Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-07-2011) 21-11-2011, n. 42947

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di B.G., persona offesa nel procedimento nei confronti di D.G.P. e M.G., in ordine al reato di diffamazione, ha presentato ricorso avverso il decreto di archiviazione 7.10.2010 del Gip del tribunale di Firenze, per violazione di legge, in riferimento all’art. 409 c.p.p., comma 6 e art. 127 c.p.p., comma 5. Il B. aveva richiesto, al momento dell’opposizione, di essere escusso nel corso dell’udienza camerale.

Ciononostante non è stato chiamato e la udienza si è conclusa senza che egli abbia avuto la possibilità di parteciparvi.

Il motivo del ricorso è manifestamente infondato, in quanto, dal processo verbale di udienza, risulta l’assenza del B., assenza che, a sua volta, si è concretamente rivelata ostativa all’effettivo esercizio della facoltà di sottoporsi all’esame e di esporre le proprie ragioni.

Pertanto, mancando sua specifica e tempestiva richiesta, da formulare nel corso dell’udienza, la mancata escussione è da imputarsi a questa sua omissione e non ad alcuna violazione di legge, da parte del giudice procedente.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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