Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-07-2011) 21-11-2011, n. 42924 Impugnazioni della parte civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di R.T., parte civile nel processo a carico di S.A., ha presentato appello avverso la sentenza 9.12.08 del giudice di pace di Lecce, con la quale lo S. era stato assolto dal reato di ingiuria.

Con ordinanza 10.5.11, il Tribunale di Lecce ha ritenuto inappellabile la sentenza e ha convertito il gravame in ricorso per Cassazione.

Il provvedimento merita l’annullamento per violazione di legge.

E’ indiscusso insegnamento di questa Corte – maturato sulla scia della pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. Un. 29.3.2007, n. 27614, rv. 236539) – che, pur dopo le modificazioni introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 6, la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado. Tale facoltà le deriva dalla regola generale dettata dall’art. 576 c.p.p., in tema di impugnazione della parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento.

Tale norma è applicabile al processo davanti al giudice di pace in forza del richiamo di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 (Cass. Sez. 5, 18.6.2008, n. 38600, rv. 242021; cfr. pure sez. 5, 24.10.2008, n. 23193). Pertanto, il mezzo di gravame, esperibile nel caso in esame, è certamente l’appello. Ne conseguono l’erroneità della pronuncia impugnata e il suo annullamento, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento del tribunale in data 10.5.2001 e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Lecce per il giudizio Così deciso in Roma, il 18 luglio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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