T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 23-12-2011, n. 10144

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con D.M. 19.3.2001 il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha approvato termini e modalità concernenti la procedura per la formazione della graduatoria nazionale ad esaurimento relativa al conferimento delle supplenze per le mansioni di bibliotecario".

Nel secondo caso potevano presentare la domanda per l’inserimento nella graduatoria nazionale suddetta soltanto:

coloro che avevano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione al medesimo insegnamento o al medesimo posto di ruolo;

ovvero coloro che avevano conseguito l’idoneità nella sessione riservata di esami prevista dall’ art 3, comma 2, lettera b della L. 124/1999 (indetta con O.M. 20.10.1999 n. 247) ed inoltre risultavano inclusi, nella valutazione dei titoli artisticoculturali e professionali, nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze ovvero nelle graduatorie d’istituto con un punteggio non inferiore a 24 punti.

Il ricorrente presentava in data 5.5.2001 domanda per l’inserimento nella suddetta graduatoria per le mansioni di "bibliotecario – F070", dichiarando di possedere i requisiti per la partecipazione.

Asserisce parte ricorrente di aver conseguito l’idoneità per la suddetta qualifica di "bibliotecario", nella sessione riservata di esami indetta con O.M. 247/1999 e con il punteggio di 68.3/100 e per tale fatto di aver conseguito il diritto a venire incluso nella graduatoria d’istituto (Conservatorio Statale di Musica di Bolzano) con l’attribuzione di almeno 24 punti per effetto dell’ automatismo previsto dall’O.M. 455/1996 (all. 7 B, richiamato dall’art. 5).

La sua domanda veniva accolta con l’inserimento al decimo posto nella graduatoria provvisoria in parola pubblicata in data 10.8.2001.

Con gli atti indicati in epigrafe ed in particolare con graduatoria definitiva pubblicata in data 16.10.2001 veniva comunicato al al ricorrente che il depennamento dalla stessa doveva imputarsi al mancato inserimento nelle graduatorie nazionali ovvero nella graduatoria di Istituto per il conferimento delle supplenze.

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

Violazione e falsa applicazione de1l’ art. 3 del D.M. 19.32001- Travisamento dei fatti ed errato presupposto. Errore nella motivazione.

il ricorrente aveva prestato servizio per almeno 360 giorni prima dell’ entrata in vigore della L. 124/1999, svolgendo supplenze nelle mansioni di "bibliotecario" presso il Conservatorio Statale di Musica di Bolzano.

Tant’è vero che era stato ammesso a sostenere la sessione riservata di esami indetta con O.M. 247/1999, conseguendo l’idoneità.

Non poteva pertanto ritenersi che il predetto fosse escluso dalla graduatoria di Istituto per il conferimento delle supplenze, avendo in precedenza presentato la relativa domanda ed ottenuto il loro conferimento in relazione alla particolare posizione di docente con attestato di bilinguismo.

E dal momento che il ricorrente risultava incluso in una graduatoria di merito di concorso per titoli ed esami nelle specifiche mansioni, il medesimo aveva conseguito il diritto ad ottenere nella graduatoria medesima un punteggio per i titoli artisticoculturali e professionali non inferiore a 24.

Di conseguenza avendo superato la sessione riservata di esami per il posto di "bibliotecario", aveva conseguito il titolo per venire incluso nella graduatoria nazionale ad esaurimento sopra menzionata.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

Premesso che con il ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe con i quali è stato disposto il depennamento dalle graduatorie nazionali ovvero nella graduatoria di Istituto per il conferimento delle supplenze per le mansioni di bibliotecario.

Devesi al riguardo osservarsi che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione.

Ed invero il predetto indirizzo giurisprudenziale è da individuarsi nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n.09 febbraio 2011, n.41) uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n.22805 del 12 ottobre 2010;

La suindicata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011, infatti, ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:

– " la questione sottoposta…. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni…. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale…."

"Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….".

Dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato…….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione".

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a. ex D.Lgs. 272010 n. 104 che " fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione".

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo il ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a. ex D.Lgs. 272010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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