Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-09-2011) 21-11-2011, n. 42928 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.W.W. e C.G. sono stati condannati quali responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta conseguente al fallimento della Gessatoli s.r.l., dichiarato con sentenza 31.7.07 del Tribunale di Torino, e, relativamente al solo C., per alcune condotte lesive del patrimonio della s.r.l. Oasis, dichiarata fallita in (OMISSIS).

Hanno proposto ricorso i due prevenuti, la difesa del R. eccependo violazione dell’art. 171 c.p.p., lett. c) e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, la difesa di C. eccependo violazione di legge per divergenza tra dispositivo e motivazione; illogicità della motivazione quanto alla determinazione della pena e carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

All’udienza odierna, su richiesta della difesa del C., veniva disposta, a separazione della posizione di C., con rinvio a nuovo molo relativamente a R.W.W..

Il difensore di C. produceva quindi dichiarazione di rinuncia al ricorso, nella sua totalità sottoscritta dallo stesso difensore nonchè da C.G., la cui firma l’Avv. Cosimo Palumbo certificava come autentica.

Osserva la Corte che rinvenuta rinuncia al gravame comporto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 589 e 591 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente C. al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro 500,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di C.G. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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