautelare sino alla definizione di tale istanza.

2. Successivamente la segreteria in data 9 luglio 2010 comunicava alla V. "avviso di perenzione ultraquinquennale".

A seguito di tale avviso in data 29 dicembre 2010 si costituiva in giudizio la Sistina immobiliare s.r.l. che chiedeva la fissazione dell’udienza facendo presente di essersi resa acquirente in data 27 febbraio 2006 dell’immobile cui si riferisce il ricorso.

3. Il ricorso va dichiarato improcedibile, risultando che per gli abusi edilizi in questione è stata presentata istanza di accertamento di conformità, senza riserve o condizioni, con conseguente inefficacia, alla luce dei noti principi affermati in materia dalla giurisprudenza, dell’ingiunzione impugnata (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 22 dicembre 2010, n. 38234); ciò rende superflua ogni ulteriore considerazione sul rito e specificamente in ordine a ritualità della costituzione in giudizio della Sistina immobiliare e della presentazione da parte di quest’ultima della domanda di fissazione dell’udienza.

4. In ordine alle spese, poiché la presentazione della domanda di accertamento di conformità implica il riconoscimento dell’abusività delle opere, in mancanza di costituzione in giudizio dell’amministrazione non v’è materia per provvedere.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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