Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 21-11-2011, n. 42911

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 25.2.2010, la corte di appello di Roma ha confermato la sentenza 11.12.06 del tribunale della stessa sede, con la quale C.G. è stato condannato, previa concessine delle attenuanti generiche, alla pena di tre mesi di reclusione, al risarcimento dei danni, alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perchè ritenuto colpevole dei reati di lesioni personali e minacce in danno della moglie G.I..

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. vizio di motivazione sulla valutazione della prova: l’affermazione di responsabilità si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa e quindi queste vanno valutate in maniera particolarmente rigorosa, mentre i giudici di merito hanno tratto conferme solo da dichiarazioni indirette (vedi testi L. e R.).

Le dichiarazioni accusatorie della moglie, contenute nell’atto di denuncia, sono contrastanti con le dichiarazioni rese nel corso del processo e comunque quelle relative alle lesioni non sono confermate dalla certificazione sanitaria, mancando un chiaro riferimento all’autore e alle modalità con cui furono causate. Alcuni testi (la madre dell’imputato, L.) hanno riferito di condotte anomale della donna nel corso dei litigi con il marito (eccessi d’ira Rotolarsi per terra, tentativi di autolesioni). Questo complesso di emergenze processuali conduce a far ritenere poco attendibili, in ordine a tutti i reati, le dichiarazioni della persona offesa;

2. mancanza di motivazione, in quanto la sentenza della corte di appello richiama le argomentazioni della prima sentenza, senza alcun riferimento alle censure formulate nell’atto di impugnazione, particolarmente dirette alla dimostrazione della sussistenza della scriminante della legittima difesa, in ordine al reato di lesioni :

le tracce sulla mano sinistra del C. del morso sferratogli dalla moglie sono state rilevate dal giudice, nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto. Questo segno da oggettiva conferma alla versione offerta dell’imputato, secondo cui egli provocò il piccolo ematoma sul labbro superiore della donna, repertato dal tribunale, perchè costretto a liberarsi, divincolandosi con vigore, dalla dolorosa "presa" . Questa circostanza è stata confermata dal teste L. e dal carabiniere che ebbe una conversazione telefonica con il C., nel giorno del fatto.

Il ricorso non merita accoglimento.

Le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate, in quanto propongono una interpretazione delle risultanze processuali alternativa a quella dei giudici di merito, senza offrire argomentazioni critiche suscettibili di verifica in sede di giudizio di legittimità In premessa va rilevato che le due sentenza di merito, avendo seguito un iter argomentativo comune, sono da considerare un unico risultato di un organico e inscindibile accertamento giudiziale.

Nei motivi del ricorso sono riproposte le critiche alla verifica della credibilità della G. già avanzate in sede di appello, che sono del tutto inconsistenti, in quanto dirette a porre generali riserve sulla conformità al vero delle dichiarazioni provenienti dalla persona offesa. Secondo una consolidata e condivisibile interpretazione giurisprudenziale, questa fonte conoscitiva non presenta una affidabilità ridotta , bisognevole delle conferme dei cosiddetti riscontri . La testimonianza della persona offesa, al pari di tutte le testimonianze, deve essere sottoposta al generale controllo sulle capacità percettive e mnemoniche del dichiarante, nonchè sulla corrispondenza al vero della sua rievocazione dei fatti, desunta dalla linearità logica della sua esposizione e dall’assenza di risultanze processuali incompatibili,caratterizzate da pari o prevalente spessore di credibilità. Questo controllo è stato effettuato in maniera esaustiva dalla sentenza del giudice di appello,confermativa di quella di primo grado, e pertanto le logiche conclusioni che ne ha tratto in merito alla responsabilità dell’imputato non sono meritevoli di alcuna censura in sede di legittimità.

Le dichiarazioni della donna sono state comunque confermate, in merito al reato di minaccia aggravata, innanzitutto dallo stesso imputato, che ha riconosciuto di aver fatto "un gesto con il coltello" verso la moglie per invitarla a porre fine alla manifestazione di gelosia successiva a una telefonata sospetta. Il teste L. ha riferito che nell’immediatezza del fatto (la sera del 9.2.03) la figlia della coppia G. – C. gli aveva mostrato il coltello con il quale il papa aveva minacciato la mamma.

Questo teste ha confermato -con dichiarazioni ritenute razionalmente credibili dai giudici di merito – dati storici (segni di lesioni mostrarti due volte dalla donna e attribuiti alla violenza del marito) dimostrativi dell’indole violenta e trasgressiva dell’imputato. Questa molteplice esibizione di segni di violenza, correlata all’accusa al C., è stata riferita anche dalle teste Ca., abitante sullo stesso piano della casa dei suindicati coniugi. Queste conferme della personalità violenta dell’imputato costituiscono un apparato storico nel cui contesto sono state valutate le ulteriori dichiarazioni accusatorie della vittima, relative alle lesioni cagionate il (OMISSIS), nonchè le relative dichiarazioni difensive dell’imputato. Razionalmente i giudici di merito hanno riconosciuto credibilità alle prime (confermate anche dalla certificazione medica) e non hanno fatto altrettanto in relazione alla tesi della legittima difesa, sostenuta dall’imputato.

La critica alla genericità dei dati del certificato medico e alla sproporzione tra malattia certificata e malattia desumibile dalla narrazione della vittima non ha alcun rilievo, trattandosi di documento costituente non esclusiva base probatoria dell’affermazione di responsabilità, ma di elemento di riscontro in ordine alla responsabilità per il reato di lesioni lievissime.

Il generale comportamento violento del C. trova infine conferma dalla circostanza narrata dal carabiniere D.V., che trovò la donna chiusa nell’abitazione, tanto che fu in grado di entrarvi solo grazie alle chiavi presenti nella cassetta postale.

La valutazione delle emergenze processuali, da parte dei giudici di merito, in ordine ai reati di minaccia e lesioni è quindi perfettamente aderente a una corretta ricostruzione dei fatti e a una razionale qualificazione giuridica. Nessuna incompatibilità logica sussiste con le valutazioni che sono state espresse in ordine al reato di maltrattamenti, in quanto è evidente che l’assoluzione è stata dichiarata non in considerazione dell’inesistenza dei fatti, ma in base alla mancata dimostrazione del carattere della loro abitualità.

La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità del gravame. Va rilevato che, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, è maturato il termine di prescrizione, che non porta però alla declaratoria di estinzione dei reati. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, la inammissibilità, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente l’instaurazione, in sede di legittimità, di un valido rapporto di impugnazione e impedisce di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione (S.U. n. 23428 del 22.3.2005;. sez. 2, 21.4.2006, n. 19578).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese della parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese della parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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