Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-09-2011) 21-11-2011, n. 42952

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.T., a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso l’ordinanza 18.3.11 del Tribunale del riesame di Bologna che ha respinto la richiesta di riesame promossa avverso il decreto di sequestro del contrassegno assicurativo per la r.c.a. della Genertel s.p.a., relativo all’autoveicolo utilizzato, perchè ritenuto falso.

Lamenta la ricorrente l’erronea applicazione della legge penale, non essendo stato fatto uso della scrittura privata falsificata, mancando la sua apposizione sul parabrezza della vettura, nonchè l’inosservanza della legge processuale e carenza di motivazione nell’avere il tribunale omesso di esaminare ed accogliere quale costituto probatorio la dichiarazione scritta del marito della ricorrente.

Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.

Il decreto impugnato, infatti, da atto che la ricorrente, prima di avere ammesso la falsità del documento, lo aveva mostrato agli agenti della Polizia Municipale che l’avevano fermata, dopo un incidente stradale.

Orbene, in questa consegna si racchiude l’uso dell’atto falso richiesto dalla fattispecie incriminatrice: tanto rende superflua la circostanza se il documento fosse o meno esposto sul parabrezza e la successiva questione dell’utilizzabilità del manoscritto del marito della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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