T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 24-12-2011, n. 10186

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone la ricorrente – in servizio presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia – di aver partecipato alla procedura interna di riqualificazione del personale indetta dall’Amministrazione di appartenenza con decreto dell’Avvocato Generale dello Stato in data 21 novembre 2005, ai fini della copertura di n. 12 posti della posizione economica C1.

A fronte dei titoli dalla ricorrente vantati, venivano dalla Commissione esaminatrice riconosciuti (pur in presenza di reclamo presentato dall’interessata) punti 14,30.

In esito allo svolgimento della prevista prova scritta, alla sig.ra R. venivano attribuiti punti 24; mentre il punteggio riportato per la prova orale si ragguagliava a punti 24,70.

Conclusivamente collocatasi al 62° posto della graduatoria, la ricorrente deduce avverso gli atti impugnati con il presente mezzo di tutela i seguenti motivi di censura:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Contesta in primo luogo parte ricorrente la prevalenza annessa, nell’ambito della selezione concorsuale de qua, alla provenienza dei candidati dalla posizione economica (B3) immediatamente inferiore rispetto a quella messa a concorso: assumendo che tale scelta abbia violato gli epigrafati parametri costituzionali, nonché le pure indicate disposizioni del D.Lgs. 165/2001.

2) Violazione della legge concorsuale: violazione dell’art. 6 del bando. Eccesso di potere per contraddittorietà. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Espone poi parte ricorrente di essere stata formalmente assegnata, con ordine di servizio, all’Area Segreteria, con funzioni di sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento; e di essere poi subentrata nelle funzioni di titolarità della struttura a seguito della cessazione dal servizio del titolare della stessa.

Nel soggiungere come lo svolgimento delle suindicate mansioni superiori (di responsabilità dell’Area di Segreteria) sia stato riconosciuto in un verbale di conciliazione sottoscritto anche dall’Amministrazione di appartenenza, contesta parte ricorrente il mancato riconoscimento del relativo punteggio ad opera della Commissione di concorso.

3) Violazione della legge concorsuale: violazione dell’art. 6 del bando. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Sostiene inoltre parte ricorrente l’illegittimo disconoscimento di altri incarichi – dalla medesima analiticamente individuati – espletati nell’esercizio delle (e, quindi, direttamente pertinenti alle) mansioni di responsabile dell’Area di Segreteria.

Tale scelta della Commissione avrebbe, altresì, consumato una disparità di trattamento, atteso che il riconoscimento di incarichi della specie sarebbe, invece, intervenuto nei confronti di altro candidato.

4) Violazione della legge concorsuale: violazione dell’art. 6 del bando. Eccesso di potere per contraddittorietà. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Sostiene poi parte ricorrente l’illegittimità del punteggio attribuito in relazione all’omessa valutazione dell’attività svolta in sede di partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro.

Mentre nel caso di svolgimento di incarichi rileverebbe la presenza di un formale atto di conferimento, diversamente la riconoscibilità di punteggio a fronte di partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro presupporrebbe unicamente la costituzione di questi ultimi con formale provvedimento.

Con motivi aggiunti depositati in giudizio il 26 novembre 2008, la sig.ra R., a seguito di accesso documentale, ha poi sostenuto l’ulteriore violazione della legge concorsuale (art. 6 del bando) e l’ulteriore eccesso di potere per contraddittorietà di comportamenti e disparità di trattamento, nonché l’ulteriore difetto di motivazione, a fronte dei punteggi per titoli riconosciuti in favore di altri candidati (i sigg.ri A., D.G., V., T., C., C., P., B.).

Con secondi motivi aggiunti, depositati il 17 aprile 2009, la sig.ra R. ha contestato, alla luce dei medesimi motivi esposti con i primi motivi aggiunti, anche l’attribuzione di punteggio operata in favore dei concorrenti sigg.ri P. e De Gennaro.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha dettagliatamente contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente (si confronti, in proposito, la memoria depositata in atti alla data del 5 novembre 2011), conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Si sono inoltre costituite in giudizio, in qualità di parti controinteressate, C.A. e T.G.A., parimenti sollecitando il rigetto dell’impugnativa, la cui infondatezza è stata articolatamente argomentata con memoria depositata il 4 novembre 2011, sia pur subordinatamente alla richiesta di declaratoria di inammissibilità del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 7 dicembre 2011.

