Cassazione civile anno 2005 n. 1079 Interpretazione del contratto Testamento

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI SUCCESSIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con atto notificato il 31/5/1994 X e X X convenivano in giudizio la X X Della X X chiedendo: accertarsi e dichiararsi che essi attori erano usufruttuari dei beni caduti in successione di X X e dei quali era proprietaria la convenuta nominata erede dalla X;
accertarsi e dichiararsi che l’immobile in Torino alla via Carlo Porta, caduto in successione per il 30% a favore della convenuta, era gravato da usufrutto per il 10% a favore di X X e per il 20% a favore di X X; accertarsi il valore del detto immobile e determinarsi l’usufrutto maturato oltre interessi e rivalutazione.
La X X Della X X. costituitasi, chiedeva il rigetto delle domande degli attori. i L’adito tribunale di Torino rigettava le domande con sentenza 15/7/1996 avverso la quale i soccombenti X proponevano appello.
La X X Della X X resisteva al gravame che la corte di appello di Torino, con sentenza 7/11/2000. rigettava osservando: che secondo gli appellanti la disposizione testamentaria riguardante essi X andava qualificata, a differenza di quanto affermato dal tribunale, come costituzione di usufrutto e non come rendita vitalizia; che tale tesi era infondata e non sorretta da argomenti idonei ad inficiare l’iter logico-giuridico seguito dal primo giudice nell’interpretare la volontà della testatrice; che il tribunale aveva correttamente interpretato le espressioni usate dalla de cuius ricorrendo ai criteri dettati in tema di interpretazione dei contratti; che a tale interpretazione gli appellanti avevano contrapposto la propria che era frutto di presunzioni e di congetture esclusivamente culturali e che urtava contro il senso letterale e logico della disposizione testamentaria in questione: che, ripercorrendo l’esame testuale del testamento, emergeva la volontà della de cuius di attribuire al X un diritto dominicale "pieno" e, quindi, non gravato da vincoli; che ciò era confermato dall’espressione "versare l’usufrutto" posto che l’usufrutto non si versa ma si gode per il tramite dell’utilizzazione del bene; che il termine "versare" indicava un’obbligazione di versamento a carico del proprietario; che la testatrice non aveva previsto alcun godimento del bene da parte dei (arditi, nè aveva ipotizzato il loro possesso.
Berretta Fabrizio. nella qualità di erede di Traditi X e di X X deceduti nel corso del giudizio di secondo grado, ha chiesto la cassazione della sentenza della corte di appello di Torino con ricorso affidato ad un solo motivo. La X X Della X X ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione
Con l’unico articolato motivo di ricorso Berretta Fabrizio denuncia violazione degli articoli 587. 588, 1362 e 1363 c.c. nonchè vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che nella sentenza impugnata difetta l’indispensabile valutazione dell’elemento psicologico della condotta quale criterio pilota nella formazione del testamento. La corte di merito non ha valutato la data dei due testamenti redatti dalla de cuius il 28/12/1962 e il 10/3/1979: del percorso di 17 anni non vi è cenno nella motivazione, il giudice di appello, inoltre, nell’interpretare la scheda testamentaria in questione non ha tenuto conto nè del termine letterale "usufrutto", nè dello "status" della testatrice non avendo esaminato l’aspetto soggettivo (sesso, età, grado di cultura) e quello oggettivo (vita di relazione familiare, sociale, religioso). Altro punto trascurato dalla corte di merito è il "quantum" spettante ai destinatari: la testatrice teneva ben distinto l’usufrutto dalla corresponsione degli interessi vita natural durante (rendita vitalizia). Il secondo giudice si è limitato a seguire le orme del predecessore cadendo nel "peccato" per relationem. Infine la corte di merito, isolando le poche righe destinate ai cugini Tardini, ha travolto il significato letterale delle espressioni utilizzate dalla testatrice.
Il motivo è infondato: la sentenza impugnata, del tutto corretta, si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con le censure in esame e che riguardano essenzialmente l’interpretazione data dalla corte di appello alla scheda testamentaria come predisposta da X X.
