Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-05-2012, n. 8770 Opposizione a dichiarazione di fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Brescia ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della Stefano Gomme s.r.l., pronunciata dal Tribunale della stessa città il 28 giugno 2010, basandosi sul credito – contestato – di Euro 37.528,52 della creditrice istante Vredestein Italia s.r.l., portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e ritenendo indimostrata la sussistenza dei limiti dimensionali necessari, ai sensi della L. Fall., art. 1, per escludere la soggezione della società al fallimento.

La Stefano Gomme s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura. La sola intimata Vredestein Italia s.r.l. si è difesa con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per violazione del termine di trenta giorni previsto dalla L. Fall., art. 18, comma 14, (nel testo novellato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169).

Esso infatti risulta presentato per la notifica il 1 dicembre 2011, mentre la notifica della sentenza di rigetto del reclamo era stata eseguita già il 5 ottobre precedente. La circostanza che si trattasse di notifica eseguita a cura della cancelleria è irrilevante, essendo prevista, dalla L. Fall., art. 18, comma 13, appunto la notifica – e non la semplice comunicazione, come avviene per il rito ordinario ( art. 133 c.p.c., comma 2) – della sentenza da parte della cancelleria ed essendo la decorrenza del termine per ricorrere fissata, dal successivo comma quattordicesimo, alla data della notifica della sentenza, senza specificazione che debba trattarsi di notifica "su istanza di parte", come invece è previsto per il rito ordinario ( art. 285 c.p.c.).

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, in favore della controricorrente, liquidate in Euro 2.200,00, di cui 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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