Motivi della decisione

1. La questione sottoposta all’esame della Sezione nel quadro del thema decidendum proposto dal presente mezzo di tutela concerne il sistema impiegato dall’Avvocatura dello Stato nella selezione – di cui al concorso del 21 novembre 2005- preordinata alla copertura di n. 12 posti di posizione economica C1 di diversi profili professionali.

La presupposta fonte contrattuale (identificabile nell’art. 15 del C.C.N.L. del Comparto Ministeri per il quadriennio 1998/2001) prevedeva che il passaggio dei dipendenti da un’area alla posizione iniziale dell’area immediatamente superiore dovesse avvenire "dall’interno (…) mediante procedure selettive volte all’accertamento dell’idoneità e/o della professionalità richiesta previo superamento di corso – concorso con appositi criteri stabiliti dall’amministrazione con le procedure indicate nell’art. 20".

Nel dettaglio, alle predette procedure selettive poteva partecipare il "personale dipendente in deroga ai relativi titoli di studio – fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge – purché in possesso di requisiti professionali richiesti per l’ammissione al concorso pubblico indicati nelle declaratorie di cui all’allegato A", requisiti che saranno riportati in seguito.

L’art. 8, comma 2, lett. c) del C.C.N.L. del Comparto Ministero del 12 giugno 2003 (quadriennio normativo 20022005) ha poi previsto che, nella contrattazione collettiva, si dovesse dare "esplicito riconoscimento nelle progressioni verticali della prevalenza all’inquadramento del personale proveniente dalla posizione economica immediatamente inferiore".

Tale previsione rileva nell’art. 7 del bando, dove ci si riferisce espressamente a tale disposizione al fine di disporre che le graduatorie definitive saranno stilate "dando esplicito riconoscimento all’inquadramento del personale proveniente dalla posizione economica immediatamente inferiore e, nell’ambito della stessa posizione economica, in base al punteggio finale (…)".

L’ultimo profilo riguarda i requisiti per la partecipazione, dove si precisa che i "dipendenti in servizio appartenenti all’area B, in possesso dei requisiti prescritti dall’Allegato A al CCNL 16.2.1999" e, precisamente:

1) "possesso del diploma di laurea";

2) oppure, "in mancanza del previsto titolo di studio, purché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti requisiti:

2a) dalle posizioni economiche B3 e B3S: esperienza professionale di cinque anni nella posizione di provenienza;

2b) dalla posizione economica B2: esperienza professionale di sette anni nella posizione di provenienza;

2c) dalla posizione economica B1: esperienza professionale di nove anni nella posizione di provenienza.

In relazione a tale situazione, va inoltre evidenziato come l’Amministrazione, nello svolgere le fasi selettive, abbia ammesso alla procedura anche dipendenti che, stando ai requisiti prescritti dall’art. 2 del bando, non avrebbero potuto essere nominati nella posizione C1, in difetto della maturazione, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, dell’anzianità prescritta nelle posizioni economiche di appartenenza (per quanto qui di interesse, cinque anni nella posizione B3).

Ci si riferisce ai dipendenti nominati da meno di un quinquennio nelle posizioni B2 e B3 a seguito delle procedure di riqualificazione nell’area B; e non in possesso del diploma di laurea.

Pertanto, l’Amministrazione, in base ad un evidente criterio di favor partecipationis nei confronti del personale interessato alla selezione, ha ampliato l’ambito soggettivo, tenendo conto della pregressa anzianità posseduta nella posizione economica di provenienza (B1 e B2).

2. Così inquadrata la vicenda, viene in primo luogo in considerazione la disamina delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione (e, per essa, la Commissione giudicatrice) ad attribuire prevalenza ai candidati inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore (B3) e, nell’ambito di questi, di formare la relativa graduatoria sulla base del punteggio di merito.

