Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-07-2011) 21-11-2011, n. 42919

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 22.6.2010, la corte di appello di Catania ha confermato la sentenza 28.11.08,del Gup del tribunale della stessa sede, con la quale L.S. è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 400 di multa, perchè ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, in danno di un centro commerciale, con l’aggravante di aver eliminato le placche antitaccheggio.

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi: vizio di motivazione, in quanto la corte ha rigettando la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, ignorando i molteplici aspetti positivi rilevanti ai fini della diminuzione della pena : la fragile personalità del L., soggetto tossicodipendente e alcolista, utente del Sert; inserimento dell’imputato in un ottimo contesto socio-familiare; ridotta offensività della condotta illecita (la merce di modesto valore è stata restituita alla p.o.);

l’ottimo comportamento processuale ( L. ha ammesso la propria responsabilità); la condotta successiva al reato (circostanziata dall’offerta del risarcimento del danno, dimostrata da documentazione, attestante l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno). Quest’ultimo dato giustifica il riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 6, anche se non vi è stata alcuna risposta della persona offesa. Il ricorso non merita accoglimento.

Nessuna censura, sul piano della linearità logica, è formulabile nei confronti delle statuizioni relative al trattamento sanzionatorio, essendo la decisione conforme al consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, secondo cui la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e quindi non richiedono un’analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, indicati dalle parti o desunti dalle risultanze processuali, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti. (sez. 2, n. 3609 del 1810.2010, rv 249163, sez. 6, n.34364 del 16.6.10, rv 248244; sez. 1, 21.9.1999, n. 12496, in Cass Pen. 2000, n. 1078, p. 1949).

Nel caso in esame,non è quindi censurabile la motivazione della sentenza impugnata, laddove fa riferimento alla spiccata capacità a delinquere, dimostrata, ex art. 133 c.p., comma 2, n. 2, dai precedenti penali dell’imputato, riportati con continuità nel tempo e in particolare nel campo degli stupefacenti.

La corte di appello non ha razionalmente dato alcun riconoscimento, quali elementi di valutazione favorevoli alla confessione, in quanto è intervenuta dopo che il L. era stato arrestato in flagranza, in possesso della refurtiva, al valore della merce, il cui ammontare, secondo unanime indicazione della giurisprudenza, non può ritenersi di speciale tenuità e di minima offensività sul piano economico.

E’ stata correttamente esclusa la sussistenza dell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 6, in quanto non è risultata ai giudici di merito la dimostrazione che l’offerta reale- nei cui confronti il proprietario della merce non ha manifestato volontà di accettazione- abbia riguardato l’integralità della riparazione del danno subito dalla persona offesa. Il diniego è quindi ampiamente giustificato, non avendo l’imputato indicato elementi tali da consentire alla corte di appello di verificare l’effettività dell’offerta (sez. 1, n. 18440 del 28.4.06, rv 233817).

Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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