Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-12-2011, n. 6872 Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Sig.ra D. G. M., dipendente dell’Avvocatura dello Stato, di Area B, posizione economica B2, partecipava alla procedura selettiva indetta dall’Avvocatura erariale con decreto n.11357 del 21 novembre 2995 per il passaggio tra le aree per la copertura di n.12 posti nella posizione economica C1 dell’area C.

L’interessata impugnava, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti proposti innanzi al Tar per il Lazio la graduatoria finale di detto concorso unitamente ad altri atti della procedura de qua, ivi compresa la valutazione e l’attribuzione dei punteggi.

L’adito Tar con sentenza n.499/09 accoglieva in parte il ricorso, annullando in parte qua la graduatoria di che trattasi.

La sig. ra D. G. ha impugnato tale decisum nella parte in cui il ricorso è stato parzialmente respinto, contestando, in particolare, la mancata attribuzione del punteggio per il possesso del diploma ISEF, lì dove all’appellante spetterebbe, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice il maggior punteggio di 7 punti derivante dal possesso del diploma succitato.

A sostegno del proposto gravame, è stata dedotta, con un unico, articolato motivo, le censura di violazione e falsa applicazione dell’art.6 della lex specialis, dell’art.1 della legge n.136/02, dell’art.17 comma 115 della legge n.127/97, dell’art.8 del dlgs n.178/98, dell’artt.22 della legge n.688/58.

Secondo parte appellante una corretta lettura della normativa del bando e delle disposizioni legislative vigenti in subjecta materia depongono per la equiparazione del diploma ISEF in possesso della D. G. sin dal 1987 con il diploma di laurea richiesto quale titolo di accesso dall’esterno suscettibile, come previsto dal bando, dell’attribuzione di 7 punti.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha contestato la fondatezza dell’appello di cui ha chiesto la reiezione.

Le parti hanno poi depositato memorie difensive ad ulteriore illustrazione e difesa delle loro tesi.

E’ stata altresì disposta, con ordinanza presidenziale n.11/2010 l’integrazione del contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami, adempimento puntualmente assolto dalla parte interessata.

All’odierna udienza pubblica la causa viene trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Deve essere, in primo luogo respinta l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell’appello dedotta dalla difesa della resistente Avvocatura dello Stato, sul rilevo che l’eventuale accoglimento del gravame non arrecherebbe concreta utilità alla ricorrente dal momento che non riuscirebbe a posizionarsi utilmente in graduatoria.

Al riguardo rileva il Collegio che non può escludersi, in linea generale ed in via preventiva, la sussistenza di un interesse sostanziale (e processuale) in capo a chi ha partecipato ad un concorso ad impugnare la graduatoria stilata all’esito del concorso stesso al fine di ottenere un migliore posizionamento nella graduatoria finale della procedura selettiva e comunque ben può dirsi sussistente in capo a colui che partecipa ad un procedura selettiva un interesse potenziale a ricoprire il posto messo a concorso (cfr Cons Stato Sez. V 20/1/2004 n.147; idem 22/8/2003 n. 4742), sì da rendere ammissibile il proposto gravame.

In ogni caso, la verifica dell’esistenza dell’interesse della parte ricorrente alla decisione di merito va compiuta secondo criteri rigorosi e restrittivi per evitare che la preclusione dell’esame del merito della controversia si traduca nell’elusione dell’obbligo del giudice di pronunciarsi sulla domanda proposta dall’attore limitando, di fatto, la tutela giurisdizionale, in violazione degli artt.24 e 113 Cost. (Cons Stato Sez. V 10 marzo 1997 n.240) e nella specie al di là degli effetti conformativi e ripristinatori derivanti dall’eventuale accoglimento del ricorso, residua, quanto meno, un interesse morale e strumentale che di per sé legittima, oltreché l’ impugnativa proposta,anche la richiesta e l’ottenimento di una pronuncia in ordine alla pretesa azionata.

Passando all’esame del merito, la controversia portata alla cognizione di questo giudice d’appello riguarda la questione relativa alla mancata attribuzione in sede di svolgimento delle operazioni di valutazione dei titoli di concorso per il passaggio all’area C, in favore della dipendente D. G. M., appartenente all’area B, del punteggio(7 punti) connesso alla valutazione del titolo di cui all’art.6 del bando, costituito specificatamente dal possesso del "titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla posizione economica posta a selezione".

La Commissione esaminatrice ha rilevato l’assenza in capo alla candidata del titolo previsto dal bando, ritenendo, in particolare che il diploma ISEF in possesso della candidata non fosse equiparabile al titolo di studio (diploma di laurea) richiesto dal bando stesso, ma una siffatta determinazione, come infra si va ad illustrare, si appalesa errata unitamente alla statuizione del primo giudice che tale operato della P.A. ha avallato.

I posti per i quali è stata attivata la procedura selettiva de qua attengono all’ area C posizione economica C1 del comparto Ministeri e cioè ad una figura professionale propria della carriera direttiva, per l’accesso alla quale si richiede il titolo del diploma di laurea da identificarsi, quest’ultimo, secondo il nuovo ordinamento degli studi universitari introdotto nell’anno 2000, sicuramente nel diploma di laurea.

Ora, in base alla intervenuta riforma del 2000, secondo la nuova tipologia ivi introdotta, i titoli di studio rilasciati si dividono in titoli di primo livello denominati " laurea " (L) e titoli di secondo livello denominati laurea specialistica (LS), dovendosi qui significativamente rilevare che ad opera della legge n.136/2002 il diploma ISEF è stato equiparato alla laurea triennale in Scienze motorie..

Ebbene, per le qualifiche direttive del comparto Ministeri il CCNL 19982001, in applicazione del quale è stato emanato il bando relativo alla procedura concorsuale per cui è causa, ha previsto per l’accesso all’esterno alle predette qualifiche il possesso della laurea, da intendersi, secondo il nuovo ordinamento come diploma di laurea di primo livello (DL) o laurea triennale (L) e cioè esattamente il titolo di studio al quale il legislatore ha poi equiparato a mezzo della normativa di cui alla legge n.136 del 2002, il diploma ISEF.

Da una piana lettura delle disposizioni legislative dettate in materia si evince agevolmente in primo luogo che si pongono sullo stesso piano il diploma di laurea denominato DL o laurea (L) della durata triennale (entrambi titoli di studio di primo livello), mentre la laurea specialistica, denominata LS, conseguibile dopo un ulteriore biennio si posiziona tra i titoli c.d. di secondo livello; se così è, risulta pacifico che laddove viene richiesto, come nella specie, come titolo di accesso alla qualifica direttiva il diploma di laurea (DL) esso deve identificarsi nel titolo di studio di durata triennale (c.d. laurea breve), derivando da ciò l’ulteriore conseguenza che il diploma ISEF in quanto legislativamente equiparato alla laurea triennale, costituisce titolo valido ai fini dell’accesso alla qualifica di Area C dall’esterno e come tale va valutato.

Una conferma della interpretazione di tipo "estensivo" testè indicata, perviene dallo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica che con la Circolare 8/11/2005 n.4 rivolta alle Amministrazioni statali e dettata in tema di passaggi di Area, ha avuto cura di chiarire, a proposito dei titoli per l’accesso in relazione al nuovo ordinamento universitario che " alle procedure relative a qualifiche e profili professionali per i quali è richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche soggetti muniti della nuova laurea di primo livello (L)".

Ciò doverosamente precisato, il Tar ha escluso che la D. G. possa beneficiare del punteggio relativo alla valutazione del titolo di cui all’art.6 del bando (7 punti) sulla scorta di due argomenti non condivisibili..

In primo luogo secondo il giudice di primo grado, il diploma ISEF non sarebbe equivalente al diploma di laurea di quattro anni, ma tale osservazione è inconferente, posto che l’appellante non ha affatto chiesto l’ equiparazione del diploma in suo possesso sin dal 1987 al diploma di laurea della durata di 4 anni di cui al previgente corso degli studi universitari ora coincidente con la laurea specialistica (tre + due oppure 1+4), posto che il titolo richiesto per la figura professionale della carriera direttiva è quello costituito dal diploma di laurea di primo livello (triennale) cui è equiparato ex lege il diploma ISEF.

A sostegno del proprio assunto vengono citate le statuizioni recate da una sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato, la n.209 del 25/1/2008, ma al riguardo è sufficiente far osservare che quella decisione definiva una controversia che aveva ad oggetto i titoli di ammissione alla carriera dirigenziale e non v’è dubbio che per l’accesso a tale diversa posizione si richieda la laurea quadriennale vecchio regime, ora laurea specialistica, per cui il dictum in questione non si attaglia la caso de quo.

Inoltre, sempre secondo il Tar, l’appellante non avrebbe titolo all’attribuzione dei 7 punti atteso che, siccome sono valutabili,. ai sensi della normativa prescritta dal bando, solo i titoli posseduti alla data del 10 ottobre 2000, la previsione legislativa dell’equipollenza di cui all’art.1 della legge n.136 del 2002 non avrebbe valenza ricognitiva, senza perciò che la "nuova " disciplina si possa applicare alla situazione antecedente.

Il ragionamento seguito si appalesa fallace.

Invero, con specifico riguardo alla fattispecie all’esame, è del tutto irrilevante che la legge n.136/2002 abbia una portata dichiarativa o costitutiva, ove si consideri che il possesso del titolo valido per la valutazione di cui all’art.6 del bando era in possesso della D. G. sin dal 1987 e cioè in tempo utile con riferimento sia al termine del possesso dei titoli posto dal bando (10 ottobre 2000), sia alla data di emanazione del bando stesso (novembre 2005) sia ancora alla data di attribuzione dei punteggi, per cui sulla scorta della normativa vigente alla data di scadenza del bando, il titolo vantato dall’appellante costituito dal Diploma ISEF doveva essere, in quanto già equiparato dalla legge del 2002 al diploma di laurea richiesto per l’accesso dall’esterno alla posizione professionale in concorso, validamente valutato, con conseguente attribuzione del relativo punteggio.

In definitiva, la Commissione ha effettuato una non corretta applicazione della normativa disciplinante la materia dell’equivalenza dei titoli di studio nonchè una errata interpretazione delle disposizioni del bando, omettendo di valutare, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art.6 del bando stesso il diploma ISEF in possesso dalla sig.ra D. G. che perciò ha diritto a conseguire i 7 punti previsti dalla lex specialis per il "titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla posizione economica posta a selezione".

Per le suestese considerazioni, l’appello va accolto e l’impugnata sentenza riformata in parte qua.

Le spese e competenze di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado in parte qua.

Condanna la resistente Avvocatura dello Stato al pagamento delle spese competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00 (duemila) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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