In particolare, occorre valutare se la scelta del bando di gara, mutuata dall’art. 8, comma 2, lett. c) del C.C.N.L. del Comparto Ministero del 12 giugno 2003 (nel senso di dare "esplicito riconoscimento nelle progressioni verticali della prevalenza all’inquadramento del personale proveniente dalla posizione economica immediatamente inferiore"), sia stata correttamente applicata.

La questione è quindi strettamente interpretativa, dovendosi chiarire se la locuzione "personale proveniente dalla posizione economica immediatamente inferiore", debba essere intesa come applicabile:

– nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura concorsuale che si trovino comunque nella posizione B3, anche se non in possesso dei requisiti di bando;

– ovvero, ai soli dipendenti che, nella detta posizione, avevano acquisito i titoli necessari alla partecipazione.

La norma di bando si dimostra, invero, suscettibile di essere interpretata alla luce dei principi costituzionali che, privilegiando i riferimenti al sistema del concorso, escludono la legittimità di procedure di selezione per saltum.

In tal senso, va rammentato che, con sentenze 4 gennaio 1999 n. 1 e 16 maggio 2002 n. 194, la Corte costituzionale, richiamandosi agli artt. 97, 51 e 98 e 3 della Costituzione, ha evidenziato come il pubblico concorso sia imposto anche per l’accesso alla qualifica successiva in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci (rappresentando, quindi, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione).

La Corte, nel censurare la prevista ammissione ai corsi di riqualificazione di dipendenti che "non appartengono alla qualifica immediatamente inferiore", in quanto volta a "conferire all’anzianità di servizio una funzione del tutto abnorme", ha poi ribadito che "il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso in quanto proprio questo metodo offre le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci".

Né la separazione tra il modello organizzativo precedente, a cui si riferiscono le decisioni della Corte Costituzionale, e quello attualmente vigente, è tale da infirmare le garanzie costituzionali che, per la loro valenza, si collocano ad un livello superiore ed improntano l’ordinamento, nel senso di imporre una lettura conforme ai principi che da esse derivano.

Non può quindi sostenersi che nella procedura de qua, che si articola in un meccanismo concorsuale di tipo selettivo, possa giungersi a conclusioni diverse da quelle già raggiunte dalla giurisprudenza costituzionale.

3. Nel caso in specie, le modalità del concorso, per come emergente dall’azione della Pubblica Amministrazione, che ha esteso la partecipazione ad altre categorie in ossequio al principio di salvaguardia dell’anzianità, attribuiscono alla mera anzianità proprio quella funzione "abnorme" di cui parla il giudice delle leggi, ossia di un criterio elusivo del meccanismo generale del concorso per l’accesso ai pubblici impieghi.

Al contrario, appare del tutto conforme al principio di eguaglianza, che impone di trattare in maniera differenziata le situazioni in sé diverse, l’operato conclusivo dell’Amministrazione che, pur permettendo un’ampiata partecipazione alla procedura di selezione, ha tuttavia articolato ed opportunamente valorizzato, in sede di formazione della graduatoria finale, le diverse condizioni personali che avevano legittimato l’ammissione alla fase concorsuale.

Non può quindi ritenersi che il mero fatto del conseguimento dell’anzianità necessaria in profili professionali diversificati conduca ad una pedissequa (quanto ingiustificata) omologazione delle posizioni dei partecipanti, atteso che, in tal modo, verrebbe a realizzarsi un pratico "appiattimento" di esperienze lavorative diverse con riveniente forzata "omogeneizzazione" di mansioni di rilevanza non equiparabile.

Deve quindi ritenersi che lo schema applicativo, utilizzato dall’Avvocatura dello Stato nel differenziare le posizioni in sede di graduatoria finale, sia del tutto congruo e coerente con una lettura costituzionalmente orientata della disciplina di bando: l’operato dell’Amministrazione sottraendosi, quindi, alle censure ex adverso articolate.

