Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-05-2012, n. 8738

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, soccombenti in primo e secondo grado, impugnano la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 38 del 2010 con due motivi di ricorso. Resiste con controricorso la parte intimata, che ha depositato memoria.

La questione riguarda il pagamento di onorari per l’attività svolta dal geometra, odierno intimato, G.M., nella cessione, da parte degli odierni ricorrenti, di fabbricati e terreni oggetto di una procedura espropriativa avviata per consentire la realizzazione della linea ferroviaria (OMISSIS).

Per quanto ancora interessa in questa sede, le questioni riguardano la legittimazione alla richiesta del compenso, posto che secondo i ricorrenti l’incarico era stato affidato ad altro soggetto (la società Srl Liner), nonchè la corretta applicazione della tariffa professionale. A giudizio dei ricorrenti, infatti, doveva essere utilizzato l’art. 53 relativo alle stime negli espropri e non già l’art. 65 applicato dai giudici del merito.

Motivi della decisione

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono "violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 1 e n. 4" nonchè vizio di motivazione.

Sostengono al riguardo i ricorrenti che erroneamente la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione relativa al geometra G., posto che era "evidente in atti e in particolare dal documento 8 luglio 2002 che l’incarico venne conferito alla Liner Srl e non già al geometra, che a sua volta venne evidentemente incaricato di eseguire l’opera dalla Liner". La prova di tale assunto consisterebbe nella "lettera di conferimento dell’incarico dell’8 luglio 2002 firmata dai ricorrenti", nella quale venivano indicate analiticamente le attività da svolgere. Ulteriore conferma dell’assunto era da rinvenire nella lettera 16 luglio 2002 con la quale la Liner trasmette ai ricorrenti la documentazione relativa alla cessione di immobili alla CAV.TO.MI su carta intestata Liner, con sottoscrizione del geometra G. diversa da quella apposta dallo stesso sulla procura conferita al suo avvocato.

Al riguardo la motivazione adottata dalla Corte territoriale per affermare la legittimazione del G. era errata, non essendo sufficiente a tal fine la sola circostanza che l’incarico in questione non potesse essere affidato ad un soggetto non professionale. Nè rilevava l’intervenuto parere dell’ordine dei geometri che poteva riguardare la sola congruità della parcella e non già l’avvenuto conferimento dell’incarico.

1.2 – Il motivo è infondato. Al riguardo la Corte territoriale ha ampiamente motivato il rigetto dell’identico motivo d’appello (pagina 12-15), fondando tale decisione su una articolata motivazione, che ha interpretato i documenti e i comportamenti delle parti, giungendo alla conclusione che viene oggi contestata. Più specificamente la Corte ha:

1) valutato l’incarico dell18 luglio 2002, rilevando che il tenore e l’oggetto dello stesso, avendo riguardo ad attività di natura professionale faceva escludere "in radice che lo stesso potesse essere conferito, o comunque far capo, per dette prestazioni ad un soggetto non professionale";

2) evidenziato che le attività svolte erano tutte di carattere professionale, riconducibili all’attività propria del geometra tanto da essere state valutate e considerate pertinenti dal relativo ordine professionale, non essendo stata neanche contestata l’applicabilità della relativa tariffa ed avendo anzi invocato gli odierni ricorrenti l’applicazione dell’art. 53 (stima dei terreni) certamente estranea all’attività di un soggetto non professionale;

3) rilevato la mancanza di una fattura commerciale da parte della Liner per la presunta attività svolta, sottolinando che tale società non era società tra professionisti, essendo invece, un’impresa edile;

4) ritenuto che, nel testo della lettera d’incarico, mancasse una chiara spendita del nome della società da parte del geometra, fatta cioè con modalità tali da potersi ritenere idonea "a integrare un vero proprio rapporto di rappresentanza diretta", risultando il riferimento alla Liner generico ("geometra G. di Liner)" che "equivale ad una plastica forma di segnalazione di appartenenza del geometra al contesto dalla sfera ed interessi facenti capo alla società";

5) concluso evidenziando che, in ogni caso, anche a voler ritenere esistente "qualsivoglia forma di interposizione, essa sarebbe poi da considerare in ogni caso come indiretta, dovendo essere regolato a parte e per via interna … ogni rapporto tra professionista e Liner".

La Corte, quindi, con motivazione immune dai vizi denunciati, ha ricostruito la volontà delle parti nel conferimento dell’incarico e con argomenti convincenti ha concluso, valutando anche il comportamento delle stesse, che l’incarico era stato conferito al geometra e non già alla società nell’ambito della quale pure il geometra operava. In tale opera interpretativa, riservata come tale al giudice di merito e non sindacabile in questa sede, la Corte non ha violato alcuna norma, specie quelle in materia di interpretazione dei contratti. In definitiva, i ricorrenti col vizio denunciato intendono contestare tale complessiva ricostruzione della volontà delle parti, prospettandone un’altra ritenuta più appagante, così richiedendo a questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio, non consentito in questa sede, al fine di diversamente valutare gli elementi che giustificherebbero l’individuazione di un diverso legittimato.

2.1 – Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’erronea applicazione dell’art. 65 della tariffa professionale, dovendosi invece applicare l’art. 53, trattandosi di una procedura espropriativa nell’ambito della quale era stata richiesta una stima.

Osservano i ricorrenti che la Corte territoriale ha errato nell’applicare l’art. 65 della tariffa geometri, perchè tra le prestazioni ivi previste non è ricompresa l’attività di "semplice intermediazione nelle trattative per la conclusione della compravendita". L’attività svolta dal geometra G. non poteva essere assimilata ad una compravendita, posto che si trattava di una procedura di espropriazione, nella quale per la parte espropriata resta esclusa qualsiasi facoltà di trattativa, consentendo la legge soltanto di formulare osservazioni. L’attività svolta dal geometra era assimilabile più ad una stima che ad una vendita. La Corte territoriale avrebbe dovuto interpretare la volontà comune delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole con ciò violando l’art. 1362 cod. civ.. Nella specie gli odierni ricorrenti non avevano inteso "conferire mandato a vendere come sostiene invece il G.". Non era stato affidato al G. l’incarico di mediatore, anche perchè si trattava di esproprio e comunque al predetto difettava la abilitazione a svolgere tale attività. 2.2 – Anche questo motivo è infondato. La Corte territoriale ha, nella sua motivazione, rilevato quanto segue:

a) l’incarico era ben più ampio ed articolato della sola stima come risultava dal chiaro ed univoco contenuto della lettera relativa, non superata nè posta nel nulla da successivi accordi, nè da diverso comportamento delle parti in sede di esecuzione;

b) l’essere già stato in parte il geometra pagato per la stima delle aree, peraltro non coincidenti, con conseguente necessità di stipulare un accordo per effettuare ulteriori attività;

e) non essere applicabile l’art. 53, perchè relativo alle sole operazioni "strettamente tecniche di stima" nell’ambito della procedura espropriativa e con riguardo all’attività prestata in tale contesto, mentre diversa doveva essere considerata l’ipotesi dell’attività prestata da un tecnico privato fiduciario delle parti (in particolare del proprietario espropriato) quando oltre alla stima seguano altre attività volte al raggiungimento di un accordo sull’ammontare dell’indennizzo;

d) l’essere la trattative e il successivo accordo sull’ammontare dell’indennità collocabili nell’ambito della normale disciplina contrattualistica della vendita, così restando applicabile l’art. 65 e restando conseguentemente esclusa l’applicazione residuale dell’art. 2233 cod. civ., avendo la stessa parte ricorrente ritenuto applicabile l’art. 53 della tariffa professionale;

e) l’essere la lettera dell’incarico sostanzialmente ricognitiva di un rapporto già svoltosi in ragione dei pochi giorni intercorsi tra la prima lettera (8 luglio) e la conclusione dell’accordo davanti al notaio (16 luglio).

Anche in questo caso, i ricorrenti nella sostanza prospettano una diversa ricostruzione della vicenda relativa alle attività effettivamente espletate dal geometra, che consentirebbe, in tesi, l’applicazione di una norma della tariffa diversa da quella utilizzata dai giudici di merito e ciò a fronte di una ampia ed esaustiva motivazione della Corte territoriale, che, in particolare, ha ritenuto inapplicabile l’art. 53 sia perchè l’attività era svolta nell’ambito di una procedura espropriativa conclusasi con un accordo e sia perchè l’attività svolta dal geometra era risultata ben più complessa ed articolata di una semplice stima. Inoltre, la Corte ha correttamente evidenziato che, in relazione alle date di conferimento dell’incarico e di espletamento dello stesso, tra loro molto ravvicinate, si dovesse piuttosto ritenere intervenuto "un vero e proprio accordo ricognitivo di un rapporto, in gran parte già svoltosi e volutamente riassunto in detta scrittura".

In definitiva le censure avanzate appaiono, anche per questo secondo motivo, orientate a contestare la complessiva valutazione che la Corte territoriale ha operato nell’individuare il contenuto dell’incarico, prospettando una diversa ricostruzione della vicenda inammissibile in questa sede.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 4.000,00 Euro per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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