T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 10157

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO

– che con il ricorso in esame la ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe;

– che, ritualmente costituitasi, l’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;

CONSIDERATO che con atto ritualmente sottoscritto sia dalla ricorrente che dal Difensore della stessa, depositato il 19.12.2011, è stato rappresentato che non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio;

RITENUTO, pertanto, che non resti al Collegio che prenderne atto, dichiarando l’improcedibilità del ricorso; e che sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese fra le parti;

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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