Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-12-2011, n. 6869

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame l’appellante ricorrente impugna il rigetto del suo ricorso per l’esecuzione della sentenza con cui il Tar Veneto aveva affermato l’illegittimità, per difetto di competenza del Dirigente, del provvedimento di localizzazione di una strada ubicata in parte sulla proprietà della ricorrente.

Lamenta la ricorrente che l’amministrazione comunale, in luogo di eliminare del tutto la strada, con la successiva delibera 1.3.2010 n.15 manteneva l’asse viario, modificandone solo il termine posto all’altezza del punto di congiunzione tra la zona a servizi e l’inizio della zona produttiva D1.3 n.5. corrispondente proprio al mappale n.43 oggetto della sentenza.

Con un unico rubrica di gravame l’appellante deduce la violazione dell’art. 112 c.p.a. perché il suo ricorso era diretto ad ottenere l’eliminazione della strada illegittima per incompetenza, mentre il TAR avrebbe respinto il suo gravame affermando la legittimità della medesima che non costituiva oggetto del contendere. Il suo ricorso non era diretto a censurare il tracciato viario, ma la sua graficizzazione.

Inoltre il TAR nella prima decisione, sia pure lasciando all’Amministrazione Comunale ogni valutazione sulla sua richiesta di traslazione a nord della via, aveva affermato che la strada non sarebbe stata "di fondamentale importanza".

L’assunto deve essere disatteso.

Deve infatti rilevarsi come, una volta annullato per incompetenza un atto amministrativo, il nuovo provvedimento dell’organo pubblico indicato in sentenza come specificamente competente esaurisce i doveri di ottemperanza della decisione da parte dell’Amministrazione.

Trattandosi infatti di un annullamento meramente formale, una volta emendato il relativo procedimento, nulla altro deve essere posto in essere dalla P.A. in esecuzione della decisione.

Pertanto esattamente il TAR ha affermato che la decisione di merito era stata compiutamente adempiuta.

In tali ipotesi, il giudicato essendo circoscritto al profilo procedimentale, non pone infatti alcun limite di carattere sostanziale, per cui l’amministrazione comunale disponeva comunque della piena discrezionalità in ordine alle scelte dell’allocazione della strada.

Sono peraltro del tutto al di fuori della sfera propria del giudicato le questioni di legittimità del nuovo provvedimento. Nel caso dunque la ricorrente avrebbe dovuto censurare con nuove, ulteriori e specifiche censure la modifica del tracciato.

In conseguenza del tutto inconferente appare il riferimento della prima sentenza del TAR in sede di legittimità, che aveva dubitato dell’importanza dell’ultimo tratto del tracciato incidente sulla proprietà della ricorrente.

Tale considerazione, che è un vero e proprio "obiter dictum", resta estranea al portato sostanziale dalla decisione che era limitata all’incompetenza del dirigente in materia.

Del resto, esattamente tale rilievo non è stato poi condiviso della decisione qui gravata, dato che il TAR ha ritenuto sul piano concreto che la traslazione della strada, postulata dalla ricorrente verso nord, non apparisse "in concreto praticabile, attesa la presenza di attrezzature di interesse pubblico in area a servizi, laddove la nuova realizzazione prevede aree di rispetto in zona agricola".

Considerando l’ ampia latitudine del sindacato di merito del Giudice Amministrativo in sede di ottemperanza (di cui oggi al I° co. lett. a) dell’art. 134 c.p.a.), è dunque evidente che,anche sul piano sostanziale, le censure della ricorrente di ultrapetizione non colgono nel merito.

L’appello deve dunque essere respinto.

Le spese, secondo le regole generali di cui all’art.26 del c.p. a. seguono la soccombenza sono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):

– 1. respinge il ricorso di cui in epigrafe.

– 2. Condanna l’appellato al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in Euro 3.000,00 oltre ad IVA ed al contributo Cassa nazionale di previdenza ed assistenza, in favore dell’Amministrazione comunale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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