Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-10-2011) 21-11-2011, n. 42940 Domicilio eletto o dichiarato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– Che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, B.M.P. fu ritenuta responsabile del reato di ingiurie in danno dell’avv. Grandinetti Giancarlo, consistito, secondo l’accusa, nell’aver inviato a costui una lettera contenente apprezzamenti negativi sulla sua dirittura morale e sulla sua capacità professionale;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputata, denunciando:

1) violazione di norme processuali, per essere stata dichiarata, nel giudizio d’appello, la contumacia di essa imputata nonostante l’assenza di una valida notificazione dell’atto di citazione, sull’assunto che, a seguito del decesso del precedente difensore, presso il quale l’imputata aveva eletto domicilio, la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata presso il suo domicilio effettivo (ove poi era stata, in effetti, effettuata la notifica dell’estratto contumaciale) ovvero, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, presso il nuovo difensore;

2) violazione, ancora, di norme processuali per non essere stata riconosciuta la denunciata illegittimità del provvedimento con il quale, nel corso del giudizio di primo grado, il giudice di pace aveva dichiarato decaduta dalla prova, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 29, u.c., la difesa dell’imputata per mancata citazione dei testi già precedentemente ammessi a sua richiesta; ciò sull’assunto che detto provvedimento sarebbe in contrasto con il principio affermato da Cass. 5, 28 aprile – 21 ottobre 2005 n. 38669, Carrassi, RV 232561, secondo cui: "E’ illegittimo il provvedimento con cui il giudice di pace, alla prima udienza di comparizione, dichiari l’imputato, che non ha citato i testi indicati nella lista ritualmente depositata, decaduto dalla prova testimoniale, in quanto, alla luce della generale previsione di cui all’art. 468 c.p.p., commi 2 e 3, applicabili anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il giudice può autorizzare, con apposito decreto in calce alla lista depositata, la citazione dei testi, ma detto provvedimento non pregiudica la decisione sull’ammissibilità della prova che segue alla cognizione dei fatti in sede di udienza dibattimentale nonchè alla valutazione di pertinenza e rilevanza della prova richiesta. Ne deriva che, a seguito di tale preventiva autorizzazione,la parte ha una mera facoltà di provvedere alla citazione dei testi e non un onere processuale dal cui inadempimento deve conseguire la sanzione processuale della decadenza, con l’ulteriore conseguenza che, se la parte non ha provveduto alla citazione dei testi, il giudice di pace autorizza nuovamente la citazione per un’udienza successiva e solo in tale udienza, in caso di colpevole omissione, può dichiarare la parte decaduta dalla prova";

3) Mancata assunzione di prove decisive, costituite da quelle da cui la difesa sarebbe stata illegittimamente dichiarata decaduta;

4) inosservanza o erronea applicazione di legge penale, unitamente a mancanza di motivazione, per non essere stata riconosciuta la causa di non punibilità costituita dalla provocazione, quale invece sarebbe stata ravvisabile – si afferma – "a fronte di un comportamento arbitrario ed illegittimo" dell’avv. Grandinetti.

Motivi della decisione

– Che va preliminarmente rilevato come il reato, benchè commesso il (OMISSIS), non può ancora dirsi prescritto, attesa la presenza, rilevabile dagli atti (salvo errore) di cause di sospensione per effetto delle quali il termine prescrizionale, individuabile in quello di anni sette e mesi sei, verrebbe a scadere non prima del 22 aprile 2012;

– che appare fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, atteso che dall’impugnata sentenza risulta come, secondo il tribunale, avendo l’imputata eletto domicilio presso lo studio del suo difensore, poi deceduto, ed avendo i familiari di costui, i quali ne avevano proseguito l’attività professionale, sostanzialmente rifiutato di ricevere la notifica dell’atto di citazione, sostenendo, secondo quanto risultante dalla relazione dei Carabinieri incaricati dell’adempimento in questione, di "sconoscere l’imputata e/o eventuali nomine in atti", tale rifiuto sarebbe stato da considerare equivalente all’avvenuta, valida esecuzione della notificazione;

argomentazione, questa, da riguardarsi, in realtà, come errata, dal momento che l’elezione di domicilio, ancorchè effettuata, come nella specie, presso "lo studio" del difensore di fiducia, è comunque caratterizzata dall’"intuitus personae", per cui, mentre essa rimane valida (come questa Corte ha più volte affermato) nel caso di trasferimento dello studio ad altro indirizzo, non può non perdere validità quando la persona del domiciliatario venga meno a causa di decesso, nulla rilevando che l’attività professionale venga proseguita, nella stessa sede, da altri, siano essi o meno familiari del defunto; in tal senso, del resto, risulta essersi già espressa questa Corte, sia pure in tempi non recenti e con riferimento all’abrogato codice di rito, con la sentenza (opportunamente richiamata nel ricorso) della sez. 6, 3 luglio 8 ottobre 1987 n. 10495, Festa, RV 176818, secondo cui: "Qualora il difensore di fiducia domiciliatario deceda prima che sia notificato l’atto, sussiste l’ipotesi della impossibilità di notificazione sopravvenuta all’elezione del domicilio per la morte del domiciliatario.

L’impossibilità deriva da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione, sicchè, quando non risulti dagli atti che l’imputato sia a conoscenza della morte del suo difensore di fiducia presso cui aveva eletto domicilio, non è applicabile il disposto dell’ultimo comma dell’art. 171 c.p.p.. In tal caso la notificazione deve essere effettuata presso il domicilio o la residenza dell’imputato e, in difetto, con il rito degli irreperibili";

– che l’impugnata sentenza non può, quindi, che essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al tribunale di Cosenza.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al tribunale di Cosenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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