4. Nel rammentare come omologhe conclusioni siano state rassegnate dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, con una nutrita serie di decisioni a partire dalla sentenza 22 luglio 2010 n. 4814, neppure meritano condivisione le censure dalla ricorrente articolate con riferimento alla pretermessa considerazione di titoli e di incarichi suscettibili, secondo la prospettazione di parte, di condurre ad un deciso innalzamento del punteggio conclusivamente riconosciuto all’interessata.

Rivelano apprezzabile concludenza, in proposito, le considerazioni rassegnate dall’Avvocatura Generale dello Stato con memoria depositata in giudizio il 5 novembre 2011.

4.1 Viene in primo luogo in considerazione, al riguardo, la rivendicata valutazione del formale svolgimento di mansioni superiore, che la sig.ra R. annette al disimpegno di funzioni di responsabilità dell’Area di Segreteria dell’Avvocatura Distrettuale di Venezia.

Nell’osservare come l’art. 27 del contratto integrativo disponga la riconoscibilità di punti 0,50 in ragione di anno a fronte della valutazione del formale conferimento di mansioni superiori (previsione, questa, riprodotta poi nel bando di concorso, all’art. 6), va rilevato come la Commissione esaminatrice abbia escluso la valutabilità, in favore dell’odierna ricorrente, delle attività di cui sopra.

A fronte dell’assegnazione della sig.ra R. all’Area di Segreteria in qualità di sostituto del responsabile (per i casi di assenza e/o impedimento di quest’ultimo), va escluso, sulla base delle risultanze documentali versate in giudizio, che un formale conferimento delle funzioni di responsabilità sia intervenuto anche successivamente alla cessazione dal servizio del titolare dell’unità operativa.

Né la Commissione ha annesso, in sede di riesame, rilevanza alle risultanze del verbale di conciliazione relativo a vertenza riferita alla precedente procedura di riqualificazione per l’accesso alla posizione B3, condivisibilmente escludendo la valutabilità delle mansioni superiori in esso indicate, attesa la riferibilità di quest’ultima a posizione diversa da quella (C1) messa a concorso.

4.2 Quanto, poi, alla valutazione degli incarichi, la pertinente disposizione del contratto integrativo stabiliva che il punteggio a tale titolo riconoscibile (punti 0,50 per anno) riguardava, esclusivamente, gli incarichi formalmente conferiti attinenti alla tipologia di funzioni proprie della posizione economica a concorso.

In favore della sig.ra R. ha formato, conseguentemente, oggetto di riconoscimento il solo incarico di consegnatario alla medesima formalmente conferito con decreto dell’Avvocato Distrettuale in data 5 giugno 1997; mentre la partecipazione alla Commissione rinnovo inventari, indicata nell’atto introduttivo del presente giudizio, ma non nella scheda di autocertificazione, è stata valutata come titolo di partecipazione a commissioni.

Quanto alle altre attività per le quali parte ricorrente ha assunto la valutabilità, l’escluso riconoscimento ha fatto seguito al giudizio di inerenza dalla Commissione rassegnato con riferimento all’ordinario profilo mansionistico della posizione rivestita dall’interessata; né quest’ultima ha in alcun modo documentalmente dimostrato la sussumibilità degli incarichi medesimi nel novero di attribuzioni proprie della posizione messa a concorso.

4.3 Relativamente alla partecipazione a commissioni di studio, concorso, gruppi di lavoro (con attribuzione di punti 0,25 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 2,00), va rilevato come la relativa valutabilità nell’ambito della procedura concorsuale de qua sia necessariamente subordinata (giusta quanto previsto nel contratto integrativo dell’Avvocatura del 10 ottobre 2000) all’esistenza di un pregresso e formale provvedimento di conferimento di incarico.

Nell’osservare come omogenee indicazioni siano state dettate nel bando di concorso (art. 6), va escluso che la Commissione esaminatrice non abbia prestato corretta osservanza al suindicato presupposto attributivo di punteggio, atteso che risulta essere stato riconosciuto, nei confronti del sig. M., il solo titolo relativo alla partecipazione alla Commissione rinnovo inventari, attestata da formale provvedimento di nomina e successivamente confermata.

