Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-12-2011, n. 6861 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Piovaglio d’Iseo ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale la Sezione di Brescia del T.A.R. della Lombardia, accogliendo il ricorso proposto dalla signora A. P., ha annullato l’ingiunzione a demolire un manufatto abusivo emessa nei confronti della stessa.

A sostegno dell’appello, l’Amministrazione comunale ha dedotto:

1) violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento alle norme sulla comproprietà e sulla titolarità del diritto d’impugnazione (in relazione al superamento da parte del T.A.R. dell’ostacolo costituito dalla mancata tempestiva impugnazione del retrostante diniego di condono);

2) violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento ai principi del condono edilizio ex artt. 31 e 13 della legge 28 febbraio 1985, nr. 47 (in relazione all’epoca di realizzazione delle opere abusive ed alla sua asserita condonabilità).

Si è costituita in resistenza l’appellata signora A. P., la quale ha chiesto genericamente la reiezione dell’appello.

All’udienza del 29 novembre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il presente contenzioso concerne una tettoia abusivamente realizzata su area in proprietà dei signori Aldo V. e A. P., in relazione alla quale una prima istanza di sanatoria, presentata dai comproprietari nel 1984, ed una seconda, avanzata nel 1986 dal solo signor V., sono state respinte dal Comune di Piovaglio d’Iseo.

In conseguenza di ciò, è stato emesso l’ordine di demolizione impugnato dinanzi alla Sezione di Brescia del T.A.R. della Lombardia dalla signora P..

Il giudice di prime cure, con la sentenza odiernamente appellata, ha accolto il ricorso ritenendo innanzi tutto di poter superare l’ostacolo costituito dalla mancata tempestiva impugnazione del diniego di condono edilizio, sul rilievo che questo era stato notificato al solo signor V. e non anche alla attuale ricorrente; di poi, ha ritenuto illegittimo il diniego di condono non condividendo l’avviso del Comune né con riguardo all’epoca di realizzazione delle opere (che l’Amministrazione aveva giudicato anteriore alla data indicata dalla legge 28 febbraio 1985, nr. 47, quale limite per l’ammissibilità della sanatoria) né quanto alla compatibilità dell’intervento con la destinazione urbanistica del suolo interessato.

2. Ciò premesso, l’appello si appalesa fondato e meritevole di accoglimento.

3. Innanzi tutto, può prescindersi dalla questione (evocata sponte dal Comune appellante, in difetto di qualsiasi eccezione di parte avversa) della tempestività dell’impugnazione, in quanto – al di là di ogni approfondimento circa la ritualità della notifica della sentenza gravata – l’appello risulta tempestivo anche con riguardo al termine breve di sessanta giorni dalla data della predetta notifica (13 novembre 2003), essendo stato notificato in data 12 gennaio 2004.

4. Nel merito, si può sorvolare sulle questioni inerenti all’ammissibilità delle censure con le quali l’originaria ricorrente attaccava indirettamente il diniego di condono retrostante all’impugnata ingiunzione a demolire (e, quindi, all’incidenza sulla conoscenza degli atti inerenti all’immobile de quo di quello che il Comune istante definisce un "balletto" di istanze e notifiche sapientemente suddivise tra i due comproprietari), in quanto risulta fondato e assorbente il secondo motivo d’appello.

Infatti, anche a voler seguire il primo giudice nell’esame della fondatezza delle motivazioni addotte a sostegno della reiezione dell’istanza di sanatoria, non può in alcun modo condividersi l’affermazione contenuta in sentenza secondo cui all’Amministrazione comunale, la quale ha ritenuto l’opera abusiva realizzata in epoca posteriore all’ottobre del 1983 e quindi non sanabile, incombeva l’onere (non assolto) della prova di tale posteriorità.

Tale affermazione, invero, contraddice la granitica giurisprudenza – dalla quale questo Collegio non ravvisa motivo per discostarsi – secondo cui l’onere della prova in ordine all’ultimazione delle opere abusive in data utile per fruire del condono spetta al privato richiedente (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2011, nr. 752; id., 27 novembre 2010, nr. 8298; id., 12 febbraio 2010, nr. 772; id., 13 gennaio 2010, nr. 45; Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2009, nr. 6894).

Al contrario, tenuto conto della natura ed entità dell’intervento (di agevole e rapida realizzazione) e del verbale di sopralluogo in atti del settembre del 1984 nel quale si dava atto dell’ultimazione delle opere in epoca recente, ed a fronte dell’assoluta carenza di elementi in contrario addotti dalla parte privata, non risulta affatto attaccabile la valutazione con la quale il Comune ha escluso che l’intervento rientrasse nei limiti temporali per l’applicabilità del condono di cui alla legge nr. 47 del 1985.

Tale circostanza, essendo di per sé sufficiente a fondare la reiezione dell’istanza di sanatoria, risulta assorbente di ogni altra considerazione inerente alla compatibilità urbanistica di quanto realizzato.

5. Alla soccombenza deve seguire la condanna alle spese di entrambi del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna la signora A. P. al pagamento, in favore del Comune di Piovaglio d’Iseo, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi euro 3000,00 oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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