Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-05-2012, n. 8742

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 16.2.1999 i coniugi P. M. e M.E. ed il figlio P.P., esponevano:

con distinti contratti preliminari conclusi nel 1994-95, denominati "promessa d’acquisto di multiproprietà alberghiera", P. M. aveva promesso di acquistare dalla società Porto Laconia s.p.a.(successivamente posta in liquidazione),che aveva accettato per iscritto o per facta concludenza, il godimento esclusivo, perpetuo e turnario in multiproprietà, in diversi periodi dell’anno, di quattro appartamenti facenti parte dei complessi alberghieri (OMISSIS);

con lettera racc.ta del 14.11.1995 P.M. aveva chiesto che dette multiproprietà venissero "registrate" per la nuda proprietà a favore del figlio P. e per l’usufrutto a favore dei due genitori; tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Verona, la società "Porto Laconia Società Alberghiera per Azioni",in liquidazione, al fine di ottenere, con sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., il trasferimento(per la nuda proprietà P.P. e per l’usufrutto, a P. M. e M.E. delle quote di multiproprietà in detti complessi alberghieri; chiedevano, inoltre, la condanna della società suddetta al risarcimento dei danni.

Contumace la società convenuta, con sentenza 29.6.2001, il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che in dette scritture non era previsto il futuro acquisto della nuda proprietà o dell’usufrutto in favore degli attori o di altri. Avverso tale sentenza proponevano appello P.M., M.E. e P. P. e, contumace la convenuta, con sentenza depositata il 2,2.2007, la Corte d’Appello di Venezia dichiarava inammissibili, ex art. 345 c.p.c., le domande proposte dagli appellanti ai n.ri 3-4 delle conclusioni e rigettava l’appello.

Osservava la Corte di merito che vi era diversità tra l’oggetto dei preliminari( costituito da quote indivise di multiproprietà da trasferire in proprietà o comproprietà) e quanto richiesto con sentenza costitutiva(trasferimento della nuda proprietà e dell’usufrutto delle medesime quote di multiproprietà) e che un ulteriore elemento di divergenza,riguardava l’inserimento, tra i destinatari dell’acquisto dell’usufrutto, di M.E., rimasta estranea a detti preliminari.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso per cassazione P.M., P.P. e M.E., sulla base di 5 motivi, illustrati da memoria.

La società intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

I ricorrenti deducono:

1) errata e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., e segg., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ed omessa ed insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; la Corte d’appello aveva omesso di esaminare la documentazione in atti attestante,che la società Porto Laconia aveva "recepito" la volontà del P. di intestare la multiproprietà al figlio P.; aveva omesso, a pag.

5 della sentenza impugnataci considerare che l’importo del prezzo di cui a detti contratti era stato completamente versato e che la società intimata aveva accettato la volontà dei P.M. che, con lettera 31.7.9, aveva chiesto l’intestazione delle quattro multiproprietà alberghiere al figlio P.;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1327, 1333, 1371 c.c. ed omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, per avere i giudici di appello omesso, a pag. 6 della sentenza impugnata, di valutare la manifestata volontà della Porto Laconia di intestare le multiproprietà, disapplicando, inoltre, le norme di cui agli artt. 1325, 1327, 1333 e 1371 c.c. e non tenendo conto che la società stessa "aveva autorizzato il cambio di intestazione modificando in tal modo il contratto iniziale per "persona da nominare", essendo stati indicati, con l’atto di citazione i nominativi degli intestatari definitivi delle multiproprietà;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 1406 c.c., ed omessa e insufficiente motivazione in ordine all’applicazione di tale norma che consente di "sostituire a sè un terzo purchè l’altra parte vi consenta";

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., ed omessa, insufficiente motivazione nonchè errata applicazione dell’art. 345 c.p.c.;

la richiesta di una diversa intestazione delle multiproprietà, come indicata nelle conclusioni dell’atto di appello integrava, infatti, una mera "emendatio libelli" e non una "mutatio libelli", dovendosi i contratti preliminari in questione qualificarsi come contratti definitivi di vendita;

5) omessa motivazione sul rigetto della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata stipula del contratto definitivo.

Il ricorso è infondato.

I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, non attingono e non valgono a superare le ragioni poste a fondamento della decisione inipugnata e, cioè, la diversità tra l’oggetto dei contratti preliminari e quello della domanda giudiziale. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno verificato detta diversità e la conseguente impossibilità di accogliere una domanda contrastante col tenore dei contratti scritti, sia soggettivamente (per l’inclusione, fra i promissari acquirenti, del coniuge di P.M., non facente parte delle parti contrattuali e sia oggettivamente, posto che l’obbligo di acquisto della proprietà piena o della comproprietà di quote indivise non è assimilabile all’acquisto di quote di nuda proprietà ed usufrutto.

La Corte distrettuale ha dato conto, inoltre, con adeguata e corretta motivazione, che dette variazioni del contenuto degli originari accordi contrattuali non risultavano accettate dalla promittente venditrice, in quanto la lettera racc. 15.11.1995, inviata da P.M. alla società Porto Laconia, non era stata sottoscritta per adesione dalla moglie ( M.E.) e dal figlio ( P.P.) del mittente, con la conseguenza che la stessa missiva non poteva valere come proposta di modifica dell’oggetto dei preliminari. Rilevava, inoltre, il giudice di appello che la sottoscrizione delle proposte di preliminari di acquisto da parte di P.M. non poteva estendersi a M.E., "non potendo operare a tal fine la comunione legale fra i coniugi i cui effetti riguardano i soli acquisti e le obbligazioni contratte dai coniugi". (V. pag. 10 sent. imp.). La ragione del rigetto della domanda non è, dunque, rapportabile a detti motivi di ricorso, non essendo in questione l’autonomia contrattuale nè la possibilità di mutare l’assetto dei contratti preliminari o di effettuarne la cessione.

Va aggiunto che, in sede di appello, non è stata posta la questione sulla erronea interpretazione della domanda giudiziale rapportata all’esito di trattative non trasfuse in contratto o in un successivo negozio integrativo, con riferimento, quindi, al contenuto sostanziale della pretesa, al di là della sola prospettazione letterale, interpretazione riservata al giudice di merito (Cfr. Cass. n. 3012/2010; n. 19630/2011).

Infondata è pure la quarta doglianza,avendo la Corte di merito correttamente ravvisato la novità della domanda, proposta solo in appello, di declaratoria dell’avvenuto trasferimento della quote di multiproprietà, qualificate le scritture private in questione come contratti definitivi di vendita.

Il rilevato carattere di novità della domanda è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sostituzione alla domanda originaria di esecuzione coattiva di un contratto preliminare rimasto inadempiuto, della successiva domanda di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo, qualificato il rapporto pattizio non più come preliminare ma come vendita definitiva, non è ammissibile, ex art. 345 c.p.c., trattandosi di domande diverse sotto il profilo del "petitum" e della "causa petendi" (Cass. n. 1740/2008;

n. 12323/2001).

La infondatezza, infine, del 5 motivo di censura discende dalla sua diretta connessione con la domanda principale, per la quale valgono le considerazioni svolte relativamente al primo motivo di gravame.

Il ricorso, alla tregua di quanto osservato, va rigettato.

Nulla per le spese processuali del presente giudizio di legittimità, stante il difetto di attività difensiva della società intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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