T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 10162

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO:

– che con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione, a seguito di test psicoattitudinali, lo ha ritenuto inidoneo all’arruolamento;

– che l’Amministrazione si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese;

CONSIDERATO che numerosi provvedimenti di esclusione dall’arruolamento (o da procedure concorsuali ad esso preordinate) per inidoneità psicoattitudinale sono già stati oggetto di scrutinio da parte della Sezione che li ha ritenuti carenti sotto il profilo dell’istruttoria (criteri valutativi) e della motivazione;

RITENUTO, tuttavia, che dalla lettura degli atti depositati emerge con nettezza che i deficit della procedura e della parte motiva del provvedimento avente ad oggetto il test in questione appaiono decisamente superati, avendo l’Amministrazione dato ampiamente conto delle ragioni che hanno indotto gli esperti della Sottocommissione ad esitare la prova in modo sfavorevole all’odierno ricorrente, ragioni che appaiono ictu oculi scevre da profili di irragionevolezza;

RITENUTO che gli esami condotti dai Periti e dai Tecnici dell’Amministrazione sul ricorrente sono stati rivolti a verificarne l’idoneità da inclinazione caratteriale (mediante indagine sui "tratti" della personalità) e non già la sanità mentale, la quale è indiscussa; e che pertanto i risultati delle stesse non sono idonei in alcun modo a lederne l’immagine o a precludere il suo accesso ad altre professioni;

CONSIDERATO che l’atto gravato è stato adottato nel rispetto dei principi regolanti il corretto esercizio dell’azione amministrativa, in particolare scolpiti nell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (che espressamente ne estende la portata allo "svolgimento di pubblici concorsi"), in virtù dei quali ogni atto amministrativo deve essere adeguatamente e compiutamente motivato, anche con riferimento alle indagini istruttorie che lo hanno determinato;

RITENUTO che in considerazione delle superiori osservazioni il ricorso sia da respingere; e che sussistono giuste ragioni per condannare il ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione, spese che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 oltre IVA e CPA;

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura e con le modalità indicate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *