Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-09-2011) 21-11-2011, n. 42931 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CdA di Messina in parziale riforma della sentenza di primo grado ha assolto S.O. dal delitto ex art. 514 c.p., con la formula il fatto non sussiste e ha confermato la affermazione di responsabilità del predetto in ordine al delitto ex art. 474 c.p. (per avere detenuto e posto in vendita prodotti industriali con marchi e segni distintivi contraffatti).

Ricorre per cassazione il difensore e deduce difetto dell’apparato motivazionale, atteso che nulla ha argomentato la Corte di merito in ordine alla dedotta circostanza che trattavasi di falso grossolano e dunque riconoscibile da parte del consumatore di media diligenza e competenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Invero, ha ritenuto questa Sezione (cfr. ASN 200631451-RV 235214) che integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; nè, a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Consegue condanna alle spese del grado.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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