Diversamente, risulta essere stata correttamente esclusa l’attribuibilità di punteggio per gli altri incarichi svolti dalla ricorrente, in quanto non assistiti da previo formale conferimento, così come tassativamente indicato dalle disposizioni (contrattuali e di bando) precedentemente citate.

5. Con le due serie di motivi aggiunti dalla ricorrente successivamente proposte, l’interessata, a seguito di accesso documentale agli atti della procedura selettiva, ha contestato i punteggi riconosciuti a taluni colleghi, che avrebbero – a dire della sig.ra R., ingiustamente – a questi ultimi consentito una poziore collocazione nella conclusiva graduatoria.

5.1 Con i primi motivi aggiunti, in particolare, viene posta l’attenzione sulle posizioni dei sigg.ri A.T., D.G.M., V.O., T.D., C.C., C.C., P.R.S., B.G..

5.1.1 Per il primo dei nominativi di cui sopra (A.T.), va rilevato che se la rettifica del punteggio al medesimo inizialmente riconosciuto è intervenuta a seguito della riscontrata presenza di un errore, la valutazione, in sede di autotutela, dell’incarico di responsabile della gestione del sistema, ha fatto seguito ad autocertificazione da parte del candidato unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

Deve quindi escludersi che l’operata rettifica del punteggio in favore del sig. Amato sia intervenuta a fronte di titoli da medesimo documentati successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, mentre la valutazione dei corsi professionali dall’interessato frequentati ha integrato la presenza di un indice di continuità nello svolgimento di un incarico correttamente valutato ai fini dell’attribuzione di punteggio in quanto afferente ad ambito mansionistico proprio della superiore posizione C1 e formalmente conferito.

5.1.2 Relativamente alla posizione della sig.ra Di Guida Michelina, il riconoscimento delle mansioni superiori che parte ricorrente assume essere intervenuto a fronte all’attività di segreteria particolare dell’Avvocato Distrettuale, è in realtà avvenuto per lo svolgimento di funzioni di coordinamento (alla medesima formalmente conferite), come illustrato nella pertinente scheda di valutazione titoli.

5.1.3 Con riferimento alla posizione della sig.ra V. O., la ricorrente assume che il mancato riconoscimento dell’incarico di "sostituto riscossione titoli di spesa" sia intervenuto in conseguenza del relativo conferimento in epoca successiva al 10 ottobre 2000, laddove le medesime funzioni non avrebbero formato oggetto di valutazione nei confronti della sig.ra R. pur a fronte di un pregresso espletamento nella qualità di "primo incaricato".

Nell’osservare come il titolo di che trattasi non sia stato valutato, quanto alla sig.ra V., in ragione dello svolgimento dell’incarico come "sostituto" e non già nella qualità di "titolare" (e, comunque, in epoca successiva al periodo rilevante ai fini concorsuali), il disconoscimento di punteggio relativamente alla posizione vantata dall’odierna ricorrente è, correttamente, intervenuto a fronte dalla valutata sussumibilità dell’incarico nel novero mansioni stico proprio della posizione rivestita dall’interessata: per l’effetto dovendosi escludere la concludenza delle argomentazioni ex adverso esposte dalla ricorrente medesima.

5.1.4 Quanto ai candidati sigg.ri T.D. e C.C., assume parte ricorrente che il riconoscimento di punteggio per la partecipazione a commissioni sarebbe illegittimamente intervenuta, attesa la promanazione sindacale della relativa designazione ed in difetto di formale atto di nomina.

Diversamente rispetto a quanto dalla ricorrente argomentato, pur in presenza di designazione sindacale, nondimeno la nomina in seno a commissioni è stata, per i suindicati nominativi, assistita da formale atto di conferimento: per l’effetto dimostrandosi prive di consistenza le censure in proposito formulate.

5.1.5 Per quanto riferibile alla posizione della sig.ra C.C., nel rilevare (diversamente rispetto a quanto sostenuto dalla ricorrente) la tempestività della produzione documentale afferente i titoli oggetto di valutazione in sede concorsuale, va ulteriormente osservato come le deleghe alla medesima attribuite (ripartizione onorari; firma sul conto corrente bancario) non hanno concorso a determinare l’attribuzione di punteggio alcuno relativamente agli incarichi, ma sono state valutate esclusivamente quale elemento confermativo dello svolgimento di specifiche attribuzioni (responsabilità della liquidazione) ai fini dell’attribuzione di punteggio per mansioni superiori.

