Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-09-2011) 21-11-2011, n. 42926

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.G. è chiamato a rispondere del reato di lesioni personali commesse in danno di I.C., che egli aggrediva, in seguito ad un litigio per ragioni di conduzione automobilistica, sferrando al predetto un pugno al viso, condotta da cui derivavano, secondo la certificazione medica, postumi guariti in venticinque giorni.

Con sentenza 30.3.10 la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta il 19.11.07 al B. dal tribunale di quella città.

Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato lamentando difetto di procedibilità, poichè le lesioni avevano cagionato malattia guarita in un periodo di tempo sensibilmente inferiore (cinque giorni), donde la perseguibilità del fatto a mezzo di querela, mai presentata dalla parte lesa, nonchè carenza di motivazione sia sul reale svolgimento della vicenda, sia sulla durata della malattia, essendo incompatibile la risultanza della certificazione medica con quanto emergeva dalla testimonianza di D.G.F., in assenza della necessaria verifica a mezzo di perizia medico-legale e dell’accertata imprecisione narrativa del teste, risultato contraddetto dalla versione di altro teste, certo P..

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Le censure mosse dal ricorrente – già formulate in appello e riproposte senza considerazione della giustificazione resa dai giudici di seconde cure – appaiono prive di pregio.

La Corte territoriale ha infatti attentamente esaminato la risultanza della certificazione sanitaria del Pronto soccorso (attestante anche frattura alle ossa nasali, con esposizione di frammento di ossa), del tutto compatibile con le emergenze della ricostruzione della vicenda quali restituite dalle versioni testimoniali, ed ha accolto l’ipotesi della maggiore durata della malattia, rispetto ad una asserita visita specialistica otorinolaringoiatria, attesa la "assenza agli atti del referto di visita specialistica menzionato dalla difesa", argomentazione logica e processualmente ineccepibile, da cui anche l’evidente inutilità di un supplemento di indagine peritale.

Del pari corretta è la giustificazione assunta all’esito del vaglio delle risultanze istruttorie: screditata l’attendibilità della versione favorevole all’imputato, prospettante legittima difesa, perchè ritenuta illogica e stridente con la complessiva dinamica del fatto, è risultato credibile il resoconto dello I. e del teste D.G. (che non risulta affetto da deficienza mestica riguardo al presente episodio), quest’ultimo del tutto estraneo ai fatti e che ha avuto modo di riferire, in assonanza con la dichiarazione della p.o., che il B. aveva inopinatamente colpito con un pugno lo I. senza che questi avesse neanche minimamente accennato ad un gesto aggressivo.

Ogni ulteriore disamina al proposito, quindi, si palesa inammissibile da parte del giudice di legittimità.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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