Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-10-2011) 21-11-2011, n. 42937

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.C.E. ricorre avverso la sentenza 6.7.10 della Corte di appello di Milano con la quale, in riforma di quella in data 17.7.09 del locale tribunale, previa concessione di attenuanti generiche per il reato di rissa aggravata, è stata rideterminata la pena in mesi due di reclusione. Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione di legge nella determinazione della pena dal momento che, concesse le attenuanti generiche, il giudice di appello avrebbe dovuto determinare la pena per l’ipotesi non aggravata del reato di rissa, che prevede la sola pena della multa, e non irrogare la pena detentiva riducendo di 1/3 la pena base di tre mesi di reclusione.

Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

Il bene tutelato dall’art. 588 c.p. è sempre l’incolumità personale, la quale è messa in pericolo (ipotesi semplice) oppure è lesa (ipotesi aggravata) da una violenta contesa tra più persone e qualora dalla rissa derivino – come nella specie – lesioni non si ha quindi un titolo autonomo di reato diversamente punito, ma un’ipotesi aggravata dello stesso reato, come tale suscettibile del giudizio di comparazione tra circostanze.

Poichè il giudice di appello ha inteso riconoscere all’odierno ricorrente (ma anche agli altri coimputati non ricorrenti) le attenuanti generiche, il relativo giudizio di comparazione avrebbe dovuto comportare l’irrogazione della sola pena pecuniaria prevista per l’ipotesi di cui all’art. 588 c.p., comma 1, e non una riduzione "alla pena di mesi due di reclusione per effetto della operata diminuzione ex art. 62 bis c.p.".

L’impugnata sentenza deve quindi essere annullata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuova deliberazione sul punto.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuova deliberazione sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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