Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-09-2011) 21-11-2011, n. 42930

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CdA di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale P.P.P. era stato condannato alla pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale con riferimento al fallimento (sentenza 15.5.2001) della SAIMEN 2 DISTRIBUZIONE di C.D., della quale il P. è stato ritenuto amministratore di fatto.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce mancanza o illogicità di motivazione in relazione alla asserita sussistenza di elementi di prova circa la pretesa funzione di amministratore di fatto del P. e circa il rifiuto di rinnovazione di istruzione dibattimentale per ascoltare il teste B.B..

Al proposito la CdA altro non ha fatto che riprodurre la motivazione del primo giudice, nè ha chiarito la ragione per la quale ha ritento di non dover ascoltare il B., per altro equivocando sul senso della richiesta istruttoria avanzata dalla difesa, che non mirava affatto a dimostrare che anche altri avessero avuto responsabilità nel fallimento e nella conseguente bancarotta, ma ad escludere la responsabilità del P.. Il ricorrente ebbe più volte a chiarire che le direttive egli le riceveva da un tal sig. G., che affiancava il C. nella gestione della ditta.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

I giudici di merito hanno chiarito che il ruolo del P. quale amministratore di fatto è stato ritenuto sulla base di numerosi elementi (suo intervento, con carattere di continuità, nell’approvvigionamento delle merci, suo interessamento per l’apertura della sede di (OMISSIS), dichiarazioni del curatore, dichiarazioni del C.).

La CdA ha ritenuto disinteressata la ricostruzione dei fatti operata da questo ultimo, atteso che lo stesso, quando ha reso le sue dichiarazioni, era già stato condannato definitivamente con rito abbreviato.

Di contro, l’assunto in base al quale P. fosse un semplice mandatario della ditta fallita, non ha trovato riscontro, non essendo stata trovata la relativa documentazione nelle "carte" della SAIMEN 2 ed avendo il C. disconosciuto la sua firma su quella prodotta dallo stesso imputato.

In presenza, pertanto, di un quadro probatorio, ritenuto decisamente concludente, la Corte piemontese non ha, con ogni evidenza, giudicato necessario far ricorso alla straordinaria procedura della riapertura della istruzione dibattimentale in secondo grado.

Segue condanna alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende.

Si stima equo determinare detta somma in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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