Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-12-2011, n. 6868 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’appellante, brigadiere della Guardia di Finanza, impugna la sentenza in epigrafe, reiettiva del suo ricorso avverso il giudizio di non idoneità, poiché "non possiede le qualità professionali necessarie per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore", espresso nei suoi confronti nel procedimento per l’avanzamento a scelta per l’aliquota determinata con riferimento all’anno 2003, per aver egli riportato un rimprovero con decorrenza 17.03.2005 per esser risultato titolare di partita I.V.A., attribuita per l’esercizio culture miste oli – viti -vinicole, in violazione dell’art. 12 della legge 31/7/1954 n. 599.

Deduce: 1) error in judicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 54, 55, 57 e 58 del D.Lgs. 12.05.1995, n. 199, degli artt. 33 e ss. della legge 10.05.1983, n. 212, dell’art. 3 legge n. 241/90, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per erroneità, difetto dei presupposti e di istruttoria, per arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento, lamentando un eclatante travisamento, da parte dei giudici di primo grado, dei principi generali in materia di promozioni e avanzamento nelle forze armate e sostenendo che non poteva essere preso in esame un episodio singolo successivo, e, dunque, estraneo, al periodo di riferimento della valutazione; erroneo sarebbe l’avviso che i requisiti per l’avanzamento debbano essere posseduti dal valutando sino al conseguimento della promozione, non potendo l’eventuale ritardo nel compimento della valutazione rispetto al periodo di riferimento comportare uno slittamento od un ampliamento del periodo oggetto di valutazione a danno dell’interessato; 2) error in judicando per ulteriore violazione delle norme sopra indicate ed eccesso di potere sotto svariati profili, per erroneità dell’ulteriore affermazione posta dal giudice di primo grado a fondamento delle sentenza, secondo la quale la commissione di avanzamento avrebbe correttamente motivato il giudizio di non idoneità; l’amministrazione non avrebbe operato la doverosa valutazione complessiva, comportante comparazione degli elementi positivi, costituiti dalle indiscusse qualità professionali del brigadiere, evidenziate dalla costanza di giudizi caratteristici sempre superiori alla media ed anche eccellenti, e negativi, vale a dire della modesta sanzione riportata, che, viceversa, avrebbe costituito l’elemento dal quale la commissione ha fatto automaticamente discendere il giudizio di inidoneità.

Resiste e replica articolatamente l’Amministrazione intimata.

L’appellante ha dimesso memoria, ulteriormente illustrando le proprie tesi.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 5 luglio 2011.

L’appello si rivela infondato.

Non persuade, quanto al primo motivo, la tesi che la Commissione non avrebbe potuto prendere in considerazione la riferita sanzione, per estraneità del singolo episodio all’arco temporale esclusivamente rilevante e coincidente col servizio prestato sino al 31.12.2003.

Precisato che la sanzione comminata in data successiva è riferita ad una condotta di tipo permanente (titolarità di partita I.V.A. dal 1996 al 2005 in violazione dell’art. 12 legge n. 599/1954) relativa anche al periodo oggetto di scrutinio, va considerato che l’art. 35 della legge 10 maggio 1983, richiamato dall’art. 58 del D.Lgs. 12 maggio 1999, n. 199, stabilisce che "le commissioni esprimono i giudizi sull’avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sovrintendente sia idoneo o non idoneo all’avanzamento", indi procedendo a valutare i sovrintendenti ritenuti idonei attribuendo i punteggi di merito per i vari complessi di qualità. Nell’esprimere il giudizio di idoneità, la commissione, ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. cit., deve verificare se il militare a) abbia ben assolto le funzioni inerenti al grado rivestito e b) sia in possesso dei requisiti fisici intellettuali di cultura morali di carattere e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore. Quest’ultimo profilo involge una valutazione di tipo prospettico circa il comportamento ed il rendimento nel grado superiore ed implica un giudizio sul possesso attuale dei requisiti predetti.

La richiamata normativa, dunque, non comporta che l’esistenza dei requisiti vada valutata con riferimento esclusivo alle condizioni esistenti alla data di fissazione dell’aliquota (il 2003, nella specie) e tale limitazione si porrebbe in contrasto con il principio dell’attualità della valutazione e con la funzione prognostica del predetto segmento della valutazione.

Conferma della possibilità di valutare, ai fini del riscontro della sussistenza dei requisiti, la relativa perduranza sino al momento di effettuazione della valutazione e, così, di effettuare una valutazione non legata esclusivamente all’arco temporale coincidente con l’aliquota nella quale è inserito il valutando, si ritrae dal disposto degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n. 199/1995, in tema di nuovo inquadramento del personale direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di Finanza; si prevede, infatti, che "1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui all’articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli artt. 34 e 35 della medesima legge, l’ispettore o il sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle situazioni previste dall’articolo 5, comma 2, del presente decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella l’interessato dal quadro di avanzamento se questo è stato formato. 2. La commissione può altresì sospendere la valutazione degli ispettori e dei sovrintendenti che, durante i lavori di cui al comma 1, siano sottoposti a procedimento disciplinare di corpo"; parimenti il richiamato art. 55, comma 2, stabilisce che "Dalle aliquote sono esclusi coloro che alla data di formazione delle stesse, risultino: a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato…".

L’appellante sostiene che gli artt. 55 e 56 citt. non denoterebbero la possibilità di una valutazione attualizzata dei requisiti, in quanto si riferiscono a casi di sospensione della valutazione. Non si vede, peraltro, a cosa la sospensione sarebbe funzionale, se non alla possibilità di valutare le emergenze dei procedimenti in relazione ai quali la sospensione è disposta; se, dunque, è possibile attendere di conoscere gli esiti di un procedimento disciplinare, non si individuano ragioni perché non possa tenersi conto di una sanzione disciplinare già irrogata.

L’appellante rileva, inoltre, che ad ammettere la valutazione di elementi negativi emersi successivamente alla data di riferimento dell’aliquota si otterrebbe l’illogico ed ingiusto risultato di valutare solo le sopravvenienze in danno e non quelle a favore dell’interessato.

Al riguardo si osserva che è in discussione non l’attribuzione di punteggi in relazione a titoli o qualità ma l’aspetto, da valutarsi preliminarmente, della idoneità o meno a svolgere le funzioni del grado superiore, ossia della sussistenza o meno dei requisiti, che devono riscontrarsi tanto nel periodo di riferimento che all’atto della valutazione di tale aspetto; in tal senso sopravvenienze favorevoli non valgono a colmare la mancanza di requisiti nel periodo di riferimento, così come non basta che il requisito sia mantenuto solo nel periodo predetto e difetti all’atto della valutazione.

Il primo motivo, va, pertanto, disatteso.

Infondato è anche il secondo, tenuto conto che i giudizi di avanzamento a scelta non necessitano approfondita motivazione, bastando che emergano gli elementi considerati; la prescritta valutazione complessiva degli elementi rilevanti emerge, nella specie, dalla puntuale indicazione da parte della Commissione tanto degli elementi positivi che dell’elemento negativo costituito dalla sanzione disciplinare.

L’appello va, dunque, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante a rifondere al Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese del giudizio, che liquida in Euro 3.000 al netto di i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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