Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-09-2011) 21-11-2011, n. 42954

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza del 23 marzo 2011 il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto il ricorso di D.G. avverso il provvedimento, emesso in data 28 febbraio 2011 dal Giudice per le Indagini preliminari del locale Tribunale, di applicazione della misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari per il delitto di concorso in bancarotta fraudolenta. Propone ricorso per cassazione il D. deducendo nullità dell’ordinanza per violazione di legge e vizi della motivazione.

L’ordinanza del G.I.P. avrebbe riportato integralmente il contenuto della richiesta del Pubblico Ministero senza alcuna personale valutazione del giudice ed il giudice del riesame, omettendo di considerare le doglianze difensive, non avrebbe rilevato l’illegittimità del provvedimento per mancanza di autonoma motivazione, nè avrebbe integrato con un proprio percorso motivazionale le carenze del provvedimento impugnato.

Il ricorso è privo di fondamento.

In materia di motivazione del provvedimento applicativo della misura cautelare è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, nel caso il provvedimento cautelare abbia fatto riferimento anche testuale al contenuto dell’istanza cautelare, non se ne può ritenere inesistente la motivazione se il giudice ha mostrato di aver autonomamente valutato la gravita indiziaria e le esigenze cautelari, anche se ha recepito le argomentazioni del Pubblico Ministero richiedente. Sulla specifica doglianza in sede di riesame, spetta al Tribunale la valutazione circa l’autonomia della motivazione del provvedimento del G.I.P..

Nel caso di specie l’ordinanza impugnata si è riferita, in tema di adeguatezza della motivazione del provvedimento cautelare, alla consolidata giurisprudenza in materia sulla legittimità, e suoi limiti, della motivazione per relationem ed ha poi evidenziato come la motivazione dell’ordinanza cautelare, sia pure nel riportare la richiesta cautelare, con ciò indicando, in particolare, sequenze temporali di avvenimenti di gestione della società fallita risultanti dagli atti e non oggetto di particolare contestazione, al di là dell’indubbia condivisione dell’istanza cautelare, non l’avesse acriticamente recepita, avendo valutato in modo autonomo le risultanze dell’indagine ed avendone tratto conclusioni diverse da quelle dell’accusa in tema di esigenze cautelari, con la concreta applicazione di misura coercitiva meno afflittiva di quella oggetto della richiesta. Il ricorso poi manifesta la sua infondatezza e genericità laddove, dopo aver censurato l’ordinanza del Tribunale per non aver ritento la nullità del provvedimento genetico, si limita a riferimenti vaghi alla mancata considerazione delle deduzioni difensive sul ricorrere degli estremi per l’applicazione della cautela.

Invero, il Tribunale del riesame ha ineccepibilmente osservato che non erano stati sottoposti a particolare critica, ed anzi avevano trovato conferme nelle dichiarazioni del prevenuto, gli elementi da cui si desumeva la gravita degli indizi circa la progressione delle azioni di spoglio del patrimonio dell’impresa fallita con un carico di passività non proprie della stessa, ma derivanti dalla gestione di altre imprese del prevenuto, con il distacco dei cespiti più rilevanti ed il definitivo trasferimento della sede della società, affidata peraltro a prestanome ottuagenario. A fronte di tale motivazione, che appare completa nell’esposizione dei fatti ritenuti di rilievo e priva di incongruenze logiche, il ricorso risulta del tutto generico anche nel suo tentativo di sottoporre al giudizio di legittimità ricostruzioni alternative degli elementi di fatto. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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