Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 21-11-2011, n. 42941 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 24.11.2010, il tribunale di Cagliari ha annullato l’ordinanza 14.10.2010 del Gip dello stesso tribunale, con la quale era stata applicata la misura della custodia in carcere a P. F., in ordine ai reati ex D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge, in riferimento all’art. 275 c.p.p.: la valutazione del tribunale non ha tenuto conto che la norma stabilisce che le esigenze cautelari sono commisurate alla gravità del fatto e alla sanzione che prognosticamente si ritiene possa essere inflitta e che entrambe queste circostanze sussistono nel caso di specie (il P. risulta indagato di partecipazione a un’associazione transnazionale dedita allo spaccio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente).

2. violazione del medesimo articolo, comma 3: trattasi di delitto per il quale opera la presunzione stabilita dal comma 3 del citato articolo, che può essere superata solo in presenza di elementi che portino ad escludere la permanenza di esigenze cautelari. Posto che tali elementi non sussistono, la presunzione permane, nè può giungersi a diversa conclusione in virtù del decorso del tempo che automaticamente avrebbe fatto cessare le esigenze cautelari.

Il ricorso merita accoglimento.

A carico del P. sussistono gravi indizi di colpevolezza, affermati dal Gip, confermati dal tribunale e non sufficientemente contestati dalla difesa., in ordine al delitto associativo ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e ad altri delitti ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Quanto alla prognosi negativa ex art. 274 c.p.p., lett. c) e alla conseguente esigenza di prevenzione speciale, il gip del tribunale ha delineato la personalità delinquenziale del P., attraverso la pluralità dei reati ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, oltre al reato associativo, inquadrati in un contesto di alta valenza trasgressiva, quali componenti di un ampio panorama – a livello internazione – di fornitura di sostanze stupefacenti, che li rendono indicativi di una stabilizzata scelta trasgressiva. L’attualità di questa scelta non dipende dalla data di consumazione dei vari reati di narcotraffico in esame, ma dalla radicalità di questa presenza operativa nel criminoso sistema distributivo, la cui proiezione nel futuro non è smentita da alcuna concreta argomentazione difensiva.

Appare quindi pienamente giustificata la prognosi negativa, effettuata dal Gip sui futuri comportamenti dell’indagato, nonchè appare fondato il giudizio di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. A seguito della modifica introdotta con il D.L. n. 11 del 2009 l’associazione in esame rientra tra i delitti, in cui la valutazione giudiziale, in tema di coercizione personale, è limitata dall’automatismo cautelare che si risolve nell’attribuire carattere assoluto alla presunzione di inidoneità delle misure cautelari diverse da quella carceraria. L’art. 275 c.p.p., comma 3 canonizza la regola d’esperienza, secondo cui chi è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine a questo reato associativo, è inserito in un reticolo di comportamenti delittuosi, radicati nel settore della grande distribuzione di sostanze stupefacenti e sviluppati, grazie alla reciproca assistenza tra gli adepti dell’associazione. Questo inserimento in un contesto commerciale, foriero di alti profitti, rende gli adepti protesi alla commissione di fatti criminosi di questo tipo. La prova contraria dell’insussistenza delle esigenze cautelari non può essere desunta da quegli stessi elementi cui, ove non operi tale presunzione di pericolosità, la norma fa riferimento ai primi commi dell’art. 275 c.p.p., ai fini dell’adeguatezza e proporzionalità della misura, essendo stata tale valutazione già effettuata dal legislatore con esito negativo.

Hanno rilievo, ai fini del venir meno dell’adeguatezza e della proprozionalità della misura carceraria solo lo scioglimento del gruppo e la censura dei vincolo suddetto.

Nel caso in esame, l’ordinanza applicativa della misura cautelare dà atto che non risulta lo scioglimento del gruppo facente capo a P. P.. Secondo il Gip l’allontanamento e la cattura di alcuni componenti non ha compromesso l’operatività dell’associazione, in ordine alla quale manca qualsiasi dimostrazione. Questo dato storico è negato dal Tribunale senza specifico riferimento a qualsiasi elemento dimostrativo, idoneo a smentire il risultato delle indagini, affermato dal Gip. Quanto al rapporto tra indagato ed associazione, la mancanza di prove sulla sua censura viene sopperita nell’ordinanza impugnata con l’argomento dell’attività lavorativa di artigiano attualmente svolta dal P.. E’ di tutta evidenza che questo dato storico non è assolutamente idoneo a dimostrare la fine dell’inserimento dell’indagato nel circuito di narcotraffico, ancora gestito dall’associazione, e il suo rientro nella legalità; l’attività artigianale del P. non è comunque descritta, nei suoi connotati professionali ed economici, in modo da renderla ragionevolmente incolpabile con lo svolgimento di illecita attività commerciale, notoriamente foriera di profitti superiori a quelli comunemente derivati dalle lecite attività artigianali.

Il quadro indiziario, ex art. 273 c.p.p. e art. 274 c.p.p., lett. c), rende operativa la presunzione ex art. 275 c.p.p., comma 3, rendendo, a sua volta, ineludibile l’applicazione della misura della custodia in carcere.

L’ordinanza va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari per il nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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