Corte Costituzionale, Sentenza n. 188 del 2011

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 27 del 22-6-2011

Sentenza

nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 10 della legge
della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del
Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale),
promossi dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia con
undici ordinanze del 25 agosto 2010, rispettivamente iscritte ai nn.
da 357 a 359, da 382 a 388 del registro ordinanze 2010 e al n. 4 del
registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 48 e 51 1ª serie speciale, dell’anno 2010 e n. 3, 1ª
serie speciale, dell’anno 2011.
Visti gli atti di costituzione di L.C., di M.M.C., di S.C., di
A.M. ed altro, di B.C. ed altro, di L.C., di M.M., di A.P., di R.P.
ed altri, del Movimento Difesa del Cittadino (MDC) – Puglia, della
Regione Puglia, di N.M. e di S.T. ed altro;
udito nell’udienza pubblica del 10 maggio 2011 il giudice
relatore Sabino Cassese;
uditi gli avvocati Aldo Loiodice per A.P., Ernesto Sticchi
Damiani per B.C. ed altro, Vincenzo De Michele per M.M.C., Enrico
Follieri per S.C., Guido Corso per L.C., Ugo Patroni Griffi per M.M.,
Nicola Colaianni per la Regione Puglia, Isabella Loiodice per L.C.,
Gianluigi Pellegrino per il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) –
Puglia, Luciano Ancora e Roberto G. Marra per R.P. ed altri, Roberto
Ruocco per N.M., Giuseppe Mariani per S.T. ed altro e Donato Masiello
per A.M. ed altro.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di
Bari, sezione prima, con undici ordinanze di identico tenore del 25
agosto 2010 (reg. ord. nn. 357, 358, 359, 382, 383, 384, 385, 386,
387 e 388 del 2010, e n. 4 del 2011), ha sollevato, in riferimento
all’art. 123 della Costituzione e all’art. 24, comma 1, dello statuto
della Regione Puglia, approvato con legge regionale 12 maggio 2004,
n. 7, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 10 della
legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per
l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale).
Secondo il Tribunale rimettente, la lettera j) dell’unico comma
della disposizione impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui,
richiamando, con rinvio materiale, la legge statale 17 febbraio 1968,
n. 108 (come stabilito dall’art. 1 della medesima legge della Regione
Puglia n. 2 del 2005) e apportando ad essa modifiche soltanto
parziali, consente di attribuire ai gruppi di liste collegate con il
Presidente eletto un premio di maggioranza la cui entita’ puo’
portare all’elezione di un numero di consiglieri superiore a quello
fissato nello statuto regionale.
2. – Il collegio rimettente riferisce che i ricorrenti nei
giudizi principali (L.C. nel giudizio di cui al reg. ord. n. 357 del
2010; P.C. nel giudizio di cui al reg. ord. n. 358 del 2010; M.M.C.
nel giudizio di cui al reg. ord. n. 359 del 2010; S.C. nel giudizio
di cui al reg. ord. n. 382 del 2010; C.B. nel giudizio di cui al reg.
ord. n. 383 del 2010; A.M. e M.D.C. nel giudizio di cui al reg. ord.
n. 384 del 2010; B.C. nel giudizio di cui al reg. ord. n. 385 del
2010; E.R. nel giudizio di cui al reg. ord. n. 386 del 2010; L.C. nel
giudizio di cui al reg. ord. n. 387 del 2010; M.M. nel giudizio di
cui al reg. ord. n. 388 del 2010; A.P. nel giudizio di cui al reg.
ord. n. 4 del 2011) hanno impugnato il provvedimento del 29 aprile
2010 dell’Ufficio centrale regionale per le elezioni regionali presso
la Corte di appello di Bari, relativo all’assegnazione dei seggi alle
liste concorrenti per le elezioni del Presidente della Giunta e del
Consiglio regionale della Puglia, celebratesi il 28 e 29 marzo 2010.
