T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 23-12-2011, n. 10145

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe nella parte in cui non prevedono che il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina

A tale riguardo si deducono i seguenti motivi di gravame

I Violazione e falsa applicazione art.485 coma 7 D.lgvo 16 aprile 1994 n.297, violazione e falsa applicazione art.20 e 22 legge 24.12.1986 n.958, violazione e falsa applicazione art.4 legge n.282/1969, violazione art.52 Cost. – Eccesso di potere per illogicità manifesta, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento – violazione dei precetti di logica e razionalità – Travisamento e sviamento di potere.

La riconoscibilità nella specie del servizio militare è già stato riconosciuto dalle sentenze Tar Lazio n.6421/2008, Sezione III quater e n,7259/2010,325/2010, 27482/2010 Sezione III bis.

Con successivi motivi aggiunti parte ricorrente impugna altresì la nota indicata in epigrafe nella parte in cui prescrive il riconoscimento del servizio militare in una sola graduatoria deducendo analoghe doglianze e sostenendo la illegittimità del riconoscimento del servizio militare in una sola graduatoria e ciò in spregio anche della legge n.241/90.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

Premesso che con il ricorso ed i motivi aggiunti parte ricorrente impugna le graduatorie in epigrafe nonché il presupposto D.M. che in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento consentono l’inserimento del personale docente prevedendo che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina";

Il predetto gravame, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;

Ed invero con decisione n11 del 4 luglio 2011 l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n.09 febbraio 2011, n.41) uniformandosi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n.22805 del 12 ottobre 2010.

Con la suindicata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 si è avuto modo di ribadire in via definitiva che:

– " la questione sottoposta…. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni…. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale…."

"Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….".

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato…….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione".

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a. ex D.Lgs. 272010 n. 104 che " fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione".

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe e sui motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a. ex D.Lgs. 272010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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