T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-12-2011, n. 1100

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la sentenza n. 88 del 15 febbraio 2010 con cui la sezione ha accolto il ricorso;

Vista la sentenza n. 605 del 20 luglio 2011 con cui la sezione ha eso chierimenti su istanza del commissario ad actus nominato con decreto del Prefetto di Frosinone del 5 novembre 2010;

Vista l’istanza depositata in data 2 novembre 2011 con cui il commissario ha nuovamente chiesto chiarimenti rappresentando che l’amministrazione ha eccepito che la procedura debba essere bloccata in applicazione del disposto dell’articolo 11, comma 2, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 secondo cui "per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore del presente decretolegge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi Piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decretolegge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nell’Intesa sancita dalla Conferenza StatoRegioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all’art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime"; considerato che la scadenza del 31 dicembre 2010, già differita al 31 dicembre 2011 dall’articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è stata ulteriormente differita al 31 dicembre 2012 dall’articolo 17, comma 4, lettera e), n. 2 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 11 il commissario ad actus chiede di sapere come debba comportarsi;

Ritenuto che le disposizioni citate trovino applicazione anche nel caso di giudizio di ottemperanza dato che questo, pur avendo un carattere in parte cognitivo, ha senza dubbio, e in special modo quando venga in rilievo l’esecuzione di provvedimenti del giudice civile aventi efficacia di giudicato, anche carattere esecutivo e la procedura all’oggetto si trova ormai in una fase puramente esecutiva;

Ritenuto pertanto che il commissario non possa che sospendere la propria attività sin quando non maturi la scadenza prevista dalle disposizioni citate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) rende i chiarimenti richiesti nei sensi di cui in motivazione,

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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