Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-07-2011) 21-11-2011, n. 42948 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.G., imputato nel procedimento in corso dinanzi al giudice di pace di Velletri, ha presentato ricorso, avverso l’ordinanza dibattimentale emessa nell’udienza 26.1.2001, quale atto abnorme. Con tale ordinanza, il giudice, subentrando nel processo ad altro collega, ha dichiarato inammissibile, per mancanza dei requisiti di legge, la lista testimoniale, revocando la precedente ordinanza emessa dal primo giudice.

La legge, secondo il ricorrente, conferisce il potere di revocare l’ordinanza di ammissione delle prove, ex art. 495 c.p.p., solo, se, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, queste risultino superflue.

Il motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo – recentemente confermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7 del 26.3.2009 – non costituisce atto abnorme, ricorribile in cassazione, l’ordinanza in esame. Trattasi di atto che non realizza un’ipotesi di abnormità strutturale, in quanto non è espressione dell’esercizio, da parte del giudice, di un potere disconosciutogli dall’ordinamento processuale (al giudice è consentito un ripensamento sulla validità e rilevanza della richiesta di ammissione di una prova). Nè si versa in un’ipotesi di abnormità funzionale, in quanto l’atto non determina un’insolubile stasi del procedimento, non sussistendo alcun impedimento per le parti di sollecitare l’esercizio del potere di integrazione istruttoria del giudice, al termine dell’acquisizione di quelle già ammesse. Se si consentisse alle parti di invocare il sindacato della Cassazione in ogni caso in cui sia stata disposta una discutibile decisione in sede istruttoria, si renderebbe possibile l’elusione del principio della tassatività delle impugnazioni, di cui all’art. 568 c.p.p..

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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