Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 21-11-2011, n. 42912

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 2.10.09, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza 13.11.07 del tribunale di Spoleto, ha riconosciuto l’attenuante della provocazione e ha rideterminato la pena inflitta a S.G.P. e S.B. in 3 mesi di reclusione e la pena inflitta a B.G. in 1 mese di reclusione.

Ha confermato l’affermazione di responsabilità dei primi due in ordine ai reati, uniti dal vincolo della continuazione, di violenza privata e lesioni in danno del minore Br.Da. e del B., in ordine al reato di violenza privata in danno del Br. medesimo. Ha confermato anche le statuizioni in favore delle parti civili.

Gli imputati hanno presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. vizio di motivazione: le risultanze processuali smentiscono la motivazione che si basa unicamente sulle dichiarazioni del minore e sulle testimonianze indirette dei familiari. Il Br. ha dato due versioni sullo scontro con B.: in sede di escussione testimoniale ha sostenuto di non ricordarlo, mentre in querela ha sostenuto di essere inciampato e caduto; inoltre a un teste ha riferito di essere caduto addosso ad una persona. Poichè si tratta di un evento centrale, da cui scaturisce la responsabilità degli imputati, se il racconto del ragazzo si rivela non veritiero, gli imputati devono essere assolti.

Le tumefazioni al volto che, secondo la Corte, sono state riportate dal minore, non risultano nella certificazione medica acquisita.

Infatti il sanitario dell’ospedale ha repertato solo escoriazioni superficiali nella regione gluteo destro, mano destra e regione anterolaterale sinistra del collo. Sul punto la Corte ha ritenuto che la espressione tumefazioni costituisca un termine atecnico usato dalla madre e dalla cugina del ragazzo. Comunque è da rilevare, secondo i ricorrenti, che i fatti si sono svolti in maniera diversa rispetto alla narrazione del Br..

Viene quindi proposta la seguente versione alternativa: gli S. si sono limitati a minacciare il minore, in modo brusco per lo stato d’ira determinato dal lancio in casa di un palloncino pieno d’acqua, di denuncialo ai carabinieri. La loro rincorsa dietro al Br. e a due amici ha solo prodotto lo scontro fortuito tra Br. e B..

2. violazione di legge in riferimento agli artt. 393 e 610 c.p.: i ricorrenti avevano chiesto la derubricazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; questa richiesta – anche se non accolta dalla Corte – è corretta poichè essi hanno agito come reazione al mancato riconoscimento, da parte dei ragazzi, della supremazia dell’ordinamento giuridico e della volontà di porre fine al lancio dei palloncini.

In via preliminare si osserva che i reati sono estinti ex art. 157 c.p., in quanto dalla data dell’1 settembre 2002 è trascorso il termine di prescrizione.

Non sussiste l’ipotesi ex art. 129 cpv. c.p.p., in quanto sono del tutto prive di fondamento le critiche formulate dai ricorrenti nei confronti della ricostruzione dei fatti, fondata sulle dichiarazioni del Br.Da., correttamente ritenute dai giudici di merito assolutamente credibili, per la lucidità, precisione, nonchè per la loro indipendenza da impulsi emotivi di rancore. Logicamente la sentenza impugnata non ritiene intaccata la credibilità della persona offesa dal ricordo e dalla rievocazione del giovane in ordine all’impatto con il B. (narrato nella querela, dimenticata nelle dichiarazioni dibattimentale): questo scontro costituisce una circostanza che non incide sul dato storico di fondo: le dure e ripetute percosse ricevuta da Br. dai fratelli S.. La credibilità del Br. non può esser messa in discussione per la sua costituzione di parte civile: va ribadito, da un lato, che la persona offesa non ha presuntivamente una credibilità ridotta, meritevole di analisi inquadrata in contesto di conferme estrinseche;

da altro che le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile sono valutabili e utilizzabili ai fini della tesi di accusa, con gli uguali criteri di verifica delle altre fonti dichiarative, poichè, a differenza di quanto previsto nel processo civile, circa l’incapacità a deporre del teste che abbia la veste di parte, il processo penale risponde all’interesse pubblicistico di accertare la responsabilità dell’imputato, e non può essere condizionato dall’interesse individuale rispetto ai profili privatistici, connessi al risarcimento del danno provocato dal reato, nonchè da inconcepibili limiti al libero convincimento del giudice.

Comunque molte sono le conferme, derivate sia da dichiarazioni delle persone che hanno percepito, nell’immediatezza dei fatti, le conseguenze lesive dell’aggressione, sia dalle certificazioni mediche, comunque rilevanti ai fini della dimostrazione dei segni traumatici delle azioni di S.G. e S. B..

Le sentenze di merito hanno anche messo a confronto questo compatto materiale probatorio, dimostrativo della responsabilità degli imputati, con la fragilità e inconsistenza della versione dei fatti fornita da questi ultimi e ne hanno tratto le logiche conclusioni sopra riportate.

Quanto alla richiesta di diversa qualificazione giuridica dei fatti, va osservato che è perfettamente conforme al moderno livello di civilità giuridica della nostra società l’argomento della Corte di appello secondo cui l’ordinamento vigente non garantisce il diritto a procurare lesioni volontarie a un giovane come Br., neppure al fine di far valere le proprie ragioni, derivanti dal lancio di un palloncino pieno d’acqua.

La sentenza va quindi annullata senza rinvio per essere i reati per prescrizione; vanno rigettati i ricorsi agli effetti civili, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese delle parti civili, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre onorari come per legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese delle parti civili, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre onorari come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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