Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-09-2011) 21-11-2011, n. 42929

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Tratto a giudizio avanti il Giudice di pace di Pesaro per rispondere di ingiurie verso la moglie (reiteratamente profferite, mediante epiteti quali "puttana, ladra, deficiente, ecc."), L.S. è stato condannato con sentenza 19.12.07 ed il Tribunale di quella città ha confermato la condanna in data 22.2.10.

Ha proposto ricorso l’imputato lamentando violazione della legge penale quanto all’omessa rilevazione della ricorrenza dell’esimente della reciprocità delle ingiurie, nonchè inosservanza della legge processuale per la mancata dichiarazione di invalidità della procura speciale per la costituzione di parte civile.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Il tribunale ha considerato l’invocata esimente della reciprocità delle offese e ne ha escluso la ricorrenza in ragione della genericità della doglianza. E’ pertanto infondata la censura di preterizione al proposito.

Il ricorso palesa la ragione della pretesa reciprocità, allegando la situazione di difficoltà scolastica del figlio della coppia e della mancata spiegazione al riguardo da parte della moglie del L., ma non è dato ravvisare ingiuria nella menzionata omissione e, d’altra parte, il ricorrente (più correttamente) propone la supposta reazione ad un fatto illegittimo altrui, evocando la speciale provocazione di cui all’art. 599 c.p..

Anche così considerata, peraltro, la condotta censurata non evidenzia il carattere del fatto che elide la portata offensiva della condotta di ingiurie: il "fatto ingiusto" altrui deve connotarsi di tratti vessatori, sconvenienti ed espressione di iattanza, dispetto, rivalsa; non risulta a ciò sufficiente la sola omissione di un parere o di un giudizio o di un consiglio, condotte che, al più, possono qualificarsi come inopportune per l’educazione del figlio, inidonee, cioè, ad aggredire la sfera personale del genitore.

Quanto poi al secondo motivo di ricorso, la procura speciale al difensore conferita dalla parte civile quando comprende l’indicazione del reato e del procedimento in cui deve avvenire la costituzione di Parte civile, deve ritenersi contenere anche chiaro riferimento all’oggetto della costituzione e ai fatti ai quali questa attiene, sicchè anche questa doglianza, già esaminata dal tribunale si rivela infondata.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ridente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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