Tale provvedimento precisa che la legge della Regione Puglia n. 2 del
2005 – che esplicitamente s’ispira alla vigente legislazione statale
in materia di elezioni regionali – e lo statuto regionale devono
essere interpretati nel senso che il Consiglio regionale e’ composto
da settanta componenti e non da settantotto, come invece accadrebbe
qualora si applicasse il meccanismo di rafforzamento della
maggioranza attraverso l’elezione di un numero di consiglieri anche
superiore a quello previsto (art. 15, comma 13, nn. 6, 7 e 8, della
legge 17 febbraio 1968, n. 108 «Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale», come modificato dall’art.
3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 «Nuove norme per la elezione
dei consigli delle regioni a statuto ordinario»).
Il provvedimento dell’Ufficio centrale regionale per le elezioni
regionali e’ stato impugnato dai ricorrenti nei giudizi principali.
In particolare, i ricorrenti sostengono che la disposizione regionale
censurata debba essere interpretata nel senso di consentire
l’elezione di un numero di consiglieri superiore a quello previsto
dallo statuto. L’eventuale accoglimento di questa tesi
determinerebbe, ad avviso del giudice rimettente, un contrasto tra la
norma censurata e la norma statutaria e, per il tramite di essa, con
l’art. 123 Cost.
2.1. – L’art. 24, comma 1, dello statuto regionale pugliese
prevede che «Il Consiglio regionale e’ composto da settanta
consiglieri eletti a suffragio universale dai cittadini, donne e
uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con
voto diretto, personale, eguale, libero e segreto».
La successiva legge della Regione Puglia n. 2 del 2005 opera un
esplicito recepimento, «per quanto non espressamente previsto e in
quanto compatibili con la presente legge», delle disposizioni della
legge statale n. 108 del 1968, come modificata, fra le altre, dalla
legge n. 43 del 1995 (art. 1, comma 2). All’art. 3, comma 1, la
medesima legge regionale ribadisce che «Il Consiglio regionale e’
composto da settanta membri compreso il Presidente eletto, di cui
cinquantasei eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti
e tredici eletti tra i gruppi di liste collegate con il candidato
Presidente eletto, secondo le modalita’ previste dal successivo
articolo 9».
L’art. 10 della legge della Regione Puglia n. 2 del 2005, poi,
detta una disciplina analoga a quella contenuta nella legge statale
n. 108 del 1968. In particolare, l’art. 15, comma 13, della legge n.
108 del 1968, ai nn. 6, 7 e 8, regola il meccanismo di attribuzione
di un numero non predeterminato di seggi aggiuntivi. In base a tale
meccanismo, qualora la lista regionale – collegata a un candidato
alla Presidenza della Giunta regionale – che ha conseguito la
maggiore cifra elettorale abbia riportato meno del 40 per cento del
totale dei voti validi riportati da tutte le liste regionali,
l’Ufficio centrale regionale deve accertare se il totale dei seggi
conseguiti dalla lista regionale che ha conseguito la piu’ elevata
cifra elettorale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate
sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi consiliari. Qualora
tale seconda verifica dia esito negativo, a questa lista regionale e’
assegnata una quota aggiuntiva di seggi che le consenta di
raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del Consiglio nella
composizione cosi’ integrata. Se invece la lista regionale che ha
conseguito la maggiore cifra elettorale ha ottenuto piu’ del 40 per
cento del totale dei voti validi, l’Ufficio centrale regionale
effettua le medesime operazioni sostituendo alla percentuale del 55
per cento quella del 60 per cento dei seggi consiliari.
