Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 21-11-2011, n. 42915

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 17.6.2010, il tribunale di Milano ha confermato la sentenza 4.11.09 del giudice di pace della stessa sede con la quale R.V. era stato condannato alla pena di Euro 400 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perchè è stato ritenuto responsabile del reato di diffamazione in danno dell’amministratore del condominio di via (OMISSIS), G.C., facendo circolare tra i condomini due note in cui narrava fatti e esprimeva valutazioni ritenuti offensivi dell’onore del G..

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi, integrato con atti depositati il 21.6.2011: 1. violazione di legge in riferimento agli artt. 51 e 59 c.p., vizio di motivazione: con le lettere R. intendeva criticare l’operato dell’amministratore, nella propria qualità di parte interessata a determinate risoluzioni (area di parcheggio, orario di lavoro del custode) Ha quindi esercitato un diritto di critica tutelato dalla Costituzione. Di questa critica è stata dimostrata la fondatezza, con la produzione di documentazione attestante inadempienze e scorrettezze dell’amministratore. Pertanto , è da escludere il dolo del ricorrente, in quanto la critica ha rispettato il limite interno della verità oggettiva di quanto narrato, la rilevanza sociale – avendo ad oggetto lo svolgimento del rapporto di gestione di un condominio ed essendo il contenuto censorio diretto verso modalità di esercizio e disfunzioni – e la forma corretta e contenuta. La parte civile ha presentato una memoria, depositata il 30 giugno 2011.

In essa difende la correttezza della sentenza impugnata.

Il ricorso non merita accoglimento.

La sentenza impugnata ha compiuto una completa analisi delle emergenze processuali e una loro razionale valutazione.

Le parole contenute nelle lettere redatte e fatte circolare tra i condomini sono state ritenute correttamente non espressive di una lecita critica sotto il profilo della tecnica gestionale, nei confronti dell’amministratore del condominio, essendosi spinte, con l’uso di argomentum ad hominem, inteso a screditare il destinatario, fino a un’aggressione diretta, sotto il profilo umano e morale. La scelta delle parole e delle espressioni è inoltre incompatibile con la qualificazione di questo comportamento come un civile e lecito confronto di opinioni contrastanti, espresso con la dovuta correttezza formale.

Continenza significa proporzione, misura; continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e sono proporzionati ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata dalla polemica.

E’ indubbio che, nel caso in esame, l’autore delle lettere avrebbe potuto rinvenire nella lingua italiana una lunga serie di parole critiche, ma non lesive della persona.

Non è quindi accreditarle al ricorrente una lecita critica al gestore del condominio, in quanto le sue lettere hanno consapevolmente demolito la sua reputazione all’integro del contesto sociale della sua attività, avendo diretto in via primaria le frasi offensive sulla sua figura umana e morale, determinando altresì il discredito sul piano professionale. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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