T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 23-12-2011, n. 10154

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

CONSIDERATO:

– che con il ricorso in esame le ricorrenti impugnano il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Sindaco di Roma ha affidato al controinteressato, Avv. L.C., l’incarico di collaborare con lui per le attività di monitoraggio delle iniziative avviate per la prevenzione dell’usura;

– che l’Amministrazione si è costituita in giudizio eccependo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese;

CONSIDERATO che con unico articolato mezzo di gravame le ricorrenti lamentano violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, violazione degli artt. 7, 9, 10 e 10 bis della L. n.241 del 1990 e dell’art.2 dello Statuto del Comune di Roma, violazione dell’art.12 della L. n.241 del 1999 e della L. n.44 del 1999, nonché eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, deducendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto assegnare l’incarico in questione previo procedimento ad evidenza pubblica e comunque a seguito di una più approfondita istruttoria e dopo aver vagliato i maggiori titoli da esse (ricorrenti) vantati;

RITENUTO che la doglianza non meriti accoglimento in quanto l’incarico, affidato in conformità all’art.5, comma 4°, del Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Roma, è assolutamente gratuito e fondato sul rapporto fiduciario intercorrente tra il Sindaco (che, in forza della citata normativa, ha la prerogativa esclusiva di assegnarlo, senza intervento o coinvolgimento alcuno della Giunta e/o del Consiglio) ed il soggetto incaricato;

RITENUTO, in conclusione, che in considerazione delle superiori osservazioni il ricorso sia da respingere, ma che sussistono giuste ragioni per compensare le spese fra le parti;

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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