In particolare, l’art. 10, comma 1, lettera j), della legge della
Regione Puglia n. 2 del 2005 «modifica» solamente il n. 6 del comma
13 dell’art. 15 della legge n. 108 del 1968, prevedendo che l’Ufficio
centrale regionale verifichi se «i voti riservati al candidato
Presidente risultato eletto sia[no] pari o superior[i] al 40 per
cento dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di
Presidente». Tale modificazione, rileva il tribunale rimettente,
sarebbe unicamente motivata dalla scelta del legislatore pugliese di
«sostituire il riferimento alla "lista regionale" (cosiddetto
"listone", cui nella legge statale sono attribuiti i seggi
aggiuntivi, e che invece e’ stato eliminato nella Regione Puglia),
con quello alle liste circoscrizionali collegate al candidato
Presidente, le quali direttamente beneficiano del premio di
stabilita’». Ne’ sembra che la previsione sul numero dei consiglieri
regionali di cui al primo comma dell’art. 3 della legge regionale
escluda una simile conclusione: anche la legge n. 108 del 1968,
infatti, all’art. 2 determina per ciascuna Regione il numero dei
rispettivi consiglieri regionali in relazione alla popolazione,
«sicche’ parallelamente l’articolo 2 della legge statale e l’articolo
3 della legge regionale possono essere ragionevolmente intesi nel
senso che essi fissano il numero dei consiglieri regionali, il quale
funziona da presupposto nell’ipotesi in cui sia necessaria
l’attribuzione dei seggi aggiuntivi, in applicazione del cosiddetto
"Tatarellum"».
Ad avviso del giudice rimettente, dunque, l’applicazione della
legge elettorale regionale della Puglia potrebbe portare – come, in
effetti, avrebbe portato nella tornata elettorale del 2010 se
l’Ufficio centrale regionale avesse adottato un diverso orientamento
interpretativo – a risultati incompatibili con quanto disposto
dell’art. 24, comma 1, dello statuto regionale. Si profilerebbe cosi’
in tale parte un vizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 10
della legge della Regione Puglia n. 2 del 2005 per violazione
dell’art. 123 Cost., rispetto al quale lo statuto regionale opera
come norma interposta.
2.2. – In ordine alla rilevanza della questione, il tribunale
rimettente osserva che l’antinomia tra lo statuto e la legge della
Regione Puglia n. 2 del 2005 non puo’ essere risolta in via meramente
ermeneutica, dal momento che i rapporti tra le relative previsioni
non soggiacciono al criterio cronologico: gli artt. 122 e 123 Cost.,
cosi’ come modificati dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n.
1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni), infatti,
avrebbero delineato per tali atti due distinte sfere di competenza.
2.3. – Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale
amministrativo regionale della Puglia, in primo luogo, rileva che
l’art. 24, comma 1, dello statuto rispetta i vincoli contenutistici
di cui agli artt. 122 e 123 Cost., e, in particolare, non travalica
l’ambito, ad esso riservato, della «forma di governo e [de]i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento», senza sconfinare
dunque nel «sistema di elezione» del Presidente della Regione e del
Consiglio regionale, che deve invece essere disciplinato «con legge
della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con
legge della Repubblica». La disciplina della costituzione degli
organi della Regione, rileva il giudice a quo, e’ la risultante del
concorso delle fonti previste dagli artt. 122 e 123 Cost.: nel
momento in cui detta la disciplina del sistema elettorale del
Presidente della Giunta e del Consiglio, il legislatore regionale
deve conformarsi sia ai principi fondamentali stabiliti con legge
dello Stato, sia ai principi di organizzazione inerenti alla forma di
governo rinvenibili nello statuto.
2.5. – Il giudice rimettente, inoltre, sottolinea che la
previsione statutaria assunta come parametro interposto di
legittimita’, propendendo per una composizione rigida del Consiglio,
non risulta disarmonica rispetto ai principi fondamentali della
legislazione elettorale regionale, e, in particolare, con l’art. 4,
lettera a), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di
attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione), che
richiede l’individuazione di un sistema elettorale «che agevoli la
formazione di stabili maggioranze nel consiglio regionale e assicuri
la rappresentanza delle minoranze». Ad avviso del giudice a quo,
infatti, non sarebbe lo statuto – e, in particolare, il primo comma
dell’art. 24 – a doversi conformare ai principi fondamentali della
materia di cui alla legge n. 165 del 2004; al contrario, e’ la legge
elettorale regionale che deve rispettare i principi generali fissati
dallo Stato e, nello stesso tempo, le scelte organizzative
fondamentali effettuate dallo statuto. Ne’ vi sarebbe ragione di
ritenere che la previsione di seggi aggiuntivi – e, quindi, di un
numero mobile di consiglieri – sia l’unico meccanismo ipotizzabile
per agevolare la formazione di stabili maggioranze, come richiesto
dal legislatore di principio del 2004.
3. – Si sono costituiti alcuni dei ricorrenti nei giudizi
principali. In particolare, con atti depositati nei giorni 24
novembre 2010, 10 e 11 gennaio 2011 si sono costituiti M.M.C.
(giudizio di cui al reg. ord. n. 359 del 2010), L.C. (giudizio di cui
al reg. ord. n. 387 del 2010) e M.M. (giudizio di cui al reg. ord. n.
388 del 2010), chiedendo che questa Corte dichiari l’inammissibilita’
o comunque l’infondatezza delle questioni di legittimita’ sollevate
dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia. Inoltre, con
atti depositati nei giorni 7 dicembre 2010, 10 gennaio, 11 gennaio e
2 febbraio 2011 si sono costituiti L.C. (giudizio di cui al reg. ord.
n. 357 del 2010), S.C. (giudizio di cui al reg. ord. n. 382 del
2010), B.C. (giudizio di cui al reg. ord. n. 385 del 2010), E.R.
(giudizio di cui al reg. ord. n. 386 del 2010), A.M. e M.D.C.
(giudizio di cui al reg. ord. n. 384 del 2010) e A.P. (giudizio di
cui al reg. ord. n. 4 del 2011), chiedendo che questa Corte dichiari
l’infondatezza delle relative questioni di legittimita’.
4. – Con dieci atti depositati in data 21 dicembre 2010 (in tutti
i giudizi a quibus, tranne quello di cui al reg. ord. n. 4 del 2011)
si e’ costituita in giudizio la Regione Puglia, «imparzialmente non
costituitasi dinanzi al Tar ad adiuvandum o ad opponendum i legittimi
interessi delle parti a modificare la composizione del Consiglio
regionale», per chiedere che questa Corte dichiari l’inammissibilita’
o comunque l’infondatezza della questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 10 della legge regionale n. 2 del 2005.
4.1. – Ad avviso della difesa regionale, la mancanza di certezza
interpretativa e la possibile improprieta’ della tecnica legislativa
adottata dal legislatore pugliese del 2005 «non sono sufficienti ad
introdurre il sindacato di costituzionalita’. Esse, infatti, valgono
solo ad argomentare un contrasto ipotetico, a sollevare perplessita’
sulla "tecnica di drafting utilizzata"». Cio’ non e’ tuttavia
sufficiente a esentare il giudice rimettente dall’onere di tentare
un’interpretazione conforme a Costituzione delle norme censurate;
tanto piu’ che la chiara formulazione della disposizione statutaria e
la limitazione del rinvio recettizio ai contenuti della legge n. 108
del 1968 a quanto non espressamente previsto dalla legge regionale e
con essa compatibile (art. 1, comma 2, della legge della Regione
Puglia n. 2 del 2005) ben avrebbero consentito al Tribunale
amministrativo regionale di procedere a tale operazione
interpretativa. Il fatto che nei processi a quibus tale tentativo non
sia stato neppure esperito deve far propendere, secondo la Regione
Puglia, per l’inammissibilita’ della questione.
4.2. – Per ragioni analoghe a quelle ora esposte la questione di
legittimita’ risulterebbe non fondata anche nel merito: «Il Tar
pugliese, in definitiva, pur avendo esaurientemente esposto e
argomentato tutti i profili di legittimita’ della legge regionale che
portano ad escludere l’applicabilita’ della legge statale 108/1968 in
parte qua, ha omesso, tuttavia, di trarne le dovute conseguenze in
termini di distinzione tra la parte recepita della legge statale e
quella sostituita, siccome rientrante ormai nella forma di governo
costituzionalmente devoluta alla competenza statutaria. […]
Dovendosi, invero, preferire l’interpretazione che eviti l’antinomia
tra la legge elettorale regionale e la fonte statutaria e tra questa
e la norma costituzionale […], ne consegue inevitabilmente la non
applicabilita’ nella Regione Puglia (tanto del numero di consiglieri
regionali stabilito dall’art. 2, primo comma della Legge n. 108 del
1968, quanto) del sistema dei seggi aggiuntivi di cui all’art. 15,
comma 13, n. 6, siccome pur modificato, della medesima legge n. 108
del 1968, essendosi ormai verificato un effetto "sostitutivo" ad
opera della nuova disciplina regionale».
5. – Si sono costituiti in giudizio alcuni dei soggetti
controinteressati, gia’ costituitisi nei giudizi principali. In
particolare, R.P., G.A., M.C., S.C., F.D., F.D.B., M.F., G.G., P.L.,
R.M., G.S. e L.T. si sono costituiti nelle date 21 dicembre 2010
(giudizi di cui al reg. ord. nn. 357, 358, 359, 382, 383, 384, 385,
386, 387 e 388 del 2010) e 4 gennaio 2011 (giudizio di cui al reg.
ord. n. 4 del 2011), chiedendo che la Corte costituzionale dichiari
inammissibile oppure accolga la questione.
6. – Con atto depositato in data 14 dicembre 2010 si e’
costituito N.M., parte controinteressata nel giudizio di cui al reg.
ord. n. 359 del 2010, chiedendo che questa Corte interpreti la
disposizione impugnata in senso conforme all’art. 24, comma 1, dello
statuto regionale pugliese, ovvero, in subordine, accolga la
questione.
7. – In tutti i giudizi, con atti depositati nelle date 21
dicembre 2010, 5 gennaio e 7 febbraio 2011, si e’ costituito il
Movimento Difesa del Cittadino (MDC) – Puglia in persona del
Presidente pro tempore L.M., gia’ intervenuto ad opponendum nei
giudizi principali, chiedendo che questa Corte fornisca
un’interpretazione della disposizione impugnata conforme all’art. 24,
comma 1, dello statuto della Regione Puglia, ovvero, in subordine, ne
dichiari l’illegittimita’ costituzionale.
8. – Con atto depositato in data 11 gennaio 2011 si sono
costituiti S.T. e G.C., intervenuti ad opponendum nel giudizio di cui
al reg. ord. n. 383 del 2010, i quali hanno insistito per
l’accoglimento della questione.
9. – In prossimita’ dell’udienza, nei giorni 18 e 19 aprile 2011,
L.C., S.C., A.M. e M.D.C., B.C., E.R. e A.P., ricorrenti nei giudizi
principali, hanno depositato memorie in relazione, rispettivamente,
ai giudizi di cui al reg. ord. nn. 357, 382, 384, 385 e 386 del 2010
e n. 4 del 2011, ribadendo e sviluppando quanto affermato negli atti
di costituzione e insistendo per il rigetto della questione.
10. – In data 18 aprile 2011, R.P. e altri cointeressati hanno
depositato memorie in relazione ai giudizi di cui al reg. ord. nn.
358, 359, 382, 383, 384, 385, 386, 387 e 388 del 2010 e n. 4 del
2011, confermando quanto sostenuto nell’atto di costituzione e
insistendo per la dichiarazione di inammissibilita’ ovvero, in
subordine, per l’accoglimento della questione.
11. – In data 19 aprile 2011, il Movimento Difesa del Cittadino –
Puglia ha depositato memoria unica per tutti i giudizi, confermando
quanto sostenuto nell’atto di costituzione e insistendo per la
dichiarazione di inammissibilita’ ovvero, in subordine, per
l’accoglimento della questione.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di
Bari, sezione prima, con undici ordinanze di identico tenore del 25
agosto 2010 (reg. ord. nn. 357, 358, 359, 382, 383, 384, 385, 386,
387 e 388 del 2010, e n. 4 del 2011), ha sollevato, in riferimento
all’art. 123 della Costituzione e all’art. 24, comma 1, dello statuto
della Regione Puglia, approvato con legge regionale 12 maggio 2004,
n. 7, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 10 della
legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per
l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale).
Ad avviso del Tribunale rimettente, l’art. 10, comma 1, lettera
j), della legge censurata sarebbe illegittimo nella parte in cui,
richiamando, con rinvio materiale, la legge statale 17 febbraio 1968,
n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a
statuto normale) – come previsto dall’art. 1 della medesima legge
della Regione Puglia n. 2 del 2005 – e apportando ad essa modifiche
soltanto parziali, e segnatamente al numero 6 del comma 13 dell’art.
15, consentirebbe di attribuire ai gruppi di liste collegate con il
Presidente eletto un premio di seggi aggiuntivi tale da determinare
l’elezione di un numero di consiglieri superiore a quello fissato
dall’art. 24, comma 1, dello statuto regionale. Si profilerebbe cosi’
un vizio di legittimita’ costituzionale della disposizione censurata
per violazione dell’art. 123 Cost., rispetto al quale lo statuto
opera da norma interposta.
2. – In ragione della loro connessione oggettiva, i giudizi vanno
riuniti, per essere decisi con un’unica pronuncia.
3. – Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilita’
sollevata dalla Regione Puglia e dalle parti nei giudizi principali
perche’ il giudice rimettente non avrebbe esperito il tentativo di
interpretare l’art. 10 della legge della Regione Puglia n. 2 del 2005
in modo costituzionalmente orientato. Ad avviso della difesa
regionale e delle parti sarebbe possibile seguire una interpretazione
adeguatrice della disposizione censurata che renderebbe la questione
di costituzionalita’ non rilevante. A sostegno di cio’ vi sarebbero
anche le recenti pronunce del Consiglio di Stato, sez. V, 13 gennaio
2011, n. 163 e 165, riguardanti le elezioni regionali nel Lazio, con
le quali il giudice amministrativo ha negato in via interpretativa
l’applicabilita’ del premio aggiuntivo di maggioranza (cosiddetto
«doppio premio») in presenza di disposizione statutaria che indica un
numero fisso di consiglieri regionali.
L’eccezione non e’ fondata.
Innanzitutto, il giudice a quo precisa che l’antinomia tra lo
statuto e la legge della Regione Puglia n. 2 del 2005 non puo’ essere
risolta in via meramente ermeneutica, in quanto i rapporti tra le
relative previsioni non soggiacciono al criterio cronologico. Rileva
il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, infatti, che gli
artt. 122 e 123 Cost., cosi’ come modificati dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti
l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e
l’autonomia statutaria delle Regioni) avrebbero delineato, per lo
statuto e per la legge elettorale regionale, due distinte sfere di
competenza. Il giudice rimettente, pertanto, motiva in senso non
implausibile circa la rilevanza della questione sollevata.
Inoltre, diversamente da quanto avvenuto nella Regione Lazio, in
Puglia il legislatore regionale ha espressamente recepito le norme
statali che disciplinano il premio aggiuntivo di maggioranza. L’art.
10, comma 1, lettera j), della legge della Regione Puglia n. 2 del
2005 non solo recepisce l’art. 15, comma 13, n. 6, della legge
statale n. 108 del 1968, ma vi apporta una modifica, sostituendo la
formula «lista regionale» con quella «candidato Presidente». Ne
derivano l’applicabilita’ della norma censurata, diretta ad
attribuire il cosiddetto «doppio premio», e la rilevanza della
relativa questione di costituzionalita’.
4. – Nel merito, la questione e’ fondata.
4.1. – Gli artt. 122 e 123 Cost. prevedono un «complesso riparto
della materia elettorale tra le diverse fonti normative statali e
regionali» (sentenza n. 2 del 2004). In particolare, «l’art. 122,
quinto comma, stabilisce che il Presidente della Giunta regionale e’
eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo statuto
disponga diversamente; l’art. 123, primo comma, prevede che rientri
nella competenza statutaria la forma di governo regionale; l’art.
122, primo comma, dispone che il sistema di elezione sia di
competenza del legislatore regionale "nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica"» (sentenza n. 45
del 2011).
Il rapporto tra statuto e legge della Regione, quindi, e’
disegnato dalla Costituzione in termini sia di gerarchia, dato il
«carattere fondamentale della fonte statutaria, comprovato dal
procedimento aggravato previsto dall’art. 123, commi secondo e terzo,
della Costituzione» (sentenza n. 4 del 2010), sia di competenza, in
quanto l’art. 123 Cost. prevede «l’esistenza nell’ordinamento
regionale ordinario di vere e proprie riserve normative a favore
della fonte statutaria rispetto alle competenze del legislatore
regionale» (sentenze n. 188 del 2007, nn. 272 e 2 del 2004 e n. 196
del 2003).
Nell’ambito di tali riserve normative, rientra la determinazione
del numero dei membri del Consiglio, in quanto la composizione
dell’organo legislativo regionale rappresenta una fondamentale
«scelta politica sottesa alla determinazione della "forma di governo"
della Regione» (sentenza n. 3 del 2006). Di conseguenza, quando la
fonte statutaria indica un numero fisso di consiglieri, senza
possibilita’ di variazione, la legge regionale non puo’ prevedere
meccanismi diretti ad attribuire seggi aggiuntivi: la legge
elettorale della Regione «deve […] armonizzarsi con la forma di
governo allo scopo di fornire a quest’ultima strumenti adeguati di
equilibrato funzionamento sin dal momento della costituzione degli
organi della regione, mediante la preposizione dei titolari alle
singole cariche» (sentenza n. 4 del 2010). La Regione che intenda
introdurre nel proprio sistema di elezione il meccanismo del «doppio
premio» deve prevedere espressamente nello statuto la possibilita’ di
aumentare il numero di consiglieri (cio’ e’ avvenuto, da ultimo,
nelle Regioni Calabria e Toscana).
4.2. – L’art. 24, comma 1, dello statuto della Regione Puglia
indica un numero fisso di seggi consiliari, stabilendo che «Il
Consiglio regionale e’ composto da settanta consiglieri». La norma
censurata, contenuta nella legge elettorale regionale, recepisce il
meccanismo del premio aggiuntivo di maggioranza (cosiddetto «doppio
premio») previsto dall’art. 15, comma 13, della legge statale n. 108
del 1968, modificandone parzialmente il contenuto. In particolare, e’
stato riformulato il numero 6 del comma 13 di detta disposizione,
sostituendo il riferimento alla cifra elettorale regionale conseguita
dalla lista regionale con quello ai voti riservati al candidato
Presidente risultato eletto. In tal modo, a prescindere dalla
«improprieta’» di tale tecnica legislativa (come gia’ evidenziato da
questa Corte: sentenza n. 196 del 2003), la disposizione regionale
determina, ove ricorrano i presupposti per la sua applicazione, un
aumento del numero dei seggi consiliari indicato dallo statuto. Ne
discende un contrasto tra la norma legislativa regionale e la norma
statutaria, con conseguente violazione dell’art. 123 Cost.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 10, comma 1,
lettera j), della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2
(Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della
Giunta regionale).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’8 giugno 2011.

Il Presidente: Maddalena

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 15 giugno 2011.

Il direttore della cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *