Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-05-2012, n. 8728

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Sp.Gu. e Sp.Be., premesso di essere proprietari di un fondo rustico in Procida condotto in affitto da Sc.Gi. e S.V., adivano il tribunale di Napoli, sez. spec. agraria, per sentire dichiarare la cessazione del contratto di affitto dal 6.5.1992 e condannare i convenuti al rilascio del terreno ed ai danni da liquidarsi in separata sede.

Si costituivano Sc.Gi. e successivamente S. V.. Veniva sospesa la causa in attesa di decisione sulla domanda di riscatto promossa da Sc.Gi.. A seguito di transazione della lite tra questi e gli Sp., la causa era riassunta per ottenere il rilascio del terreno da S.V..

Questi deduceva che la moglie S.M.G. aveva concluso un contratto preliminare per l’acquisto del terreno coltivato e di parte di fabbricato per L. 100 milioni, ma che aveva appreso che tale terreno era stato ceduto in transazione al fratello Gi. dagli Sp. e che poi era stato venduto a C. V..

Il tribunale di Napoli, sez. spec. agr., dichiarava cessata la materia del contendere tra gli attori e Sc.Gi. e dichiarava che; il contratto di affitto con S.V. era cessato il 10.11.1995 e condannava quest’ultimo al rilascio del terreno agli attori ed al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.

Proponeva appello S.V., nonchè, in qualità di interventori S.C., S.G., S.L., S.E. e S.R., lamentando l’erronea interpretazione della scrittura privata del 18.11.1993.

La corte di appello di Napoli, sez. spec. agraria, con sentenza depositata il 6.7.2007, dichiarava inammissibile l’intervento (qualificato dipendente) dei figli di S.M.; rigettava la richiesta di sospensione di questo giudizio in attesa della decisione sulla domanda ex art. 2932 c.c., poichè la stessa non risultava iscritta a ruolo ed, in ogni caso, poichè era priva di pregiudizialità in questa causa di rilascio, e rigettava tutti gli altri motivi di appello perchè infondati.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione S.V., C., G., L., E., R..

Resistono con controricorso Sp.Gu. e Be..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 111 Cost., e la falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: "Se, nel caso in cui la parte avanza rivendicazioni giudiziali sfruttando situazioni giuridiche attive di astratta titolarità di un diritto, miri invece al conseguimento di un vantaggio contrario alla buona fede e ingiusto, sussiste per il giudice la possibilità giuridica di paralizzare l’azione in accoglimento di una exceptio doli generalis". 2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 409 c.p.c., e segg. e artt. 100 e 116 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo lamenta che non si sia tenuto conto della scrittura privata del 1993 relativa al contratto preliminare.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: "Se in presenza di un fatto documentato, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere cui l’altra parte non ha aderito, il giudice abbia (per economia processuale) il potere-dovere di accertare se in capo all’attore persista o meno il diritto originario; se il mutamento dei rapporti sostanziali intervenuto tra le parti comporti o meno una pronunzia di accertamento in capo all’attore del diritto di ottenere una pronunzia di accertamento dell’esistenza del diritto all’atto dell’introduzione del processo e una pronunzia di cessazione della materia del contendere all’atto della decisione". 3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’erronea e falsa applicazione dell’art. 344 c.p.c., in relazione all’art. 404 c.p.c..

Il motivo si fonda sempre sulla pretesa inesatta valutazione della scrittura privata del contratto preliminare.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: "Se sia legittimo o meno l’intervento in appello del detentore qualificato in una controversia in cui si verta sul rilascio del fondo per un originario rapporto di affittanza". 4.Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 295 e 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Assumono i ricorrenti che la documentazione prodotta (atto di citazione e raccomandate) era idonea per fondare la sospensione del giudizio.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: "Se la produzione della citazione notificata determina la pendenza della lite. Se a fronte di un fatto processuale (pendenza di lite) non contestato dalla controparte, si debba comunque provare il rapporto processuale se la valutazione del giudice di merito in ordine alla richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., debba comprendere tutti intere le richieste formulate nell’altro giudizio per verificarne l’incidenza". 5. Ritiene questa Corte che i suddetti motivi sono inammissibili per una duplice ragione.

Anzitutto essi non sono conformi al dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c, applicabile alla fattispecie ratione temporis.

Il quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, poichè la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una "regula iuris". (Cass. Sez. Unite, 05/02/2008, n. 2658).

Il quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c., rappresentando la congiunzione fra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, non può esaurirsi nella mera enunciazione di una regola astratta, ma deve presentare uno specifico collegamento con la fattispecie concreta, nel senso che deve raccordare la prima alla seconda ed alla decisione impugnata, di cui deve indicare la discrasia con riferimento alle specifiche premesse di fatto, essendo evidente che una medesima affermazione può essere esatta in relazione a determinati presupposti ed errata rispetto ad altri. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso che contenga quesiti di carattere generale ed astratto, privi di qualunque indicazione sul tipo della controversia, sugli argomenti addotti dal giudice "a quo" e sulle ragioni per le quali non dovrebbero essere condivisi (Cass. civ., Sez. Unite, 14/01/2009, n. 565).

Nella fattispecie i quesiti di diritto sono astratti e privi di collegamento con il caso concreto.

6.1. Inoltre l’inammissibilità discende anche dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass. S.U. 2/12/2008, n. 28547; n. 7161 del 25/03/2010).

6.2. Nella fattispecie, per quanto i motivi 2, 3 e 4 si fondino sul contratto preliminare del 18.11.1993, non risulta indicato quando e dove esso sia stato prodotto e se esso sia stato depositato anche in questo giudizio di legittimità.

Egualmente è a dirsi per la documentazione che dovrebbe fondare la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c., oggetto del quarto motivo.

7. Con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 395 c.p.c. per essere stati condannati al pagamento delle spese sulla base della sola soccombenza.

8. Il motivo è infondato.

La soccombenza, costituendo un’applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo, prescinde dalle ragioni – di merito o processuali – che l’abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall’avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (Cass. civ. Sez. 3^, 15/07/2008, n. 19456).

9. Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di cassazione sostenute dai resistenti e liquidate in complessivi Euro 2000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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