T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 10161

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che ai sensi del primo comma dell’art. 152 del decreto legislativo n. 196 del 2003 "tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria";

che con il presente ricorso è impugnato atto del Garante del 10 giugno 2011 recante contestazione di violazione amministrativa con condanna del ricorrente Ministero al pagamento di sanzione amministrativa determinata nella somma di euro 20.000,00;

Considerato che, come questo Tribunale ha già osservato, ai sensi del citato art. 152, tutte le controversie che riguardano – come nella specie – l’applicazione delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 27 marzo 2007, n. 2664);

Considerato che, conseguentemente, deve ritenersi fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo sollevata dal resistente Garante, con conseguente declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso;

Considerato che il Collegio, infine, nel declinare la giurisdizione individua nel giudice ordinario quello fornito di giurisdizione, altresì rilevando che per il principio della "translatio iudicii" sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ed il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario competente con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile;

Rilevato che sussistono comunque giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *