T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-12-2011, n. 1099

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna il provvedimento con cui è stata respinta la domanda di permesso di costruire sul terreno sito in Cervaro località Pastenelle e distinto in catasto al foglio 11 particelle 78975, in quanto " esaminata la tavola n. 10/B allegata agli atti di PRG non ritiene sufficiente per l’edificazione la superficie ricadente in zona B/2".

Con ordinanza collegiale R.O. 142/2008 veniva respinta l’istanza incidentale di sospensiva.

Con ordinanza collegiale R.P.C. 395/2011 veniva disposta verificazione, delegata al preposto dell’ufficio urbanistico della provincia di Frosinone, con facoltà di delega, per la verifica della effettiva destinazione delle zone omogenee di PRG nelle quali ricadono le aree di proprietà del ricorrente. In data 27 ottobre 2011 veniva depositata agli atti di causa la relazione di verificazione a firma del dirigente del settore urbanistica e servizi scolastici della provincia di Frosinone. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deduce il ricorrente eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, tra cui erroneità della motivazione e illogicità manifesta, travisamento dei fatti, insufficiente istruttoria. In buona sostanza, l’unico motivo per cui la domanda di permesso di costruire è stata respinta è l’incongruità dell’indice di edificabilità della parte di terreno di proprietà ricadente in zona B2 del PRG per insufficienza della superficie (rapporto tra volumetria realizzabile e volumetria da realizzare). Sostiene il ricorrente, depositando relazione tecnica, a confutazione di tale assunto, che il terreno di sua proprietà ricadrebbe in zona B2 per mq. 1.152 e in zona G2 per mq 3.305 e che, conseguentemente, potrebbe costruire l’edificio di cui chiede la concessione nella parte di terreno che ricade in zona B2. Afferma inoltre che la scarsa precisione del PRG, e, nella specie, della tavola 10/b -realizzata su un rilievo aerofotogrammetrico – non consente di individuare correttamente l’estensione del terreno se non opportunamente messa in relazione alla mappa catastale.

I motivi non possono essere accolti e il ricorso va respinto in quanto infondato nel merito. Infatti, nella relazione di verificazione, che questo collegio ritiene congruamente motivata e priva di vizi formali e sostanziali, si legge che " si rileva che la proprietà del ricorrente è ubicata interamente all’interno della zona omogenea G2zona per attrezzature sportive private di uso collettivosenza interessare la zona B2". Si legge inoltre nelle conclusioni "In tale zona sono consentiti soltanto interventi per attrezzature e servizi sportivi privati, tramite apposite lottizzazioni. Non è, invece, consentita la realizzazione di edifici a destinazione residenziale. Pertanto, la costruzione del fabbricato sull’area distinta in catasto al foglio 11 particelle n. 75 e n. 789, oggetto della richiesta di permesso di costruire presentata dal Sig. R.V. al comune di Cervaro in data 27 aprile 2007, prot. N. 5509, non può essere assentita".Va respinto anche l’ultimo motivo di ricorso in relazione alla contraddittorietà tra provvedimenti e, in particolare, tra l’atto con cui si intima il ricorrente a provvedere a pagamento dell’ICI sul terreno edificabile e il provvedimento impugnato in quanto, in disparte al difetto di giurisdizione di questo giudice in relazione al tributo, risulta che vi sia stata compensazione delle somme pagate per l’annualità 2009 da parte dell’amministrazione a favore del ricorrente (provv. Prot. 932 del 26 gennaio 2010).

Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso formali ai sensi dell’art. 21 octies comma 2 L. 241/.90 ("Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato").

Le spese, seguendo la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e sono complessivamente liquidate in Euro 2000 di cui Euro 500 a favore del dirigente del settore urbanistica e servizi scolastici della provincia di Frosinone per la verificazione, ed Euro 1500 a favore del comune resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in E. 2000, di cui cui Euro 500 a favore del dirigente del settore urbanistica e servizi scolastici della provincia di Frosinone per la verificazione, ed Euro 1500 a favore del comune resistente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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