Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 21-11-2011, n. 42913Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 7.5.2010, la corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza 28.10.2005 del tribunale della stessa sede, con la quale G.D. è stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di 20 giorni di reclusione – sostituita con la multa di Euro 760 – e Euro 300 di multa, e quindi complessivamente a Euro 1060 di multa, perchè ritenuto responsabile del reato ex art. 474 c.p., per aver detenuto a fine di vendita, 11 capi (4 magliette e 7 slip marca Play Boy) con marchi o segni distintivi contraffatti, in quanto il marchio era costituito da un logo assolutamente simile a quello del marchio.

Il G. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento all’art. 474 c.p. per insussistenza dell’elemento oggetti vo e incompleta valutazione dei comportamenti integranti tale elemento. Nel caso di specie il marchio del bene è "Quintessenze" e non "Playboy" e quindi c’è un identificazione palesemente certa delle reale provenienza. Comunque si deve ritenere che il comportamento del ricorrente non sia tale da mettere in pericolo l’affidamento della collettività, in quanto le condizioni di vendita (applicazione dell’etichetta completamente diversa dal bene che si intende proteggere) hanno rilevanza,ai fini dell’accertamento del rischio di confusione tra i prodotti. Pertanto, in assenza della contraffazione e di alterazione del marchio, può configurarsi una mera imitazione del coniglietto, qualificabile ex art. 517 c.p..

2. vizio di motivazione: la sentenza non ha dato alcuna indicazione sulle ragioni che avrebbero condotto il giudice a ritenere ininfluente l’esistenza sui capi di abbigliamento di un proprio specifico marchio, indicato nell’etichetta.

Il ricorso non merita accoglimento.

Correttamente i giudici di merito non si sono soffermati sul tema della rilevanza o meno dell’indicazione "Quintessence" sui capi di abbigliamento posti in vendita dal G., non essendo questa indicazione capace di escludere l’idoneità del prodotto a ledere l’affidamento dei cittadini nel marchio "Playboy". L’applicazione del segno "Quintessence" comunque costituisce non una condizione di vendita del prodotto con marchio contraffatto (generalmente identificata nel pezzo di offerta, nella qualità dell’offerente), ma logicamente riguarda le modalità di fabbricazione (applicazione di un segno di assoluta irrilevanza commerciale, in prodotti contrassegnati da marchio famoso e prestigioso, esclusivamente idoneo a identificarne la provenienza e a sollecitare l’attenzione dei cittadini).

Questo espediente del doppio marchio può determinare dubbi o sospetti al momento dello stimolo e del compimento dell’acquisto, ma comunque attiene al processo volitivo del singolo acquirente e non all’accertata materialità della contraffazione, rilevante ai fini della consumazione del reato in esame.

La tutela della buona fede, apprezzata dall’art. 474 c.p., non è rivolta in favore di chi contrae con l’autore del reato, bensì nei confronti della generalità dei soggetti possibili destinatari dei prodotti effettivamente provenienti dalle imprese titolari dei marchi e, mediamente, nei confronti di queste ultime che hanno interesse a mantenere certa la funzione del marchio come segno di particolare qualità e originalità della propria produzione.

Posto che nel caso in esame, secondo un valutazione razionalmente compiuta sulla base delle risultanze processuali, la contraffazione del marchio "Playboy", è idonea a trarre in inganno la generalità dei cittadini, sull’autenticità del contrassegno e del prodotto, nessuna censura è formulabile nei confronti della condanna pronunciata dai giudici di merito.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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