5.1.6 Né si rivelano fondate le censure svolte relativamente all’incarico di consegnatario inizialmente non valutato nei confronti della sig.ra P.R.S., ma successivamente considerato (con riconoscimento di punti 5) a fronte di istanza di riesame dall’interessata presentata, nella quale veniva documentalmente illustrato il formale conferimento dell’incarico ed il protrarsi nel tempo di quest’ultimo.

5.1.7 Quanto alla posizione della sig.ra B.G., la partecipazione ad un seminario, che parte ricorrente assume essere stata valutata ai fini dell’attribuzione di punteggio, diversamente rispetto alla partecipazione della sig.ra R. a gruppi di lavoro asseritamente richiedenti più elevata professionalità, la pertinente scheda di valutazione evidenzia come tale titolo sia stato valutato quale "corso professionale" e non già alla stregua di "partecipazione a gruppo di lavoro" (come dalla stessa sig.ra Bonomo richiesto).

5.2 Se i primi motivi aggiunti non dimostrano la presenza di elementi di condivisibile fondatezza, anche i secondi motivi aggiunti non si prestano a favorevole considerazione.

Con essi, la ricorrente ha sottoposto a censura le posizioni di taluni candidati (i sigg.ri A.T., D.G.M., V.O., T.D., C.C., C.C., P.R.S.) già oggetto dei primi motivi aggiunti, nonché di altri colleghi (i sigg.ri P. V. e D.G.M.) pure collocatisi in graduatoria in posizione poziore rispetto a quella riconosciuta alla sig.ra R..

5.2.1 Le considerazioni analticamente esposte dall’Avvocatura dello Stato nella memoria precedentemente citate consentono – alla luce del concludente corredo documentale sottoposto all’attenzione di questo organo giudicante – di disattendere le doglianze con il sopra indicato mezzo di tutela dedotte relativamente ai candidati (A.T., D.G.M., V.O., T.D., C.C., C.C., P.R.S.) già presi in esame con i primi motivi aggiunti; in proposito rinviandosi alle considerazioni in precedenza analiticamente esposte con riferimento a ciascuno degli indicati nominativi.

5.2.2 Quanto al sig. P. V., l’attività di programmatore (che ha consentito il riconoscimento di punti 5 per mansioni superiori) ha formato oggetto di formale conferimento ed è stata ritenuta afferente a mansioni proprie della superiore posizione C1 sulla base della pertinente declaratoria di attribuzioni di cui al C.C.N.L. 19982001, posta quale riferimento nei criteri generali redatto in data 14 novembre 2007; ulteriormente dovendosi osservare come il carattere di attività nello svolgimento delle attribuzioni di che trattasi è stato dalla Commissione desunto dallo svolgimento di corsi specificamente inerenti l’attività e dalla documentazione attinente alla rilevazione del mansionismo.

5.2.3 Da ultimo, non si rivela fondata neppure la contestata attribuzione di punteggio in favore della sig.ra D.G.M., atteso che l’attività di coordinamento segreterie legali dalla medesima espletata (coerente con la posizione economica C1 sulla base delle indicazioni di cui al contratto collettivo da ultimo citato) è attestata da un ordine di servizio ed illustrata, quanto alla continuità di svolgimento, dalla documentazione rinvenuta nel fascicolo personale della candidata.

6. La riscontrata infondatezza delle doglianze articolate dalla parte ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio e con le due serie di motivi aggiunti successivamente proposti impone di disporre la reiezione del gravame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la ricorrente sig.ra R.P. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Avvocatura Generale dello Stato in ragione di Euro 1.000,00 (euro mille/00); condanna altresì la ricorrente medesima al pagamento delle spese di lite in favore di C.A. e T.G.A., costituitesi in giudizio, in ragione di complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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