Occorre premettere che, come è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione del testamento – volta ad identificare l’effettiva volontà del testatore riguarda un’accertamento di fatto riservato al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità se la relativa motivazione sia corretta, adeguata (si da consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione) oltre che immune da violazione delle norme di ermeneutica dettate in materia di contratti, sia pur con gli opportuni adattamenti e con esclusione di quelle incompatibili con la natura del negozio mortis causa propria del testamento (articoli 1366. 1368 e 1370 c.c.).
Nell’interpretazione di una scheda testamentaria, da condurre essenzialmente sulla base del dato testuale, possono anche essere considerati elementi estrinseci (pur sempre riferibili al testatore) quali, ad esempio, il grado di cultura del de cuius.
L’interpretazione del testamento è infatti caratterizzata. rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricerca della volontà concreta e da un più frequente ricorso alla integrazione con elementi estrinseci.
Ciò posto va osservato che nella specie la corte di appello, con motivazione puntuale e persuasiva, ha proceduto alla disamina della scheda testamentaria in questione uniformandosi ai suddetti principi giurisprudenziali e svolgendo un’indagine penetrante sull’effettiva volontà della testatrice avendo presente le contrapposte tesi delle parti, nonchè valutando criticamente tutti gli elementi utilizzabili al fine di individuare la portata e le finalità della disposizione testamentaria in favore di Giovani e X X.
In particolare la corte di merito ha proceduto all’esame della disposizione testamentaria concernente X e X X, "cugini" della de cuius, soffermando in particolare l’attenzione sulle espressioni letterali adoperate dalla testatrice "direttamente" (con riferimento al "pieno" passaggio della proprietà del bene immobile al X) e "versare" (in relazione all’usufrutto) e ne ha valorizzato, in sede interpretativa, il significato al fine della qualificazione giuridica del contenuto del legato in favore dei citati X. Il giudice di secondo grado ha altresì evidenziato che la de cuius non aveva fatto alcun accenno al godimento del bene in favore dei "cugini" e non aveva ipotizzato un loro possesso.
La corte territoriale è quindi pervenuta alla conclusione – come sopra riportato nella parte narrativa che precede – di confermare l’interpretazione data dal giudice di primo grado alla disposizione testamentaria in questione e, quindi, di ravvisare in tale disposizione la volontà della de cuius di attribuire ai cugini X una rendita vitalizia e non un usufrutto. Il giudice di appello ha anche precisato che tale conclusione non era in contrasto con "il tipo di cultura della testatrice e con l’influenza che sulla stessa ha avuto il marito che svolgeva la professione di avvocato" (pagina 5 della pronuncia di cui si chiede l’annullamento).
Il ragionamento seguito nella sentenza impugnata in punto di qualificazione del contenuto della disposizione testamentaria in questione è esente da vizi logici ed è conforme alla volontà della de cuius come manifestata in detta disposizione: il procedimento logico-giuridico riportato nella detta sentenza è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell’attività interpretativa e fondato su un’indagine condotta nel rispetto dei canoni di ermeneutica applicabili all’atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa che è il testamento.
La corte distrettuale ha dato conto delle proprie vantazioni con corretto apprezzamento di merito, sorretto da congrua motivazione, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento ed è pervenuta alle riportate conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonchè frutto di un accurato e puntuale esame e di una coerente interpretazione della lettera e dello spirito della disposizione testamentaria a firma della X X.
A tali valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di Cassazione.
E’ quindi evidente l’insussistenza del lamentato difetto di motivazione poichè siffatta denuncia, come è noto, ha un obiettivo limitato che si coordina con il giudizio di legittimità e tende solo al controllo di legalità sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice del merito nel motivare la sua decisione affinchè si accerti se questa sia coerente nell’esposizione delle ragioni delle fonti del suo convincimento, tanto da rendere possibile la verifica del processo logico seguito. Le critiche al riguardo mosse dal ricorrente sono infondate risolvendosi essenzialmente, pur se titolate anche come violazione di legge, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonchè nella pretesa di contrastare valu-tazione ed apprezzamenti che sono inalienabile prerogativa di giudice del merito e la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità se – come appunto nella specie sufficiente ed esente da vizi logici e giuridici.
In definitiva deve ritenersi corretta l’operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito il che rende manifesto che con le censure mosse dalla ricorrente è stato essenzialmente investito il "risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissibile in questa sede.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in complessivi euro 100.00, oltre euro 1.500,00 a titolo di onorari.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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