Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-07-2011) 21-11-2011, n. 42921 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 11.2.2010, la corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza 3.10.05 del tribunale di Arezzo, con cui B. C. è stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante ex L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, alla pena di due anni e due mesi di reclusione, alle conseguenti pene accessorie, con revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza 2.7.04 dal tribunale di Udine, perchè ritenuto colpevole dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di bancarotta fraudolenta per distrazione, avendo ceduto a terzi non identificati, una gru, e di bancarotta fraudolenta documentale, commessi in qualità di amministratore unico della Ediltosca dichiarata fallita il (OMISSIS). Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per i seguenti motivi, integrati con memoria depositata il 17.6.2011,:

1. violazione di legge in riferimento alle norme di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale. La corte non ha tenuto conto delle verosimili dichiarazioni spontanee del B. dinanzi al tribunale, con le quali riferì di aver dato alla curatrice del fallimento notizie per l’individuazione dell’acquirente della gru, ma queste non furono ritenute sufficienti.

La corte non ha tenuto conto della richiesta di applicazione dell’attenuante prevista dalla L. Fall., art. 219, comma 3.

Quanto all’aggravante, il danno cagionato, pari a Euro 13.986,52, non può ritenersi di rilevante gravità.

La corte, inoltre, quanto alla bancarotta documentale non ha tenuto conto della giustificazione addotta dall’imputato, in ordine ai libri contabili e alle fatture, tenuti nella propria auto, posteggiata nella zona delle (OMISSIS) e che fu travolta dalle acque di un fiume in piena, durante l’alluvione che devastò la (OMISSIS) e l'(OMISSIS).

2. violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità.

L’imputato, nel giorno dell’udienza dell’11.2.2010, era malato affetto da grave patologia influenzale, come risulta dal certificato medico e il difensore chiese il differimento, che fu ingiustificatamente rifiutato , in violazione dell’art. 420 ter c.p.p., nel combinato disposto dell’art. 484 bis c.p.p., comma 2 e art. 179 c.p.p..

I motivi del ricorso sono manifestamente infondati.

Le risultanze processuali sono state completamente esaminate e razionalmente valutate dai giudici di merito. E’ stato infatti accertato che B. non ha dato alcuna reale ed utilizzabile indicazione in ordine all’acquirente della gru e tale omissione è stata correttamente ritenuta idonea a provare che il ricavato della vendita sia stato distratto dallo stesso amministratore, anzichè essere riversato nelle casse sociali. L’assenza della documentazione sociale ha confermato l’assenza di qualsiasi dimostrazione della liceità dell’atto di vendita e dell’acquisizione del corrispettivo Sotto quest’ultimo profilo, va rilevata la totale inammissibilità del motivo del ricorso concernente il reato di bancarotta fraudolenta documentale, non essendo formulata su questo capo alcuna specifica censura in sede di appello.

Quanto alla censura sulla sussistenza dell’aggravante del danno di rilevante gravità, il ricorrente ha ripetuto l’errore già commesso nei motivi di appello: l’aggravante contestata e riconosciuta è quella della pluralità dei fatti di bancarotta, ex L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1.

La doglianza di carattere procedurale è del tutto infondata. La corte di merito, secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, con una razionale valutazione del certificato medico, ha rilevato che non risultava la dimostrazione di un assoluto impedimento dell’imputato a presenziare all’udienza. A fronte di una mancata attestazione dell’assoluta impossibilità per motivi di salute, nessun obbligo aveva il giudice di merito di disporre ulteriore accertamento, al fine di sopperire a questa insufficienza documentale (sez. 2, n. 4300 del 12.12.03, rv 228153). La mancata dimostrazione di uno stato di salute incompatibile con l’esercizio del diritto di difesa nella pubblica udienza, unita all’assenza di una prescrizione terapeutica da praticare necessariamente nel luogo di dimora, ha tolto qualsiasi rilevanza,ai fini processuali, alle indicazioni contenute nel certificato . Va quindi confermata la correttezza del rigetto dell’istanza di differimento.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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