T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 10163

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato in fatto:

– che il ricorrente è stato escluso dal concorso per il reclutamento di 1250 Allievi Finanzieri (indetta don determinazione n.83482 del 22.3.2011), in quanto ritenuto inidoneo per la presenza di un tatuaggio nel braccio, giudicato "… visibile per sede";

– che con il ricorso in esame ha impugnato il predetto provvedimento di esclusione chiedendone l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna;

Considerato e Ritenuto in diritto:

– che il ricorrente lamenta violazione, per errata applicazione, dell’art.2, comma 3, del DM 17.5.2000 n.155, dell’art.19 del DM 12751/2003 ed eccesso di potere per carenza di motivazione ed illogicità, deducendo che erroneamente ed immotivatamente l’Amministrazione ha ritenuto che il tatuaggio in questione fosse deturpante o comunque indice di personalità abnorme; e che non fosse remissibile, mentre invece lo stesso è in fase di remissione (in esito ad un intervento di microchirurgia);

– che l’articolata doglianza merita accoglimento in quanto il tatuaggio per cui è causa non appare indicativo di personalità abnorme e comunque è in fase di regressione in esito ad un intervento di microchirurgia;

– che in precedenti analoghi tatuaggi in fase di regressione sono stati ritenuti dalla giurisprudenza amministrativa non deturpanti;

– che, in particolare, le sentenze n.4929 del 27.7.2010 della IV^ Sezione del Consiglio di Stato, n.32617 del 30.9.2010, n.2394 del 9.3.2009, n.10763 del 3.11.2009, n.6334 del 30.6.2009 della I^ Sezione del TAR del Lazio, nonché la sentenza n.32617 del 30.9.2010 della II^ Sezione del TAR del Lazio, chiariscono ed affermano che la presenza di un tatuaggio non è causa di automatica esclusione dai concorsi per l’accesso alle carriere militari e che l’esclusione può avvenire, mediante determinazione motivata, esclusivamente allorquando il tatuaggio produca una alterazione della cute tale da compromettere il decoro della persona e dell’uniforme (ciò che nella fattispecie dedotta in giudizio non può verificarsi in quanto – come già rilevato – il tatuaggio, che non appare indice di personalità abnorme e poco visibile. è in fase di completa regressione;

– che, in conclusione, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato e che sussistono giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro.1500,00 (millecinquecento/00).

P.Q.M.

accoglie il ricorso; e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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