Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-12-2011, n. 6870 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 42 del 2008, C. M. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 11200 del 26 ottobre 2006 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro Ministero della difesa per l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto datato 8 giugno 2006, con il quale veniva rigettata l’istanza del ricorrente tesa al transito nel ruolo speciale, nonchè di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso di essere guardiamarina di complemento e di agire contro il provvedimento con cui la resistente Amministrazione rigettava la domanda dal medesimo prodotta al fine di ottenere il transito nei ruoli speciali ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 1, lett. b) ed art. 26, comma 5, D. lgs. 490/1997.

Avverso tale atto, deduceva la violazione dell’art. 5 e 26, D. lgs. 490/1997, degli artt. 15, 16 e 17 del D.P.R. 511/1997, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, e manifesta contraddittorietà, disparità di trattamento, evidenziando come l’amministrazione non avesse applicato la norma invocata nei confronti del ricorrente ancorchè destinatario della stessa, siccome frequentatore di Accademia di tutti i corpi, limitandola illegittimamente ai soli frequentatori del quarto anno di corso.

Costituitosi il Ministero della difesa, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata, redatta in forma semplificata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure proposte, sottolineando la correttezza dell’operato della pubblica amministrazione in merito all’applicabilità della normativa in questione.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo la posizione sostenuto davanti al T.A.R..

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – Con l’unico motivo di diritto, l’appellante contesta la sentenza per aver ritenuto inapplicabile il combinato disposto dell’art. 5, comma 1 lett. b) e dell’art. 26, comma 5, del DLgs n. 490 del 1997.

In dettaglio, l’argomentazione dedotta parte dalla constatazione che l’inquadramento del ricorrente nel ruolo degli ufficiali di complemento, ritenuto elemento fondante della decisione da parte del giudice di prime cure, fosse l’oggetto principale del ricorso stesso, atteso che il ricorrente era stato considerato appartenente a tale ruolo a seguito di un’errata interpretazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 511 del 1997.

Contestando tale impostazione di base, e venendo quindi a cadere il presupposto argomentativo iniziale, la sentenza dovrebbe essere riformata nel senso auspicato dalla difesa, riconoscendo quindi l’auspicato beneficio.

2.1. – La censura non ha fondamento.

Occorre preliminarmente evidenziare che, come esattamente ritenuto dal T.A.R., l’appartenenza del ricorrente ai ruoli degli ufficiali di complemento non è fatto contestabile nel processo in esame. Infatti, il provvedimento di inquadramento dell’ufficiale, dato in data antecedente al 14 ottobre 2004, momento di trasferimento dell’ufficiale presso la destinazione di Taranto sulla base del diverso inquadramento, non è stato oggetto di gravame in questa sede, mentre è stato impugnato il successivo provvedimento con cui il Ministero ha rigettato l’istanza di transito dal ruolo nel cui era stato collocato a quello richiesto.

In merito a quest’ultimo provvedimento, effettivamente e tempestivamente impugnato, non può che riconoscersi la corretta applicazione della normativa de qua da parte dell’amministrazione e del giudice di prime cure. Ed in effetti, trattandosi di valutare la domanda prodotta al fine di ottenere il transito nei ruoli speciali ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 1, lett. b) ed art. 26, comma 5, D. lgs. 490/1997, lo status già conseguito dal ricorrente deve essere considerato come il presupposto dal quale muovere per ricostruire la vicenda.

Va quindi posto in risalto che, giusta l’art. 5 del D.Lgs. n. 490 del 1997, gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate possono essere tratti, tra l’altro, dagli ufficiali di complemento che all’atto di immissione nel ruolo speciale abbiano completato senza demerito la ferma biennale e non abbiano superato il 34° anno di età (lett. a, n. 2), ovvero, a domanda, mantenendo il grado, l’anzianità e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non abbiano completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli (lett. b).

Per altro verso, il capo III del citato D.Lgs., dettando norme particolari per gli ufficiali in servizio permanente, prevede, all’art. 26, comma 5, la possibilità di transito, purché idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalità indicate dal comma 1, lettera b), dell’articolo 5, di coloro i quali per la seconda volta non abbiano completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non siano stati ammessi a completarli nell’anno successivo.

Poiché l’attuale appellante versa appunto nella situazione di inserimento nei ruoli di complemento, correttamente il primo giudice, facendo applicazione di una norma riservata esclusivamente agli ufficiali in servizio permanente, ha escluso che allo stesso potesse applicarsi il beneficio de qua.

La situazione sopra descritta e la ricostruzione operata dal T.A.R. appare quindi del tutto coerente con il quadro normativo e va confermata anche in sede di appello.

Non appare peraltro conferente il richiamo all’art. 29 del citato D.Lgs. n. 490 del 1997, dove prevede il termine della ferma se non si richiede il transito nei ruoli speciali, atteso che tale evento rappresenta un posterius del conseguito inserimento nel detto ruolo, e non un fatto legittimante successivo della pretesa della parte appellante.

3. – L’appello va quindi respinto. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 42 del 2008;

2. Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *