Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-12-2011, n. 6862

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La signora G. C., proprietaria di suoli siti in territorio del Comune di Reggio Calabria, ha impugnato gli atti di una procedura di esproprio avviata su di essi dal medesimo Comune, ottenendone l’annullamento con sentenza del T.A.R. della Calabria confermata da questa Sezione con decisione nr. 6124 del 2007.

In tale ultima sede, accogliendo parzialmente sul punto l’appello dell’Amministrazione comunale, sono state modificate le statuizioni sulla domanda di risarcimento danni proposta in connessione con l’azione di annullamento degli atti del procedimento espropriativo, e in particolare, nell’accogliere la predetta istanza, si è ordinato al Comune:

– di verificare l’opportunità di restituire i suoli occupati alla proprietaria, ovvero di acquisirli con un apposito accordo traslativo ovvero mercè un decreto di acquisizione emesso ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, nr. 327;

– di provvedere, in ogni caso, ai sensi dell’art. 35, comma II, del decreto legislativo 31 marzo 1998, nr. 80, a risarcire il danno relativo al periodo della utilizzazione senza titolo, oltre agli interessi moratori, applicando le disposizioni vigenti alla data della medesima quantificazione, tenendo altresì conto di quanto precisato dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007;

– di tener conto, ai fini della predetta quantificazione, delle indicazioni fornite dalla ricorrente vittoriosa in ordine al regime urbanistico delle aree occupate nei periodi di riferimento e di tutti i criteri utili alla individuazione delle varie voci di danno.

Contestualmente, la Sezione si è riservata di provvedere direttamente in sede di ottemperanza in caso di mancato raggiungimento dell’accordo sollecitato tra le parti, ovvero di mancata adozione di atti formali di acquisizione da parte del Comune.

Con l’odierno ricorso per l’ottemperanza, la signora C. (e successivamente, a seguito del decesso della stessa, i suoi eredi ritualmente costituitisi in giudizio) ha chiesto adottarsi le misure del caso, alla luce dell’assoluta inerzia serbata dal Comune nell’eseguire il decisum riveniente dalla decisione sopra richiamata, malgrado il passaggio in giudicato di essa, la sua formale notificazione e la rituale diffida ad adempiere.

Nel costituirsi in resistenza, il Comune di Reggio Calabria:

– ha precisato di aver trasmesso alla controparte una stima relativa al valore dell’intera area oggetto di esproprio, senza alcun riscontro;

– ha sollecitato la Sezione a disporre una consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione del danno, stante il vuoto normativo determinato dalla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43, d.P.R. nr. 327/2001 (cfr. Corte Cost., sent. 8 ottobre 2010, nr. 293);

– ha espresso alcune opinioni sui criteri da seguire per la quantificazione del danno risarcibile.

Tutto ciò premesso, il ricorso per l’ottemperanza va accolto, nei termini di seguito specificati.

Ed invero, nella logica del meccanismo di determinazione del quantum del danno risarcibile di cui all’art. 35, comma 2, d.lgs. nr. 80/1998 (oggi art. 34, comma 4, cod. proc. amm.) ciò che conta, al fine di legittimare l’attivazione dei poteri del giudice in sede di ottemperanza, è il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, senza che rivestano alcuna rilevanza le ragioni e le eventuali responsabilità alla base di tale esito.

Di conseguenza, la Sezione deve soltanto prendere atto del mancato raggiungimento del consensus sollecitato, disinteressandosi del se, del come e del quando vi siano eventualmente stati all’uopo contatti fra le parti; così come deve prendere atto, nella specie, della mancata adozione delle iniziative, pure sollecitate con la decisione nr. 6124 del 2007, intese a far cessare il perdurare dell’occupazione illegittima delle aree per cui è causa e, quindi, a favorire una completa ed esaustiva quantificazione del danno risarcibile.

Sotto tale ultimo profilo, non può avere carattere esimente la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43, d.P.R. nr. 327/2001, per una duplice ragione: innanzi tutto, perché nella decisione ottemperanda la possibilità di adottare un decreto di c.d. acquisizione sanante era individuata come una sola delle strade percorribili per far cessare l’occupazione, suggerendosi espressamente, in alternativa, la stipulazione inter partes di un accordo traslativo di carattere privatistico (o ancora l’ipotesi, per vero affatto teorica, di una restituzione dei suoli occupati); in secondo luogo, perché medio tempore è intervenuto l’art. 42 bis, inserito nello stesso T.U. sugli espropri dal d.l. 6 luglio 2011, nr. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, nr. 111, che ha reintrodotto nell’ordinamento – sia pure con modalità ed effetti diversi – il potere di acquisizione sanante, di modo che l’esecuzione del decisum giudiziale ben avrebbe potuto essere disposta avvalendosi di tale nuovo strumento.

In definitiva, così come richiesto dalla parte ricorrente, l’inerzia serbata dall’Amministrazione comunale non apparendo in alcun modo giustificabile, va disposta la nomina di un Commissario ad acta il quale, sostituendosi al Comune intimato, dovrà adottare tutti gli atti volti ad assicurare la piena e corretta esecuzione della precitata decisione nr. 6124 del 2007.

Il Commissario viene individuato nella persona del Dirigente del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria, o di funzionario dallo stesso delegato, al quale viene assegnato per l’espletamento dell’incarico un termine di 60 giorni a decorrere dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ponendo a carico del Comune di Reggio Calabria il relativo compenso, che sarà liquidato separatamente all’esito delle operazioni commissariali.

Per agevolare il migliore espletamento dell’attività del Commissario, e anche in considerazione delle sopravvenienze normative intervenute, la Sezione ritiene opportuno precisare:

– che, in luogo dell’art. 43, d.P.R. nr. 327/2001, il Commissario dovrà verificare la possibilità di acquisire le aree per cui è causa con le modalità di cui all’art. 42 bis del medesimo decreto;

– che, essendo stato a suo tempo statuito che per la quantificazione del danno risarcibile si sarebbe dovuto "applicare le disposizioni vigenti alla data della medesima quantificazione", dovrà tenersi conto dei criteri oggi dettati dal medesimo art. 42 bis, dal momento che il quantum del danno risarcibile, dovendo necessariamente coprire tutto il periodo di occupazione sine titulo, andrà determinato al momento della cessazione di essa.

Per questa ragione, appare superfluo disporre la consulenza tecnica richiesta dall’Amministrazione comunale in quanto ogni questione tecnica potrà essere affrontata e risolta dal Commissario ad acta nell’esercizio delle sue funzioni; così come in tale sede potranno essere valutate anche le specifiche questioni sollevate dal Comune nel presente giudizio.

Quanto al resto, rimangono fermi le indicazioni e i criteri dettati nell’ottemperanda decisione nr. 6124 del 2007.

Infine, va disposta a cura della Segreteria la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti territorialmente competente, per le valutazioni di competenza in considerazione del protrarsi della responsabilità civile del Comune causata dalla reiterata e ingiustificata inerzia rispetto al dovere di far cessare l’occupazione sine titulo.

Le spese di fase seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese relative alla presente fase del giudizio che liquida in euro 3000,00 oltre agli accessori di legge.

Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Calabria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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