Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-09-2011) 21-11-2011, n. 42934

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GdP di Aqui Terme, con la sentenza di cui in epigrafe, ha condannato C.M. alla pena di giustizia in quanto colpevole dei reati di cui agli artt. 594, 612, 582 e 635 c.p. in danno di Ca.Ca., cui rivolgeva le parole: "bastarda, figlia di puttana, vaffanculo" accompagnandole con il gesto della mano sul collo per mimare l’atto del taglio della gola e contro la quale scagliava alcune pietre, una delle quali la colpiva alla testa, mentre altre danneggiavano le tegole della abitazione della PO (in (OMISSIS)).

Ricorre per cassazione il difensore e deduce: 1) violazione di legge, in quanto è stata data lettura delle dichiarazioni predibattimetali di Z.R., persona già anziana quando fu ascoltata. Si sarebbe dovuto procedere a raccogliere tali dichiarazioni con le forme dell’incidente probatorio; 2) violazione di legge in quanto il giudicante ha attribuito valore determinate, nella valutazione della credibilità dell’imputata, all’errore di data compiuto dalla stessa e dai testi della difesa nel collocare nel tempo l’ictus che aveva colpito la C..

Partendo da tale circostanza, il GdP giunge alla conclusione che la C. non è riuscita a provare la sua estraneità ai fatti, operando, in tal modo, una non consentita inversione dell’onere della prova, senza per altro dare rilievo alle gravi contraddizioni nelle quali è caduta la Ca. nella ricostruzione dell’accaduto; 3) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, la Ca. ha mentito su circostanze rilevanti, come quando ha sostenuto di essere stata colpita dal sasso consegnato in corso di indagini preliminari. Trattasi di un sasso di circa mezzo chilo e lo stesso GdP esclude che esso possa avere attinto la pretesa PO; d’altra parte nel certificato medico non si fa parola di lacerazioni cutanee, mentre tanto la Ca., quanto i suoi familiari riferiscono che la donna avrebbe perso sangue. Ma tale assunto non si concilia con una prognosi di soli tre giorni. Ebbene, il GdP, pur dando atto delle surriferite contraddizioni, non ne trae le logiche conseguenze.

In data 31.8.2011 (e poi in data 1.9.2011) ha depositato memoria l’imputata, con la quale protesta la sua innocenza e contrappone la sua ingenuità allo scaltro comportamento processuale della PO, ammette di avere errato sulla data dell’ictus, ma precisa che, all’epoca dei fatti, ella era già in pessime condizioni di salute, tanto da non essere certo in grado di scagliare sassi.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile. La ricorrente va condannata alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma in Euro 1000.

La prima censura è generica, in quanto la ricorrente si limita a sostenere che Z. era persona anziana. Da ciò desume violazione di legge in quanto, non essendo stato esaminato con incidente probatorio, le sue dichiarazioni rese in sede di indagini, non avrebbero potuto esser lette e acquisite.

Al proposto, è agevole osservare che la previsione di dispersione della fonte di prova comporta un fondato giudizio di prevedibilità, che certo non può sintetizzarsi nella semplice rilevazione della "età avanzata" (età che non viene neanche approssimativamente indicata) della persona le cui dichiarazioni si in tendono acquisire.

La seconda e la terza censura sono manifestamente infondate.

Non si è verificata alcuna inversione dell’onere della prova. Esso è rimasto in capo all’Accusa, che vi ha fatto fronte utilizzando le dichiarazioni della Ca. e degli altri testi, nonchè la documentazione sanitaria.

A tanto la difesa ha opposto la allegazione di alibi: la C. non poteva avere tenuto la condotta addebitatale in quanto, avendo subito un ictus nel settembre 2006, non era certo andata a (OMISSIS).

Orbene, poichè come è (dovrebbe essere) noto onus probandi incumbit ei qui decit, è evidente che chi allega un alibi lo deve provare e il giudice ha l’obbligo di controllarlo. Se l’alibi fallisce (la documentazione in possesso della imputata attestava che l’ictus si verificò nel settembre 2007, quindi dopo e non prima dei fatti per i quali si procede), il giudicante ne può trarre adeguate conclusioni.

Così come può e deve valutare le contraddizioni nelle quelli eventualmente cadono i testi. Quelle dei testi della difesa sono state evidenziate a fol. 7, ma il GdP non ha ignorato neanche quella della Ca., giudicandole, tuttavia (motivatamente), non rilevanti ai fini della credibilità, atteso che esse non intaccavano il nucleo essenziale del racconto operato dalla donna e dagli altri testi di accusa. Che la Ca. abbia perso o no sangue dalla testa, è circostanza secondaria, atteso che la documentazione sanitaria attesta comunque un trauma (con progonosi, prima di 3, poi di 10 giorni, cfr. fol. 9).

Quanto al sasso depositato dalla imputato, il GdP si limita a osservare che esso è dimension maggiori rispetto a quello che, presumibilmente, colpì la donna, ma non aggiunge che la Ca. ebbe a dichiarare di essere stata colpita proprio da quel sasso. Al proposito, è appena il caso di ricordare che il capo C) è relativo al danneggiamento del tetto della casa della PO, colpita, appunto, da pietre scagliate dall’imputata.

Anche con riferimento a tale imputazione, alcuna inversione dell’onere della prova è rilevabile, atteso che alle precise dichiarazioni della PO e degli altri testi, la difesa della C., ha replicato attribuendo i danni alla casa a una tromba d’aria, ma il GdP ha motivatamente chiarito perchè tale versione dei fatti non appare credibile, atteso che l’evento atmosferico è solo enunciato, ma riguardo ad esso, non è fornito nè allegato principio di prova alcuno, quale avrebbe potuto essere un "bollettino meteorologico" dell’epoca o, almeno un articolo di giornale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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