Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-05-2012, n. 8774 Opposizione a dichiarazione di fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2703 depositata il 5 ottobre 2010, ha respinto il reclamo proposto dalla società ONE COM LLC s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Milano che ne aveva dichiarato il fallimento rilevando, per quanto interessa in questa sede: la correttezza della notifica dell’istanza di fallimento, eseguita dal creditore istante società Agenzia Nazionale per L’Attrazione degli investimenti e LO Sviluppo s.p.a. presso la sede straniera della reclamante e regolarmente ricevuta dalla destinataria, e comunque il raggiungimento del suo scopo atteso che quest’ultima aveva conferito procura per la sua difesa in sede d’istruttoria; il rispetto del termine minimo a comparire di cui alla L. Fall., art. 15, comma 3 corretta individuazione della giurisdizione interna per il carattere fittizio del trasferimento della sede sociale della ONE COM presso lo Stato del Delawere in USA;

la prova dello stato dell’insolvenza, inoppugnabilmente emergente dall’entità del debito nei confronti dell’istante, accertato in forza di sentenze esecutive in un importo superiore ad Euro 10.000.000,00 a fronte di un attivo patrimoniale inferiore ad Euro 100.000,00 risultante dal bilancio prodotto. Avverso questa decisione la società ONE COM LLC s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi resistiti dalla società Agenzia Nazionale per L’Attrazione degli investimenti e LO Sviluppo s.p.a. con controricorso ulteriormente illustrato con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Il curatore fallimentare intimato non ha invece svolto difese.

Motivi della decisione

Il ricorso è stato notificato alla resistente, secondo quanto del resto quest’ultima fondatamente eccepisce, in data 3 dicembre 2010, oltre il termine di trenta giorni previsto dalla L. Fall., art. 18, comma 14, applicabile al caso di specie, decorrente dalla data della notifica della decisione impugnata eseguita il precedente 18 ottobre presso il difensore della stessa Avv. Michele Picierno. Privo di rilievo è il timbro apposto in calce al ricorso recante la data del 17 novembre in quanto, privo di qualsiasi altra indicazione, non consente di ricostruire le esatte scansioni del procedimento notificatorio, non identifica il destinatario della notifica stessa, nè è corredato da ulteriore attestazione circa il suo esito.

Equivoca in ogni senso, tale stampigliatura non consente di escludere la tardività del ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile.

Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in complessi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *