Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-05-2012, n. 8722

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

L’Agenzia Generale Ina Vita Assitalia di Catania, CAPIZZI & REG. ASSICURAZIONI s.r.l, in persona del legale rapp.nte pro tempore C.E., ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Catania A.G. e Ma.Ma. deducendo dì essere conduttrice, in base a contratto dell’ottobre 97, regolarmente registrato, di un immobile sito in (OMISSIS), adibito a sede dell’attività dell’Agenzia Generale Ina Assitalia; che con atto del 19-2-2004 i convenuti avevano acquistato l’immobile da M. A., senza che nei confronti della conduttrice fosse stata effettuata la dovuta denuntiatio, in violazione della L. n. 392 del 1978, art. 38 e segg..

Tanto premesso, l’Agenzia Generale Ina Vita Assitalia di Catania, CAPIZZI & REG. ASSICURAZIONI s.r.l ha chiesto che fosse accertato il suo diritto di riscatto e fosse pronunciato in suo favore il trasferimento dell’immobile in oggetto.

A.G. e Ma.Ma. hanno chiamato in garanzia il venditore M.A., che, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda, per aver egli regolarmente comunicato l’intenzione di vendere l’immobile al conduttore, ed ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della CAPIZZI & REG. ASSICURAZIONI s.r.l, in quanto l’immobile era stato concesso in locazione ad C.E. nella qualità di Agente Generale dell’Agenzia Generale Ina Assitalia di (OMISSIS).

Il Tribunale di Catania ha rigettato le domande condannando la società attrice pagamento delle spese processuali.

La Corte di Appello di Catania, evocata su impugnazione della CAPIZZI &. REG. ASSICURAZIONI s.r.l., nella qualità di odierno Agente Generale di (OMISSIS) dell’Ina Vita Assitalia, e di C.E. in proprio, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.E. in proprio, sul rilievo che questi non aveva partecipato al giudizio di primo grado; ha rigettato l’impugnazione proposta dalla CAPIZZI & REG. ASSICURAZIONI s.r.l., dichiarando inammissibile per genericità il primo motivo di impugnazione e per tardività il secondo motivo di impugnazione, in quanto la domanda di riscatto fondata su di una asserita cessione del contratto di locazione contestuale alla cessione di azienda era stata formulata tardivamente.

Propongono ricorso per cassazione CAPIZZI & REG.ASSICURAZIONI s.r.l., in persona del legale rapp.nte pro tempore C.E., con due motivi ed C.E. in proprio, al solo fine di assicurare l’integrità del contraddittorio.

Resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato A.G. e Ma.Ma. e presentano memoria.

Resiste con controricorso M.A. e presenta memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt.1407 e 2556 c.c., L. n. 392 del 1978, artt. 36, 39 e 29 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e motivazione insufficiente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene la ricorrente che la cessione del contratto di locazione, insieme alla cessione dell’azienda, si verifica non solo quando sussiste una formale comunicazione del cedente al locatore, ma anche quando quest’ultimo accetta tacitamente la cessione della locazione.

Nella specie il locatore ha acconsentito al subentro della CAPIZZI & REG.ASSICURAZIONI s.r.l nel contratto di locazione, avendo accettato dalla società senza alcuna riserva il pagamento dei canoni, rilasciando anche le relative quietanze, e che la Corte ha errato nel ritenere che, trattandosi di imprenditori soggetti a registrazione, la cessione dell’azienda doveva essere provata per iscritto, in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità l’obbligo di prova scritta opera solo fra le parti e non nei confronti dei terzi.

Assume la ricorrente che non vi è stato alcun mutamento della causa pretendi, in quanto il riferimento alla cessione della locazione è stata solo una deduzione difensiva, non in contrasto con la domanda basata sulla qualità di conduttore della CAPIZZI & REG.ASSICURAZIONI s.r.l..

2. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt.75 e 342 c.p.c. e della L. n. 392 del 1978, artt. 39 e 39 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e vizio di motivazione.

Sostiene la ricorrente che erroneamente la Corte di merito ha dichiarato inammissibile per genericità il primo motivo di impugnazione, quando l’appello sul punto era stato sufficientemente specifico.

3. Logicamente pregiudiziale è l’esame del secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha dichiarato inammissibile per genericità il primo motivo di impugnazione, sul rilievo che l’appellante non ha censurato la motivazione della sentenza del primo giudice là dove è stato escluso il diritto al riscatto della società CAPIZZI & REG.ASSICURAZIONI s.r.l. in quanto la società non era la originaria conduttrice dell’immobile, ma dal contratto del 1997 risultava che la locazione era stata stipulata con C.E. in proprio ,che l’"Agenzia" non è un soggetto di diritto e che la locuzione usata dal C. nel contratto di agire quale "agente generale dell’Ina" era irrilevante al fine di individuare la parte contraente, ma l’espressione era funzionale a definire la destinazione d’uso dell’immobile per ufficio dell’Ina Assitalia; la circostanza che il procuratore aveva anteposto la espressione "Agenzia Generale Ina Vita Assitalia di (OMISSIS)" prima di "CAPIZZI & REG.ASSICURAZIONI s.r.l" per qualificare la parte attrice, era solo un espediente retorico, in quanto in caso di accoglimento della domanda, il riscatto non poteva essere pronunziato nei confronti dell’Agenzia Ina Assitalia; che la prospettazione tardiva di una asserita cessione di azienda contraddiceva con la tesi prospettata con la citazione.

4. Dalla lettura dell’atto di appello, riportato in ricorso ai fini dell’autosufficienza, si rileva che nessuna delle affermazioni sopraelencate è stata oggetto di censura, e che l’atto di impugnazione ha riguardato solo l’asserita cessione dell’azienda e del contratto di locazione, il subentro della società ricorrente nella posizione di C.E., quale agente generale dell’Ina Assitalia, e l’elencazione di tutti gli elementi che avrebbero dovuto far ritenere avvenuta l’accettazione tacita di tale cessione da parte del locatore M..

Nessuna censura ha investito l’accertamento della carenza di legittimazione attiva della società per essere C.E. in proprio il conduttore dell’immobile in base al contenuto del contratto del 1997. 5. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte di appello ha ritenuto che la domanda di riscatto, fondata sulla presunta cessione del contratto di locazione ,contestuale alla cessione dell’azienda alla CAPIZZI & REG.ASSICURAZIONI s.r.l., è una questione nuova, introdotta tardivamente con la comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.

Di conseguenza ha dichiarato inammissibile il motivo di appello sul punto, ritenendo assorbite tutte le consequenziali doglianze che su tale cessione si incentrano.

La società ricorrente ha censurato la dichiarazione di inammissibilità senza indicare i motivi in base ai quali invece la questione doveva ritenersi tempestivamente introdotta nel giudizio di primo grado, limitandosi ad affermare che non vi è stato alcun mutamento della causa petendi, sul rilievo che il riferimento alla cessione della locazione era stata solo una deduzione difensiva.

6. La censura non coglie nel segno.

E’ consolidata giurisprudenza dì questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, che si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum eterogeneo, oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, in particolare, su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che vengano aperti temi d’indagine nuovi, con l’effetto che, spostati i termini della controversia, la difesa della controparte ne risulti disorientata e alterato il regolare svolgimento del processo; si ha invece semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che, fermi i fatti costituivi, si specifichi meglio l’interpretazione o la qualificazione giuridica della pretesa azionata, oppure si modifichi il petitum, nel senso di ampliarlo o di limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della posizione soggettiva fatta valere (Cass. civ. 27 luglio 2009, n. 17457).

7. Con la citazione introduttiva la CAPIZZI & REG.ASSICURAZIONI s.r.l ha esercitato il diritto di riscatto in qualità di conduttore dell’immobile in base all’originario contratto di locazione del 1997.

La cessione dell’azienda e della locazione da C.E. alla CAPIZZI & REG.ASSICURAZIONI s.r.l. asseritamene avvenuta per effetto del conferimento a tale società nel 2000 del mandato di agenzia da parte dell’INA, introduce nel giudizio un tema di indagine del tutto nuovo rispetto a quello ritualmente introdotto del giudizio di primo grado, derivando la qualità di conduttore e la titolarità del diritto di riscatto dall’accertamento dell’avvenuta cessione della locazione insieme all’azienda e dalla valutazione dell’opponibilità di tale cessione al locatore senza formale comunicazione, fatti costitutivi della domanda radicalmente differenti.

Il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorso principale.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate per ciascuno dei resistenti in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *