Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-10-2011) 21-11-2011, n. 42960 Formule di proscioglimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza emessa de plano in data 14 settembre 2010, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato T.J. colpevole del reato di cui all’art. 614 c.p., comma 4, dichiarava non doversi procedere contro la predetta per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Con il ricorso per cassazione T.J. deduceva la violazione dell’art. 178 cod. proc. pen. per avere la corte di merito celebrato l’udienza senza previo avviso all’imputata ed al suo difensore, impedendo così alla parte anche di poter rinunciare alla prescrizione.

Il ricorso è fondato.

Il sistema processuale italiano non prevede ipotesi di pronuncia di una sentenza de plano, ovvero senza che siano stati spediti gli avvisi di rito per la celebrazione della udienza.

L’art. 129 cod. proc. pen., infatti, che prevede che la causa di non punibilità sia dichiarata con sentenza, non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei vari gradi del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (SU sent. N. 12283 del 2005, PG in proc. De Rosa, rv 230529; in termini vedi sez. 5, 21 febbraio-27 marzo 2008, Schirinzi).

Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla corte di appello di Lecce per nuovo giudizio.

Nè la maturata prescrizione può essere a ciò di ostacolo.

Infatti è vero che, secondo giurisprudenza della Suprema Corte (SU, n. 17179 del 2002, Conti, rv 221403), qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato ed una nullità processuale assoluta e insanabile, debba prevalere la prima, ma è altresì vero che, nel caso di specie la T. avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma 7, introdotto dalla L. n. 251 del 2005 – in verità vi avrebbe potuto rinunciare anche in pendenza del ricorso per cassazione – e avrebbe potuto, se le fosse stato consentito di svolgere le sue difese, richiedere una assoluzione nel merito.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello di Lecce per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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