T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 23-12-2011, n. 10146

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame parte ricorrente, che asserisce di essere laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli "Federico II" ed è stata ammessa alla Scuola di Specializzazione in tisiologia e malattie apparato respiratorio, superando tutti gli esami di profitto e svolto tutte le attività previste dallo Statuto conseguendo nell’anno 1991 il diploma di medico specialista, chiede l’accertamento del diritto alla corresponsione della borsa di studio in relazione agli anni dal 1988 al 1991nel corso del quale parte ricorrente ha frequentato la Scuola di Specializzazione a norma delle Dir. CEE n.82/76 oltre il risarcimento del danno per la mancata equiparazione del titolo di studio conseguito rispetto alle specializzazioni successive al D.Lgs del 1991.

A tale riguardo deducono le seguenti doglianze:

Eccesso di potere – Violazione di legge Disparità di trattamento

Appaiono subito evidenti i profili di censurabilità delle norme in questione in correlazione con la direttiva 82/76.

Nel caso in questione il risultato che la CEE si era posto con la direttiva 82/76 era che gli specializzandi, di ogni Stato si badi bene, dall’anno 19831984, percepissero un’adeguata retribuzione.

Allo Stato italiano, quindi, spettava stabilire solamente le modalità del pagamento ed i precisi termini economici delle borse di studio. Ciò non è stato fatto ed il dlgs 257/91 presenta due profili di censurabilità. Il primo concerne il ritardo con cui l’Italia ha provveduto al recepimento: detto ritardo non può assolutamente ripercuotersi in danno del ricorrente. TI secondo, a nostro avviso più grave, è che la normativa di attuazione ha fissato un diritto che ha, rispetto a quello enunciato nella direttiva Ve, un’area inferiore: esso attribuisce il diritto alla retribuzione solo agli specializzandi dal 1991. Tuttavia, l’art. 11 L. 370/99 presenta un nuovo profilo di censurabilità.

In capo allo Stato italiano sussiste l’obbligo di retribuire adeguatamente i periodi di formazione professionale, sia a tempo pieno sia ridotto, dei medici specialisti. E’ necessario che i medici specialisti abbiano rispettato le condizioni di formazione che implicano, fra le altre, la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione. La conclusione più importante, a nostro avviso, è che l’obbligo dello Stato alla retribuzione delle specializzazioni è "incondizionato e sufficientemente preciso". Ciò vuol dire che alla direttiva CEE 82/76 è riconosciuto quell’effetto diretto posto alla base del presente ricorso.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

L’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato risulta fondata.

Ed invero, premesso che parte ricorrente agisce per la declaratoria del diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui alle direttive CEE n.75/363 e n.82/16 per l’importo ed alle condizioni di cui all’articolo 11 L. 370 del 19.10.1999, il tutto, con riguardo alla frequenza dei corsi di specializzazione in tisiologia e malattie apparato respiratorio per gli anni dal 1988 al 1991, oltre il risarcimento del danno per la mancata equiparazione del titolo di studio conseguito rispetto alle specializzazioni successive al D.Lgs del 1991.

Considerato che in relazione alla controversia in esame deve dichiararsi il difetto di giurisdizione in conformità all’ ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio Stato, sez. VI, 9 febbraio 2004, n. 445; Corte di Cassazione SS.UU., 28 novembre 2007, n. 24665; Consiglio Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 750), orientamento dal quale si traggono indicazioni contrarie a quanto prospettato da parte ricorrente;

Considerato che, in disparte la configurazione giuridica del rapporto sotteso e quindi della borsa di studio, i precedenti su citati concordano nel senso della esistenza di un diritto soggettivo non attratto nella giurisdizione del giudice amministrativo e ciò anche con riferimento ai riflessi in argomento della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (cfr. sul punto nello specifico Consiglio Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 750; Corte di Cassazione SS.UU., 28 novembre 2007, n. 24665);

Considerato quindi che in esito all’attivata domanda, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a. ex D.Lgs. 272010 n. 104 che " fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione".

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a. ex D.Lgs. 272010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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