Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-12-2011, n. 6873 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. R. V. con ricorso introduttivo impugnava innanzi al Tar per il Lazio l’ordinanza dirigenziale 2009 n.80 del 25 agosto 2009 emessa dal Comune di Ciampino con cui si ordinava al predetto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi in relazione all’avvenuta realizzazione, sine titulo, su un terreno di proprietà del ricorrente sito in via delle Selve Vecchie dell’anzidetto Comune, di un manufatto di legno di abete su una platea di cemento armato, delle dimensioni di 127, 89 mq.

L’interessato quindi con successivo atto di motivi aggiunti impugnava altresì l’ingiunzione n.15/10 prot. n. 29848 del 16/7/2010 con cui sulla base del verbale di inottemperanza del 17/12/2009, s’ingiungeva il pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 2.010.00.

L’adito Tar con sentenza n.38215(010 resa in forma semplificata, rigettava le proposte impugnative, ritenendole infondate.

Avverso tale decisum è insorto l’interessato, affidando al proposto appello le seguenti censure:

errore nei presupposti nei fatti;

eccesso di potere per travisamento dei fatti;

eccesso di potere, violazione di legge, difetto di motivazione;

disparità di trattamento.

Alla odierna camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, previo avviso alla parte interessata, la causa viene trattenuta per essere decisa con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art.60 c.p.a.

Tanto premesso l’appello si appalesa infondato con riferimento a tutti i profili di illegittimità ivi dedotti e va perciò respinto.

In relazione ai due primi mezzi di impugnazione che per ragioni di logica connessione vanno congiuntamente esaminati, parte appellante sostiene, in pratica che si tratterebbe di un prefabbricato removibile, come tale non sanzionabile ai sensi della vigente normativa e comunque le opere in contestazione sarebbero sanabili.

Le doglianze testè indicate sono in primo luogo formulate in modo del tutto generico, tanto da rasentare la inammissibilità e comunque si rivelano assolutamente prive di quale che sia fondamento giuridico.

Come descritto sopra, la costruzione è infissa al suolo ed ha una dimensione di ben 127 mq: ora è del tutto evidente che viene in rilievo un fabbricato che per tipologia dell’opera, caratteristiche costruttive e dimensione costituisce un notevole ingombro volumetrico,stabilmente poggiato al suolo e che incide in maniera significativa sullo stato dei luoghi, alterandone l’assetto e non v’è dubbio che una siffatta costruzione abbisognava per essere realizzata del previo rilascio del permesso di costruire, mentre, al contrario, non risulta assistita da quale che sia titolo ad aedificandum. Neppure si riesce a comprendere perché le opere abusivamente realizzate risulterebbero sanabili né è dato sapere quale sarebbe la normativa che potrebbe sia pure in sanatoria legittimare tale abuso.

Con il terzo motivo parte appellante invoca la circostanza che il manufatto sarebbe risalente nel tempo, sì che non si potrebbe ad esso applicare la normativa vigente: è sufficiente rilevare al riguardo che nella specie non viene indicata, neppure in via presuntiva, l’epoca di realizzazione delle opere e comunque l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente in relazione al quale l’Amministrazione preposta alla vigilanza del rispetto della normativa urbanisticoedilizia non può non emettere, una volta accertato, come avvenuto nella specie, il carattere abusivo dell’opus, gli atti volti a ripristinare lo stato dei luoghi e a sanzionare la condotta contra legem tenuta dall’autore dell’abuso.

Quanto infine, al dedotto vizio di disparità di trattamento di cui al quarto ed ultimo motivo, la censura è del tutto inammissibile.

Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, il vizio in questione non è configurabile in relazione ad una materia come quella edilizia in cui vengono in rilievo atti sanzionatori aventi carattere vincolato e non discrezionale, rivelandosi del tutto irrilevante (a prescindere dalla estrema genericità della doglianza qui formulata) la denunciata circostanza per cui in zona vi sarebbero altri casi di opere edilizie non conformi alla normativa urbanistica che non sarebbero stati assoggettati a provvedimenti sanzionatori.

L’appello, per quanto suesposto, merita di essere respinto.

Non occorre pronunziarsi sulle spese e competenze del presente grado del giudizio stante la non avvenuta costituzione dell’intimato Comune di Ciampino.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *