Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-07-2011) 21-11-2011, n. 42920

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 3.6.2010, la corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza 9.1.08 del tribunale di Padova, ha ridotto la pena inflitta a R.G. a 11 mesi e 10 giorni di reclusione e Euro 360 di multa e quella inflitta a R. S. a 1 anno e 6 mesi di reclusione ed Euro 360 di multa. Ha confermato la dichiarazione di responsabilità dei predetti in ordine ai reati, uniti dal vincolo della continuazione, di due flirti aggravati, ex art. 624 bis c.p. di cavi elettrici in rame ,di cui si impossessavano dopo essersi introdotti nel cortile dello stabilimento industriale Acciaierie Venete, nonchè del delitto di tentato furto dei medesimi beni, nelle medesime circostanze di luogo, in (OMISSIS). Ha confermato il riconoscimento a R.S. dell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 6 con giudizio di equivalenza e a R.G., le attenuanti ex art. 62 c.p., n. 6 e art. 62 bis c.p., con giudizio di prevalenza.

Il difensore di R.G. ha presentato ricorso per il seguente motivo:

violazione di legge, in riferimento agli art. 484 e 420 ter c.p.p., vizio di motivazione. L’ordinanza del primo giudice, con cui è stata rigettata la richiesta di differimento per legittimo impedimento, ha violato l’art. 420 ter c.p.p., determinando una nullità a regime intermedio. La nullità è stata dedotta dinanzi al giudice di appello, rilevando che l’impedimento era comprovato da un idoneo certificato medico. La corte territoriale ha ritenuto generico il certificato, spingendosi a giudicare la certificata sindrome similinfluenzale meno grave della comune influenza; in tal modo è entrata con le sue valutazioni nell’area dell’attività e della scienza medica, che dovrebbe restarle estranea, entrando in contrasto con le pronunce della S.C. che dimostrano l’assoluta impossibilità che gli organi giurisdizionali di valutino una certificazione medica, salvo che questa sia così generica da essere visibilmente pretestuosa. Nel caso in cui un certificato medico ponga dei dubbi, il giudice è tenuto a far eseguire una visita fiscale. La corte ha inoltre ritenuto che la prescrizione di tre giorni di riposo per le cure domiciliari dimostrano l’assenza di un assoluto impedimento a recarsi in udienza e che la distanza tra Catania e Padova può essere ovviata con l’uso del mezzo aereo. Questi argomenti demolitori stilizzati, dalla corte di merito non sono riusciti a dimostrare la possibilità dell’imputato di essere in grado di partecipare coscientemente al processo.

Il difensore di R.S. ha presentato ricorso per il seguente motivo: violazione di legge, in riferimento all’art. 69 c.p.: la corte non ha modificato il giudizio di comparazione tra la circostanza attenuante e la recidiva, affermando che i precedenti penali indicherebbero la particolare inclinazione a delinquere del R., che concentrando in particolari periodi le proprie condotte criminose, ottimizza il profitto, riferendosi ad alcuni reati compiuti tra il (OMISSIS).

Secondo il ricorrente, la distanza temporale, unitamente alla modestia dei fatti del presente processo, aventi ad oggetto cavi elettrici dimessi, dimostrano l’assoluta occasionalità della condotta, che trova il suo fondamento in una situazione di precarietà economica.

I ricorsi non meritano accoglimento.

La doglianza di carattere procedurale formulata nell’interesse di R.G. è del tutto infondata. La corte di merito, secondo in consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, ha confermato la decisione del primo giudice: in piena conformità con una razionale valutazione del certificato medico, è stato rilevato che non risultava la dimostrazione di un assoluto impedimento dell’imputato a presenziare all’udienza. A fronte di questa mancata attestazione dell’assoluta impossibilità per motivi di salute, nessun obbligo aveva il giudice di merito di disporre ulteriore accertamento, al fine di sopperire a questa insufficienza documentale (sez. 2, n. 4300 del 12.12.03, rv 228153). La mancata dimostrazione di uno stato di salute incompatibile con l’esercizio del diritto di difesa nella pubblica udienza, unita all’assenza di una prescrizione terapeutica da praticare necessariamente nel luogo di dimora, nonchè la disponibilità di mezzi di trasporto adeguati confermano la correttezza del rigetto dell’istanza di differimento.

Quanto alle doglianze presentate nell’interesse di R. S., è assolutamente indenne da valutazione negativa la sentenza della Corte di merito, che dalle cadenze temporali dei fatti in esame e dei reati già accertati delle precedenti sentenze ha tratto questa razionale conclusione: il ricorrente ha programmato ripetutamente la commissione di furti, caratterizzati dal raggiungimento del massimo profitto, in virtù della loro concentrazione in un ristretto arco di tempo. Questo dato storico e valutativo, unito alla concentrazione in un ristretto arco di tempo.

Questo dato storico e valutativo, unito alla contestazione dei numerosi e gravi precedenti penali, giustifica ampiamente la sussistenza di una capacità a delinquere del R., che rende, in via esclusiva nel giudizio di comparazione, l’affermazione di equivalenza della riconosciuta attenuante.

I ricorsi hanno quindi rigettati con condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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